L’appartenenza alle Forze dell’Ordine deve ritenersi incompatibile con l’iscrizione al Registro dei Praticanti, atteso che l’art. 3 della Legge Professionale Forense dispone, tra l’altro, l’incompatibilità dell’esercizio della professione con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, in ragione della compressione della necessaria autonomia di giudizio e libertà di determinazione che conseguono alla condizione di impiegato dipendente ed al relativo vincolo di subordinazione gerarchica. In particolare, l’obbligo di denuncia di rilievo penale ex art. 361 c.p., gravante a motivo dell’ufficio ricoperto sui soggetti appartenenti alla Polizia di Stato, deve ritenersi non solo configgente, ma altresì prevalente rispetto al dovere di segretezza e riservatezza proprio dell’attività forense.
L’incompatibilità prevista dall’art. 3 L.P. per gli appartenenti alla Polizia di Stato deve ritenersi sussistente anche nei confronti degli iscritti al Registro dei Praticanti, essendo la pratica professionale soggetta agli stessi doveri ed alle stesse regole che governano la professione d’avvocato, indipendentemente dalla circostanza che l’incompatibilità sia riferibile ai praticanti ammessi al patrocinio o non, atteso che, avendosi riguardo all’immanenza del conflitto tra il dovere di denuncia e quello di riserbo nei frequentatori permanenti di uno studio legale, resta priva di rilievo il fatto che alcuni di questi abbiano titolo per patrocinare in giudizio ed altri non lo possiedano. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 23 dicembre 2009).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Praticante avvocato non ammesso al patrocinio – Appartenente Polizia di Stato – Incompatibilità – Sussistenza
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Avvocato – Tenuta degli albi – Incompatibilità – Cancellazione – Mancata preventiva audizione dell’interessato – Annullamento
In tema di cancellazione dall’albo degli avvocati di natura amministrativa e non disciplinare, deve ritenersi che la chiarissima, per quanto risalente, norma prevista dall’art. 37, comma 2, L.P., unitamente al successivo art. 45 (che pur si riferisce al procedimento disciplinare e non a quello della cancellazione dall’albo), debba essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Ne consegue che la cancellazione amministrativa non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente, mentre d’altra parte l’annullamento del provvedimento di cancellazione lascia impregiudicato l’esercizio dei poteri connessi alla tenuta degli albi affidati dalla legge professionale al Consiglio dell’ordine locale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 19 dicembre 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova testimoniale – Mancata audizione testi – Escussione dinanzi al C.N.F. – Dimosrata inconsistenza in fatto dell’incolpazione – Annullamento decisione C.d.O
Va accolta l’impugnazione e conseguentemente annullata la decisione del Consiglio territoriale, qualora l’esame del testimone (nella specie non escusso dal C.d.O.) innanzi al C.N.F dimostri l’inconsistenza in fatto dell’incolpazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 marzo 2003).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Mancata iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati – Ricorso al C.N.F. – Sopravvenuta iscrizione – Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente – Sopravvenuta inammissibilità del ricorso
La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 14 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 135
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Controllo estrinseco di legalità formale – Limiti – Eccezione di prescrizione del potere disciplinare – Inammissibilità
La delibera di apertura del procedimento disciplinare, pur strutturalmente decisione, ha un contenuto non decisorio del merito e tanto meno anticipatorio di esso, restando quest’ultimo impregiudicato ed affatto condizionato dalla manifestata volontà di sottoporre al vaglio dibattimentale l’accusa. Ne consegue che la revisione spettante al CNF in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare è strutturalmente limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione (tra questi, ad es., l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.), mentre non possono essere dedotti, a pena di inammissibilità, motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema. Tra questi ultimi, in particolare, figura certamente la questione di prescrizione dell’azione disciplinare, la quale costituisce un classico aspetto di merito, donde l’inammissibilità dell’impugnativa con la quale si deduca la consumazione ratione temporis del potere disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 30 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Termine decadenziale ex art. 50 co.2 R.D.L. n. 1578/33 – Applicabilità
Le delibere di apertura del procedimento disciplinare partecipano al regime di disciplina delle decisioni di cui all’art. 50, co. 1 L.P., onde anche per esse deve trovare applicazione il termine decadenziale di venti giorni dalla loro notificazione ai fini dell’impugnazione, come appunto previsto dal secondo comma del citato art. 50. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 30 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Insussistenza di infrazione disciplinare – Impugnazione – Difetto di Interesse – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso, peraltro direttamente inoltrato al CNF e non tramite il Consiglio dell’ordine così come previsto dall’art. 59 r.d. n. 37/1934, avverso la decisione con cui il Consiglio territoriale decida di archiviare, per assenza di fatti disciplinarmente rilevanti, l’esposto presentato nei confronti di un altro collega, atteso che il provvedimento di archiviazione non è atto impugnabile dinanzi il CNF, che ha giurisdizione solo sugli atti indicati negli artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54 del r.d.l. n. 1578/1933. L’inammissibilità, inoltre, va dichiarata allorquando, come nella specie, il ricorrente sia privo di interesse rispetto all’atto impugnato. L’interesse ad impugnare un atto, invero, va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l’impugnazione è inammissibile. (nella specie il C.d.O. aveva emesso delibera di archiviazione per inesistenza di un’infrazione disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cosenza, 8 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 133
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Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Impugnazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Questione pregiudiziale ex art. 234 CE – Manifesta inammissibilità – Sospensione del giudizio innanzi al CNF – Rigetto
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede, nel contesto di un doppio regime di tutela, un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). Va pertanto ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 co.1 e 41 Cost., la q.l.c. degli artt.1 e 2 della Legge n. 330/05, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi, di carattere interno e comunitario, di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità.
Va rigettata l’istanza di sospensione e/o di rinvio del procedimento dinanzi al C.N.F. per essere state prospettate dal giudice interno (nella specie, il G.d.P. di Cortona) alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee talune questioni relative alla compatibilità della legge n. 339/2003 con i principi di diritto comunitario con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi, laddove tali questioni si presentino, come nella specie, inammissibili, poiché svincolate dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratte), nonché inidonee a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 23 febbraio 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 132
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Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Insussistenza – Violazione art. 16 r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Principi comunitari in materia di concorrenza – Irrilevanza – Disapplicazione – Esclusione
Va esclusa l’Illegittimità del provvedimento di cancellazione dall’albo del dipendente pubblico part-time derivante dall’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 2 L. n. 339/03, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 comma 1, e 41 Cost. e con i principi della sicurezza giuridica e della tutela del legittimo affidamento, nonché dell’art. 1 della stessa legge per la mancata previsione di norma transitoria che tuteli i diritti quesiti, atteso che non esiste nel nostro ordinamento un principio di carattere generale, tanto più costituzionalmente presidiato, che garantisca la stabilità effettuale della situazione normativa a cospetto della quale un soggetto abbia eventualmente esercitato i suoi diritti, diversamente negandosi in nuce il potere discrezionale del legislatore di modificare il regime normativo preesistente e le aspettative (non i diritti) di tutela dei professionisti già iscritti agli Albi al momento della reintroduzione dell’originario divieto, considerata, altresì, la previsione di un regime di doppia tutela, predisposto dal citato art. 2 ai commi 2 e 4, idoneo a realizzare appieno il bilanciamento dei contrapposti interessi.
La disciplina posta dalla legge n. 339/03, che si occupa di un problema di regolamentazione del pubblico impiego, si riferisce propriamente alla Pubblica Amministrazione ed alle modalità di esercizio di funzioni pubbliche e non tanto all’ordinamento della professione di avvocato, il quale rimane intatto nei suoi principi. Va pertanto esclusa la possibilità di disapplicare la suddetta normativa, e conseguentemente annullare il provvedimento di cancellazione adottato in applicazione della stessa, per asserita contrarietà della stessa con il Trattato istitutivo della Comunità Europea sotto il profilo, estraneo alla suddetta disciplina, della concorrenza tra imprese.
La cancellazione dall’Albo degli avvocati disposta a seguito della sopraggiunta incompatibilità ex lege n. 339/03, inesistente al momento dell’iscrizione, non vizia il provvedimento adottato per asserito contrasto con l’art. 16 del r.d.l. n. 1578/1933. Tale norma, invero, non consente unicamente la mera revisione dell’originario provvedimento di iscrizione con riferimento alla situazione esistente al momento in cui essa è stata effettuata senza che rilevino successive modificazioni in fatto e in diritto, atteso che una siffatta interpretazione si fonda sul non condivisibile assioma dell’immodificabilità, anche in via legislativa, dello status professionale acquisito, che risulta tanto più incoerente se si considera che l’incompatibilità prevista dalla legge n. 339/2003, conseguendo all’inapplicabilità della legge n. 662/1996 riguardo alla professione forense, altro non fa che ripristinare l’originario divieto, ovvero il preesistente regime di generale ed assoluta incompatibilità dell’attività forense con la titolarità di uffici pubblici, ancorché ricoperti con rapporto a part time ridotto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 28 giugno 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 131
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Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Sussistenza – Cancellazione – Impugnazione – Questione pregiudiziale Corte di Giustizia ex art. 234 TCE – Manifesta inammissibilità – Sospensione del giudizio innanzi al C.N.F. – Esclusione
Va rigettata l’istanza di sospensione e/o di rinvio del procedimento dinanzi al C.N.F. per essere state prospettate dal giudice interno (nella specie, il G.d.P. di Cortona) alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee talune questioni relative alla compatibilità della legge n. 339/2003 con i principi di diritto comunitario con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi, laddove tali questioni, eventualmente idonee ad assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione pleno jure e non già anche a quelli esercenti in regime di part time, si presentino come nella specie ictu oculi inammissibili, poiché svincolate dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratte), nonché inidonee a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 28 giugno 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 131