Non può ritenersi viziata la decisione del C.d.O. nel caso in cui sia dedotta dal ricorrente la presenza nel Collegio Giudicante, come relatore ed estensore della pronuncia, del Consigliere dell’Ordine da cui sia stata svolta l’istruttoria e a cui sarebbe da riferirsi la formulazione del capo d’incolpazione, attesa la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’applicabilità dei principi di terzietà del giudice e di separazione tra le funzioni requirente e giudicante al procedimento disciplinare condotto dai Consigli territoriali, che ha natura amministrativa e non giurisdizionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 21 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 199