Autore: admin

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo) concerne l’art. 17 bis della legge n. 217/1990, e la prassi seguita dai magistrati del foro locale che, nonostante l’ammissione al gratuito patrocinio, provvedono alla liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati solo ed esclusivamente se i nominativi dei medesimi risultano inseriti nell’elenco dei difensori per il gratuito patrocinio tenuto dal Consiglio dell’ordine.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione rileva che il CNF ha già licenziato in merito apposita circolare, in data 24 novembre 2001 (n. 23/B) – alla quale si rimanda per più diffuse argomentazioni – con cui ha ritenuto non “vincolante” l’elenco dei difensori per il gratuito patrocinio. Di conseguenza non può che esprimere dissenso rispetto all’indirizzo seguito dai magistrati del foro di cui alla richiesta di parere, così come riferito dal locale Consiglio dell’ordine.
    Tutto ciò premesso, il CNF non può che prendere atto del fatto che la recentissima entrata in vigore del T.U. sul gratuito patrocinio (DPR n. 115/2002) ha modificato il quadro normativo vigente nel senso della vincolatività del predetto elenco. L’indirizzo è altresì confermato da recentissima pronunzia della Corte costituzionale, la ord. n. 299 del 28 giugno 2002.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 161

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia

    Trattasi di sollecito di richiesta di parere. Il parere era stato richiesto dall’ordine di Perugia, ma non presentava i consueti requisiti di generalità ed astrattezza, prestandosi piuttosto ad integrare un caso eventualmente rilevante in sede giurisdizionale di fronte al CNF. In questi termini era stato risposto una prima volta all’ordine richiedente. Di fronte ad ulteriore successiva richiesta, la Commissione aveva licenziato in data 5 aprile 2002 apposito parere (prot. n. 31/02), nei seguenti termini:
    “Il quesito concerne la possibilità per un laureato in giurisprudenza di patrocinare innanzi al giudice di pace.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – il semplice laureato in giurisprudenza non è autorizzato, in base alle norme vigenti, a prestare alcuna attività di patrocinio innanzi qualsiasi autorità giudiziaria. Nei limitati casi in cui è consentito di stare in giudizio senza l’assistenza del difensore, è la parte stessa che viene autorizzata dalla legge a difendersi da sola. La risposta al quesito non può pertanto che essere negativa.”
    Dalla documentazione pervenuta successivamente alla Commissione, emerge che il soggetto è in possesso di abilitazione al patrocinio.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – sulla base dell’esame degli atti pervenuti, è del tutto evidente che il praticante abilitato al patrocinio possa patrocinare di fronte al giudice di pace. La Commissione, nel prendere atto di avere valutato la questione sulla base di elementi parziali ed incompleti, raccomanda al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Perugia di fornire indicazioni più precise in ordine alle questioni prospettate, se del caso compiendo un minimo di attività istruttoria, e non limitandosi a rispedire al CNF con lettera di accompagnamento le richieste pervenute da avvocati e praticanti afferenti all’ordine locale.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 160

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore) concerne l’art. 17 bis della legge n. 217/1990, e la prassi seguita dai magistrati del foro locale che, nonostante l’ammissione al gratuito patrocinio, provvedono alla liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati solo ed esclusivamente se i nominativi dei medesimi risultano inseriti nell’elenco dei difensori per il gratuito patrocinio tenuto dal Consiglio dell’ordine.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione rileva che il CNF ha già licenziato in merito apposita circolare, in data 24 novembre 2001 (n. 23/B) – alla quale si rimanda per più diffuse argomentazioni – con cui ha ritenuto non “vincolante” l’elenco dei difensori per il gratuito patrocinio. Di conseguenza non può che esprimere dissenso rispetto all’indirizzo seguito dai magistrati del foro di cui alla richiesta di parere, così come riferito dal locale Consiglio dell’ordine.
    Tutto ciò premesso, il CNF non può che prendere atto del fatto che la recentissima entrata in vigore del T.U. sul gratuito patrocinio (DPR n. 115/2002) ha modificato il quadro normativo vigente nel senso della vincolatività del predetto elenco. L’indirizzo è altresì confermato da recentissima pronunzia della Corte costituzionale, la ord. n. 299 del 28 giugno 2002.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 159

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania) concerne la possibilità di iscrivere all’albo degli avvocati un dipendente legato all’amministrazione di appartenenza con rapporto di lavoro a tempo parziale.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione, pur considerando l’andamento dell’iter legislativo delle proposte di modifica, volte ormai decisamente nel senso della incompatibilità, rileva che allo stato attuale del diritto vigente, si ritiene possibile l’iscrizione all’albo di dipendenti statali (fermi restando i requisiti di legge relativi all’abilitazione professionale, ai titoli di studio, ecc.), optante per il part time, purché ovviamente vi sia una preventiva autorizzazione a tale regime del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione datrice di lavoro.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 158

  • Il COA (di Nocera) chiede di sapere se la frequenza di una Scuola di specializzione per le professioni legali sia equiparabile ai fini della pratica forense.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – ai sensi e per gli effetti del DM 11 dicembre 2001, n. 475, in GU serie gen. n. 25 del 30 gennaio 2002, il diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali esonera il titolare dall’effettuazione di un anno di pratica forense.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 157

  • Il COA di Udine chiede di sapere: 1) – se sia consentito al COA di comunicare all’avvocato richiedente l’esito di procedimento disciplinare promosso a carico di un collega a seguito di sua segnalazione; 2) – se, in caso di risposta affermativa, sia ugualmente consentito al COA di effettuare la comunicazione anche ove il richiedente non fosse avvocato.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione osserva che la disciplina statale sull’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica anche agli ordini professionali, enti dotati della natura di pubbliche amministrazioni, indipendenti ed autonome; questi debbono pertanto dotarsi del regolamento di cui all’art. 24, comma 4, legge cit., per individuare le categorie di documenti, da esse formati, o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all’accesso, per le esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo. Ne deriva che il diritto di accesso è un vero e proprio diritto soggettivo, e che le ipotesi di esclusione all’accesso costituiscono eccezioni, tassativamente indicate nel comma 2 dell’art. 24, cui i suddetti regolamenti debbono adeguarsi. Il diritto di accesso, peraltro, trova anche alcuni limiti soggettivi, potendo essere esercitato solo quando sussiste un’esigenza concreta ed attuale dell’interessato alla tutela delle sue situazioni giuridiche rilevanti, ai sensi del primo comma dell’art. 22 (Cons. Stato, sez. IV, 24.2.2000, n. 984). Giova precisare, in proposito, che la legittimazione va accertata caso per caso, ai sensi del citato art. 22, per i soggetti che sono terzi rispetto al procedimento, e non per i soggetti di cui all’art. 10. Ora, quando un procedimento, disciplinare viene iniziato per sollecitazione, per vicende proprie, di un soggetto (art. 38, 3° co., RDL n. 1538/1933), anche se non destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale, tuttavia può averne pregiudizio (art. 7, 2^ parte, legge 241/1990); quindi può prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti, “salvo quanto previsto dall’art. 24” (cfr. art. 10, l. 241/1990).
    Conclusivamente, si ritiene di dare risposta affermativa ad entrambi i quesiti.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 156

  • Il quesito (del Servizio iscrizioni e contributi Cassa nazionale di previdenza forense) concerne la compatibilità con l’esercizio della professione forense della titolarità di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa finalizzato all’insegnamento di materie giuridiche presso scuola privata.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 ord. prof., è ostativo all’esercizio della professione di avvocato qualsiasi impiego pubblico o privato, nel quale l’interessato assume la posizione di dipendente, per lavoro subordinato, con il suo inserimento nell’organico e nell’organizzazione del datore di lavoro. Non sembra che ciò avvenga per la convenzione, allegata alla richiesta di parere, dove il rapporto appare con natura di lavoro intellettuale autonomo, non contrastante con l’esercizio della professione forense.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 155

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza) concerne la possibilità di rilasciare un nuovo certificato di compiuta pratica, o riconoscere in tutto o in parte il compimento di un periodo di pratica integramente svolto all’estero, in un paese dell’UE.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – una corretta interpretazione dell’art. 9 DPR 101/1990 consente un solo certificato di compiuta pratica; sia perché il sostantivo “compimento”, letteralmente, significa la fine, la conclusione della pratica forense, le cui modalità, una volta svolte, in conformità al DPR cit., non trovano una ragione logica e giuridica che giustifichi la loro ripetizione; sia perché l’ultimo comma dell’art. 9 dispone che il luogo della certificazione determina quello dell’esame, e questo radicamento verrebbe vanificato dalla natura mobile che assumerebbe la sede dell’esame a causa della ripetitività della pratica.
    Sulla seconda parte del quesito, non vi è motivo per discostarsi dai precedenti pareri (n. 8/1995, n. 11/1995, n. 163/1997, n. 166/1997), per i quali il quadro normativo consente lo svolgimento della pratica all’estero, presso lo studio di un avvocato italiano o straniero, purchè accompagnato dalle prescritte venti udienze semestrali, e adeguatamente dimostrato al Consiglio dell’ordine locale, attraverso l’allegazione dell’avvocato, ai fini dell’accertamento dell’effettività della pratica e del rilascio della certificazione del compimento della stessa. L’assistenza alle venti udienze, prevista come minimo per ogni semestre di pratica dall’art. 6 DPR cit., deve svolgersi in termini diluiti nell’intero semestre, sì da evidenziare continuità ed assiduità nello svolgimento della pratica. Si può peraltro ammettere una deroga alla diluizione, ed una concentrazione, sempre nel rispetto del suddetto minimo, allorché ciò dipenda da motivate ragioni meritevoli di considerazione (cittadino italiano residente o domiciliato all’estero).

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 154

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini) concerne la compatibilità con l’esercizio della professione di avvocato dell’iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi (art. 16, legge 7 marzo 1996).

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – l’attività di mediazione creditizia esercitata professionalmente è incompatibile con l’esercizio della professione forense, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 RDL 1578/1933, a nulla rilevando norme previste in altri ordinamenti professionali che non siano esplicitamente abrogative di quelle dell’ordinamento della professione di avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 153

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo

    Il COA di Rovigo chiede di sapere:
    – se sia legittimo il comportamento dell’avvocato che, dichiarando di essersi conformato all’art. 17 c.d. nell’avere individuato i destinatari di un proprio opuscolo informativo, pur tuttavia non fornisca alcuna indicazione in merito;
    – se sia legittima la richiesta di conoscere i nomi dei colleghi che hanno segnalato il contegno del collega;
    – quale siano i criteri consentiti dall’art. 17 cit. per individuare possibili destinatari di opuscoli informativi.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – il comportamento del collega che non risponda alle richieste precise e specifiche del Consiglio dell’ordine è censurabile ai sensi dell’art. 24 c.d. Non è legittima la richiesta di conoscere i nominativi dei colleghi che rendono segnalazioni agli ordini. L’art. 17 c.d. non prende in considerazione i destinatari degli opuscoli informativi, limitandosi a regolarne il contenuto; la Commissione non ritiene possano esservi limiti in ordine ai destinatari se l’informazione è resa secondo correttezza e verità, nel rispetto dei principi di dignità e decoro della professione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 152