L’avvocato che ometta di fornire i chiarimenti al Consiglio dell’Ordine pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in quanto lesivo dei principi di solidarietà e collaborazione con il C.d.O., in ossequio ai quali il professionista è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell’attuazione delle proprie finalità istituzionali.
Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo in ogni caso tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento ex art. 24 can. I c.d.f.). Tuttavia, laddove, come nel caso di specie, la mancata ottemperanza alla richiesta di chiarimenti in relazione all’esposto presentato da un collega si sostanzi in un comportamento non giustificato da esigenze di difesa, intervenendo in un momento anteriore alla formulazione del capo d’incolpazione e poi reiterato nel corso del procedimento, il contegno omissivo è idoneo ad integrare l’illecito disciplinare (vd. art. 24 can. II c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 marzo 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata risposta richiesta chiarimenti CdO – Violazione obbligo collaborazione – Sussistenza
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di probità, correttezza e lealtà – Omesso pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico – Accordo di ripartizione dei compensi – Irrilevanza
Atteso il principio di autonomia del processo disciplinare, non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare stesso e l’eventuale giudizio civile vertente tra esponente ed incolpato, in quanto i due procedimenti perseguono diverse finalità, essendo l’uno diretto ad accertare nella condotta dell’iscritto la violazione di regole deontologiche e l’altro la sussistenza di obbligazioni tra le parti. Ferme restando pertanto le competenze del giudice civile sull’an e sul quantum, costituisce illecito disciplinare, poiché realizzato in violazione dei doveri di correttezza e probità professionali, il mancato pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, sia pure in presenza di un accordo con costui avente ad oggetto la ripartizione dei compensi, trattandosi di convenzione in ogni caso inidonea a comprimere il fondamentale diritto al compenso professionale, peraltro regolato dalle tariffe forensi applicabili. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 marzo 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decreto di citazione a giudizio – Impugnazione – Inammissibilità
Il decreto di citazione per giudizio disciplinare, con il quale il Presidente del C.d.O. locale fissa l’udienza di trattazione del procedimento e cita l’incolpata a comparire personalmente a tale udienza, presuppone che l’apertura del procedimento sia già stata deliberata, sicché tale atto, meramente esecutivo della precedente delibera di apertura, non può essere incluso nel novero degli atti impugnabili, sia pure alla luce della lettura estensiva e costituzionalmente orientata, propugnata dalla Suprema Corte con la sent. n. 29294/08, della norma prevista dall’art. 50 del d.p.r. n. 1578/1933. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso con il quale venga impugnato il decreto di citazione e non la delibera di apertura del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 21 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 151
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Omessa indicazione del nominativo dei consiglieri componenti del collegio giudicante – Nullità – Esclusione.
La mancata indicazione, nell’intestazione della decisione disciplinare, del nominativo dei consiglieri componenti del collegio giudicante non costituisce causa di nullità della decisione se, comunque, l’indicazione degli stessi emerga dal verbale di udienza e sempre che, dallo stesso verbale, risulti l’intervento di non meno della metà del numero dei componenti, attesa la considerazione secondo cui è il verbale d’udienza il solo atto che fa fede delle presenze fino a querela di falso. (Nella fattispecie, l’omessa indicazione nominativa dei consiglieri riguardava la sola comunicazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare all’interessato, senza che fosse stata data prova che la stessa era stata effettivamente adottata senza il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari ovvero della non conformità delle risultanze del verbale della seduta). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 23 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 150
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Valutazione del merito della decisione impugnata – Inammissibilità
I motivi proponibili mediante l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare sono esclusivamente quelli tesi alla verifica dei presupposti di stretta legittimità dell’atto impugnato, restando preclusa ogni censura che attenga alla fondatezza dell’incolpazione e, più in generale, che si risolva in una valutazione di merito del provvedimento impugnato. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso con le cui censure impingano in valutazioni di merito sulla sussistenza/insussistenza dei fatti posti a base dell’incolpazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 23 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 150
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, correttezza e lealtà – Iscrizione a ruolo di cause promosse da attori inesistenti – Falsificazione dei mandati – Sanzione – Cancellazione dall’albo – Adeguatezza
Costituisce condotta gravemente violativa dei principi generali di probità, correttezza e lealtà il comportamento dell’avvocato che sistematicamente ed in un arco di tempo molto ampio provveda ad iscrivere a ruolo cause nelle quali figurino come attori soggetti inesistenti e che, a tal fine, falsifichi ed autentichi falsamente le sottoscrizioni apocrife dei presunti attori, allo scopo di determinare l’automatica assegnazione della medesima controversia a diversi giudici e la conseguente possibilità di scegliere il giudice stesso. (Nella specie, il C.N.F., in considerazione della gravità, della sistematicità e della reiterazione della condotta in un arco di tempo molto ampio, ha ritenuto giustificata la sanzione della cancellazione dall’albo inflitta dal C.O.A.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 gennaio 2009).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Registro dei Praticanti Avvocati – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata
Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, previsto dall’art. 17, co. 1, n. 3, del r.d.l. n. 1578/1933 per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori, è necessario anche in caso di richiesta d’iscrizione senza autorizzazione al patrocinio, non potendo argomentarsi in contrario dalla formulazione dell’art. 1 del r.d. n. 37/34 che, con disposizione avente natura di norma secondaria, si limita ad indicare (primo comma) i documenti che l’aspirante deve allegare alla domanda d’iscrizione ed a chiarire (terzo comma) che gli aspiranti che intendano dedicarsi al patrocinio devono richiederlo espressamente ed attestare di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità indicate dall’art. 3 L.P. e dall’art. 13 dello stesso r.d. n. 37/34.
Il fatto di aver riportato due condanne penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) e per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), in uno con la reticenza nel dichiarare tali precedenti penali, denota l’insussistenza di quella condotta specchiatissima ed illibata prevista dall’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933 e valevole anche ai fini dell’iscrizione al registro speciale dei Praticanti avvocati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 17 luglio 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 148
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Fase delle indagini conoscitive – Comunicazione e audizione dell’interessato – Obbligatorietà – Esclusione
Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati la fase delle indagini conoscitive non è indispensabile, sicché la comunicazione e l’audizione dell’interessato sono auspicabili ma non obbligatorie. Va pertanto rigettata la richiesta di annullamento della delibera del COA di Firenze per mancanza della propedeutica attività istruttoria. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 20 febbraio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 147
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Rivisitazione del merito della decisione – Inammissibilità – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia
Mediante l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare non è possibile dedurre motivi afferenti al merito della vicenda disciplinare, giacché il potere del C.N.F. è limitato ad una verifica di mera sussistenza o meno dei necessari presupposti di legittimità della delibera del C.O.A. territoriale (quali, ad esempio, l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal Consiglio; l’avvenuta regolare notifica e il rispetto di un certo lasso temporale tra questa e l’udienza dibattimentale). Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso avverso il suddetto provvedimento che, unitamente a censure di merito, eccepisca la tardività della notifica dello stesso e l’incompetenza territoriale del COA locale, trattandosi comunque di valutazioni implicanti una necessaria analisi del merito della vicenda. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 20 febbraio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 147
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Provvedimento che dispone la fissazione dell’udienza dibattimentale – Inammissibilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di fissazione dell’udienza dibattimentale, atto avverso il quale non è prevista alcuna forma di impugnazione, trattandosi di atto intermedio “dovuto”, e previsto dalle norme poste a garanzia dell’esercizio dei diritti di difesa nella legittimità della costituzione del rapporto processuale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 146