In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, va esclusa la illiceità deontologica quando le frasi utilizzate non eccedono i limiti di una critica più acerba – se, come nella specie, riferita alla giovane età ed alla modesta esperienza professionale dell’incolpato – che aspra, senza peraltro assumere quei toni oggettivamente irriguardosi che giustificano la sanzione. In particolare, la reazione, da parte del professionista, alle affermazioni dell’ex cliente in ordine alla asserita non corretta esecuzione del mandato difensivo deve ritenersi proporzionata alla gravità dell’accusa, da costui mossa al proprio difensore, di essere venuto meno a lealtà e correttezza. Allo stesso modo, l’invito al proprio COA a non prestar fede ad affermazioni dettate soltanto dalla volontà di non pagare il corrispettivo di una prestazione dall’esito sfavorevole costituisce contegno che non eccede la misura di una critica contenuta in limiti accettabili e certamente non irriguardosi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 1 luglio 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Indagini difensive – Dichiarazione dal proprio assistito – Violazione disciplina art. 391 bis c.p.p. – Illecito deontologico – Sussistenza
Viola i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →), di diligenza (art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →), nonché l’art. 52 c.d.f.Art. 52 cod. prev. – Rapporti con i testimoni.L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I. Resta ferma la facoltà…Leggi il testo completo → (rapporti con i testimoni) l’avvocato che, in vista del giudizi abbreviato da condizionare all’acquisizione del documento, raccolga dal proprio assistito presso lo studio professionale una dichiarazione nell’ambito di indagini difensive soggette alla disciplina di cui all’art. 391 bis c.p.p., senza tuttavia gli avvertimenti e le modalità prescritte dalla stessa norma. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 8 ottobre 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ammissione al gratuito patrocinio per l’esercizio di azione giudiziaria – Esercizio di attività propedeutica – Richiesta di compenso – Illecito deontologico – Sussistenza – Obblighi informativi dell’avvocato – Ampiezza
È legittima la richiesta di compenso direttamente al cliente da parte dell’avvocato per l’attività stragiudiziale prestata, ancorché in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per una sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, posto che, in forza della disciplina posta dal d.P.R. n. 115/02, l’attività professionale di natura stragiudiziale non può essere richiesta allo Stato, ma resta a carico del cliente nel cui interesse è svolta. Al contrari, il compenso non può in alcun modo essere richiesto al cliente quando non si tratti di attività stragiudiziale in senso proprio ma di mera attività propedeutica all’instaurando giudizio, quando cioè sia ravvisabile un legame teleologico con l’azione giudiziaria che si intenda proporre e per la quale sia stata deliberata l’ammissione al patrocinio.
Atteso l’obbligo a carico dell’avvocato di informare il cliente della possibilità di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a maggior ragione sussiste a carico dell’avvocato l’obbligo di attivarsi per richiedere eventualmente la modifica del decreto di ammissione in vista dell’azione che si intende proporre in tutti quei casi in cui l’avvocato è già a conoscenza dell’ammissione al beneficio, in modo da non esporre il cliente ad ipotesi di revoca o invalidità dell’ammissione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 30 dicembre 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 210
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Atto insindacabile a carattere endoprocedimentale – Impugnazione – Inammissibilità – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Applicabilità principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione
Coerentemente con l’orientamento del CNF consolidatosi nel tempo, va ritenuto inammissibile il ricorso avverso la deliberazione consiliare di apertura del procedimento disciplinare, trattandosi di atto insindacabile di natura endoprocedimentale e, quindi, inidoneo ad incidere concretamente ed immediatamente su alcuna situazione giuridicamente protetta dall’iscritto, anche in ragione della sua modificabilità e/o revocabilità.
Va escluso che il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare abbia natura decisoria ai fini della relativa impugnabilità, poiché il legislatore in nessun modo lo qualifica come tale ed anzi ne modella la disciplina positiva come un mero atto endoprocedimentale, il cui contenuto, in quanto integrante una “enunciazione sommaria dei fatti “(così come richiesto dall’art. 47, co. 1, R.D. n. 37/1934), mal si concilia con tale sua pretesa natura decisoria e, quindi, con la sua immediata impugnabilità.
La fase che precede l’adozione del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare è momento del tutto sommario, come tale inconciliabile con i principi del giusto processo.
Il procedimento previsto per la risoluzione dei conflitti di competenza territoriale fra i Consigli locali non ha alcuna rilevanza sul piano di una eventuale interpretazione estensiva della norma di cui all’art. 50 L.P. in vista della impugnabilità della delibera di apertura del procedimento disciplinare; ciò non solo e non tanto perché si tratta di un procedimento attribuito dalla legge alla competenza del C.N.F., ma soprattutto perché si tratta di un procedimento che non consegue ad una impugnazione, bensì all’iniziativa autonoma dell’uno o dell’altro Consiglio locale che, d’ufficio, devolve la risoluzione del conflitto ad un ente o organo superiore. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 30 novembre 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. NERI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 209
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Diretta impugnabilità dinanzi al CNF – Esclusione – Ricusazione intero C.d.O. – Inammissibilità
Per costante giurisprudenza, il sistema di cui agli artt. 54 segg. dell’Ordinamento Professionale esclude la diretta impugnabilità innanzi al C.N.F. delle deliberazioni assunte in relazione alle istanza di ricusazione contro i Consigli Territoriali, trattandosi di procedimento amministrativo che conduce ad un provvedimento non espressamente incluso tra quelli impugnabili al C.N.F. Va altresì ritenuta inammissibile la ricusazione rivolta nei confronti “…della maggioranza di Consiglieri…”, dovendo essa riguardare il Giudice come persona fisica e, quindi, essere rivolta specificatamente a singoli componenti del Collegio, e non indiscriminatamente. (Dichiara inammissibile il ricorso per la ricusazione C.d.O. di Potenza, 14 maggio 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Aggravio posizione debitoria con onerose e plurime iniziative giudiziarie – Notifica secondo pignoramento anteriore alla certa e prossima estinzione del primo vincolo – Illecito deontologico – Esclusione
Va esclusa la violazione del divieto previsto dall’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → allorquando l’avvocato agisca conformandosi ai doveri di una diligente difesa della parte che gli ha conferito il mandato, senza venir meno ai doveri di correttezza. In particolare, non aggrava la posizione del debitore il professionista che, per il timore di perdere la garanzia del credito per l’ormai certo e prossimo sopravvenire del formale provvedimento d’estinzione della prima procedura esecutiva ed in considerazione del pregresso contegno non affidabile del debitore, notifichi un nuovo pignoramento sulle stesse somme su cui era caduto il primo ed ancora sottoposte al vincolo del primo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 14 maggio 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità, fedeltà, correttezza e decoro – Rapporti con la parte assistita – Contegno elusivo – Violazione
L’adozione, da parte dell’avvocato, di contegni elusivi volti ad impedire alla cliente di conoscere gli esatti termini dell’accordo raggiunto con la compagnia di assicurazione, al fine di ottenere dalla conclusione della pratica un maggior profitto in suo favore, integra sicuramente altrettante violazioni dei doveri di probità, dignità, fedeltà, correttezza e decoro sanciti dagli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo →, art. 35 c.d.f.Art. 35 cod. prev. – Rapporto di fiducia.Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.Qualora sia conferito da un terzo, che intenda…Leggi il testo completo →, art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → e 42 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimenti dinanzi al C.N.F. – Istanza di verificazione della firma della denunciante – Inammissibilità – Oggetto del potere istruttorio del giudice di appello – Esclusione
È inammissibile l’istanza di verificazione della firma della denunciante proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 63 Reg. att., trattandosi di mezzo istruttorio che la parte è tenuta a proporre – secondo il dettato del codice di procedura civile applicabile al giudizio disciplinare – nel giudizio davanti al C.O.A. territoriale e non può farsi oggetto del potere istruttorio del giudice d’appello: potere residuale attribuito dalla norma invocata al fine di integrare carenze non imputabili all’incolpato, e non certo per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Illecito deontologico a carattere continuativo – Decorrenza del termine quinquennale – Cessazione della condotta – Compimento di atti propulsivi del procedimento – Notifica all’incolpato del decreto di citazione a giudizio – Interruzione – Manifestazione della volontà di procedere – Sufficienza
Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51, r.d.l. 1578/1933, è fissato in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante e si interrompe a seguito della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato; tali atti devono ritenersi idonei a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere. Qualora, poi, la violazione deontologica sia integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla cessazione della condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Valutazione del giudice disciplinare – Autonomia – Sanzione – Misura – Principio di proporzionalità
In tema di frasi sconvenienti o offensive, il giudice della disciplina, indipendentemente dalla valutazione che può fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale circa il carattere offensivo o meno delle frasi usate dall’avvocato in scritti difensivi, ha completa libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni utilizzate sotto il profilo deontologico, che tiene conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso, nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio dell’intera classe forense.
In tema di espressioni offensive, va applicata in applicazione del principio della proporzionalità la più lieve sanzione disciplinare della censura in luogo della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due inflitta dal COA, qualora le espressioni disciplinarmente rilevanti, seppur contenute in atti diversi, siano scritte nel medesimo contesto e come tali idonee ad essere valutate come unica sostanziale violazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 10 novembre 2008).