Ai sensi dell’art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →, anche l’errore può essere motivo di sanzione disciplinare allorquando sia inescusabile e comunque manifesti trascuratezza degli interessi dell’assistito. In particolare, il regime delle impugnazioni e le modalità della loro proposizione costituisce bagaglio conoscitivo indispensabile ed elementare la cui ignoranza è inescusabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 21 ottobre 2008).
Autore: admin
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Ricusazione implicita – Inconfigurabilità – Invito all’astensione – Differenze
Diversamente dalla mera sollecitazione rivolta ai consiglieri interessati affinché gli stessi esercitino il loro diritto/dovere di astenersi, l’istanza di ricusazione presuppone una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso diretta. Mentre, invero, con la prima ci si attende che sia l’interessato, in presenza dei relativi presupposti, ad astenersi, con la seconda si invoca l’intervento di un terzo che assuma, d’imperio, il provvedimento di allontanamento dal collegio, non potendo configurarsi una ricusazione implicita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 21 ottobre 2008).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato
Deve ritenersi senz’altro connotata da disvalore disciplinare la condotta dell’avvocato che, dopo avere ricevuto dai clienti il mandato di agire in giudizio per ottenere sentenza avente luogo del non concluso contratto preliminare di compravendita, non solo ometta di compiere l’attività professionale richiesta, ma fornisca altresì ai clienti false informazioni sia in ordine all’avvenuta notifica e trascrizione dell’atto di citazione sia in relazione all’andamento della causa, mai avviata, malgrado la corresponsione in suo favore del relativo fondo spese. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 6 febbraio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 118
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Ricorrente privo di ius postulandi – Inammissibilità
Deve ritenersi inammissibile il ricorso sottoscritto da colui che risulti sprovvisto in assoluto dello jus postulandi per non essere stato iscritto all’albo degli avvocati, non potendo il ricorrente per tale ragione difendersi personalmente dinanzi al C.N.F. (Nella specie, l’atto di impugnazione avverso il rigetto della domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati era stato redatto e sottoscritto personalmente dall’istante, che l’iscrizione richiedeva per aver esercitato le funzioni di Giudice di Pace per 14 anni, senza l’assistenza e la rappresentanza di un avvocato cassazionista). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 29 settembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 117
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Obbligo di informazione – Violazione – Omessa restituzione di documenti
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d.
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta dal professionista per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionato, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. e. 66 del R.d.l. n. 1578/33, che espressamente contemplano l’obbligo di restituzione, l’avvocato non ha diritto alcuno di ritenere gli atti e i documenti di causa nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né può subordinare la restituzione del fascicolo o dei documenti al pagamento delle spese e dell’onorario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 novembre 2007). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Sentenza penale di assoluzione con formula ampia – Limitazione del potere disciplinare – Diversità materiale e giuridica dei fatti contestati – Esclusione
L’autonomia dell’organo disciplinare, in presenza di assoluzione con formula ampia, deve ritenersi ridotta, a seguito della modifica dell’art. 653 c.p.p., a condizione che il giudice penale, abbia configurato i fatti consacrati nel capo d’imputazione in maniera identica a quelli contenuti nel capo d’incolpazione. Qualora, pertanto, i fatti oggetto di contestazione in sede penale e disciplinare risultino sia materialmente sia giuridicamente diversi tra loro, nessuna limitazione o compressione del potere disciplinare può essere operata dalla sentenza penale. (Nella specie, mentre la contestazione mossa in sede penale ineriva alle fattispecie di infedele patrocinio – mancata presentazione dell’atto di citazione e dei successivi atti di impulso del giudizio – e di appropriazione indebita aggravata, quella mossa in ambito disciplinare addebitava al professionista di aver comunicato ai propri clienti di aver promosso giudizio civile ricevendo a tal fine un acconto, senza procedere all’incarico ed attestando “falsamente” la pendenza del giudizio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 luglio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 115
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza – Mancata partecipazione all’udienza dibattimentale – Omessa comunicazione dell’assenza – Illecito deontologico – Esclusione
Nel nostro ordinamento, mentre per un verso non è ammessa la rinuncia tacita all’incarico da parte del difensore nominato, non può desumersi, da un’unica assenza del difensore di fiducia, la configurabilità dell’abbandono della difesa. La valutazione della condotta processuale tenuta dal difensore, dettata dalle più svariate ragioni, pur sempre espressione del libero autonomo ed inviolabile esercizio del diritto di difesa, in assenza di precise disposizioni di legge non compete all’autorità giudiziaria in generale e men che meno al giudice del dibattimento, il cui compito in materia è solo quello di garantire all’imputato un’adeguata assistenza, mediante l’applicazione dell’istituto della nomina del difensore di ufficio. Ne consegue che la mancata presentazione all’udienza da parte del difensore non costituisce di per sè violazione del mandato idonea ad integrare la violazione di doveri deontologici.
Non viola i doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza il professionista che ometta di comunicare la sua assenza all’udienza senza giustificarla, non potendosi in tale comportamento individuare trascuratezza degli interessi della parte assistita che, per assurdo, potrebbe giovarsi di un tale comportamento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pinerolo, 9 giugno 2008).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Ammissione dei mezzi istruttori Discrezionalità – Mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato – Nullità della decisione – Esclusione
Il Consiglio dell’Ordine gode della più ampia discrezionalità in ordine alla introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, onde non è censurabile, e tampoco può determinare la nullità della decisione la omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato non determina la nullità della decisione disciplinare, nella ipotesi in cui risulti che il Consiglio dell’Ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il Collegio pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede istruttoria. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 113
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Natura – Amministrativa – Principio di immodificabilità della composizione del Collegio – Esclusione
Il procedimento dinanzi al Consiglio dell’Ordine ha natura amministrativa e ad esso non si applica il criterio dell’immodificabilità della composizione del Collegio, purché sia rispettato il quorum minimo deliberativo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 113
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Diritto di difesa
Ancorché la natura amministrativa dei Consigli dell’Ordine comporti la non applicabilità del principio di terzietà del giudice, va esclusa la violazione del diritto di difesa dell’incolpato allorquando i diritti di quest’ultimo siano stati sufficientemente tutelati dal rispetto delle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 113