Deve ritenersi inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di proscioglimento del professionista dalla incolpazioni, qualora il ricorso sia presentato come nella specie da persona priva di jus postulandi, senza l’inosservanza del termine per ricorrere ex art. 50, co. 2, L.P., nonché direttamente al C.N.F., anziché depositato presso il Consiglio dell’Ordine che ha pronunciato il provvedimento impugnato, secondo il disposto dell’art. 59 R.D. n. 37/34. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 3 dicembre 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Ricorso proposto personalmente dall’esponente – Inammissibilità
Ai sensi dell’art. 50 del R.D.L. n. 1578/1933, le decisioni disciplinari dei C.d.O. possono essere impugnate solo dal professionista nei cui confronti si è svolto il procedimento e dal pubblico ministero, dovendosi escludere la legittimazione all’impugnazione da parte degli esponenti che si ritengano danneggiati dal comportamento dell’avvocato, con la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso da questi proposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 11 maggio 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Contenuto decisorio – Esclusione – Impugnazione – Presentazione del ricorso da parte dell’esponente – Difetto di legittimazione – Inammissibilità
L’impugnativa del provvedimento di archiviazione proposta dal denunciante/esponente che non risulti iscritto in alcun Albo di Avvocato (peraltro nella specie direttamente al C.N.F. anziché nella forma mediata di cui all’art. 59 del r.d. n. 37/34 e, quindi, già per tal motivo, in modo irrituale) è inammissibile, sia perché diretta contro un atto non impugnabile – giacchè privo di contenuto decisorio ex art. 50 L.P. – sia perché presentata da un soggetto privo di legittimazione a ricorrere – che invece compete al solo professionista attinto dall’iniziativa disciplinare ed al P.M ai sensi dell’art. 50, co. 2, L.P. – in quanto portatore, nell’attuale struttura del procedimento disciplinare, di un interesse di mero fatto non direttamente protetto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 6 ottobre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 164
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Pluralità di azioni nei confronti della controparte – Iniziative inutilmente vessatorie – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di probità e decoro l’avvocato che, al fine di conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali, intraprenda plurime e più onerose iniziative giudiziarie di recupero del credito (nella specie introducendo ben sette separati ricorsi per decreti ingiuntivi), aggravando la posizione debitoria della propria ex cliente, senza che ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela dei propri diritti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 9 maggio 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova – Dichiarazioni dell’esponente – Valutazione – Valore di prova certa – Riscontro – Sussistenza
Il principio in ossequio al quale la versione dei fatti fornita dall’esponente può assumere valore di prova certa quando la stessa trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali deve ritenersi correttamente applicato quando il Consiglio territoriale abbia sottoposto ad un congruo e motivato vaglio critico il contenuto dell’esposto, trovando con motivazione logica coerenza di riscontri nella documentazione prodotta ed acquisita, anche di provenienza dell’incolpato, e nelle stesse difese di quest’ultimo, tanto più laddove, come nella specie, l’incolpato non smentisca, neghi o respinga le dichiarazioni dell’esponente né nell’ambito del procedimento disciplinare innanzi al C.d.O., né mediante l’impugnazione della decisione di tale Consiglio, poiché del tutto priva di specifiche critiche al relativo iter motivazionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 23 aprile 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Violazione – Omesso compimento attività inerenti al mandato – Sanzione – Misura
Posto che nella “diligenza” deve ritenersi implicitamente compresa la sollecitudine, l’accortezza e la linearità dei comportamenti, tali precetti devono ritenersi certamente violati dal professionista che, in ben sette anni, ometta di affrontare una pratica di risarcimento danni che non presenti alcuna difficoltà, specie laddove i fatti accertati dal C.O.A. comprovino l’indolenza di un atteggiamento oggettivamente non conforme e coerente con i principi deontologici propri della professione forense. (Nella specie, peraltro, il C.N.F., tenuto conto della vicenda nel suo complesso, della mancanza di precedenti e, peraltro, del fatto che la misura della irrogata sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi uno non è prevista dall’ordinamento professionale, ha irrogato la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alessandria, 17 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 161
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione del ricorso a mezzo posta – Spedizione entro il termine di venti giorni dalla notifica della decisione – Ricezione tardiva – Inammissibilità – Natura termine ex art. 50 R.D.L. n. 1578/1933 – Decadenziale – Equipollenza tra spedizione e ricezione – Esclusione
Deve ritenersi inammissibile il ricorso spedito a mezzo del servizio postale entro il termine di presentazione ex art. 50 R.D.L. n. 1578/1933 ma pervenuto al Consiglio dopo la scadenza del termine stesso, né il ritardo del recapito dell’atto spedito sia pure tempestivamente a mezzo posta può essere invocato a scusante dalla parte, la quale deve imputare a se stessa la scelta del sistema di inoltro.
A fronte del dettato dell’art. 59, comma 1, del R.D. n. 37/34, ove è sancito che il ricorso è presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia, la consegna manuale agli sportelli del Consiglio non costituisce l’unico mezzo di presentazione del ricorso ben potendo essere adottati strumenti alternativi quali la notificazione o la spedizione postale, a condizione che insieme col ricorso sia trasmessa anche la copia della decisione che è stata notificata al ricorrente. In difetto, tuttavia, di una espressa previsione di legge che sancisca la tempestività del ricorso per il solo fatto del compimento entro il termine decadenziale delle operazioni di trasmissione (quando questa non si traduca nella consegna manuale presso gli uffici del Consiglio Territoriale che ha emesso la decisione) ed a prescindere dall’effettiva ricezione dell’atto entro quel termine, gli altri modi alternativi di inoltro del ricorso vanno ritenuti legittimi, ma il rischio di una ricezione oltre il termine decadenziale grava sull’interessato.
Nel vigente impianto legislativo non è contemplato un termine lungo di impugnazione che decorra dalla pubblicazione della decisione disciplinare, ma il solo termine breve dei 20 giorni dalla notificazione della decisione ex art. 50 R.D.L. n. 1578/1933, sicché solo la tempestiva verifica della esistenza di un’impugnazione può impedire al Consiglio Territoriale la pratica applicazione della sanzione irrogata, cui il Consiglio deve senza indugio provvedere decorso inutilmente il predetto termine. Trattandosi peraltro di decadenza, quest’ultima non opera solo se entro il termine previsto sia compiuta l’attività tipizzata dalla legge, che, nella specie, consiste nel deposito dell’atto, mentre la sua spedizione a mezzo posta costituisce una attività meramente strumentale ad ottenere tale risultato. Ne consegue che in mancanza di un’espressa previsione di legge, il corso della decadenza non può essere variato dall’interprete, stabilendo equivalenze funzionali tra spedizione e ricezione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 24 settembre 2008).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Divieto di produzione in giudizio di missiva contenente proposta transattiva – Eccezioni – Inconfigurabilità
La norma di cui all’art. 28 c.d. mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale.
Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.
La produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 c.d., precetto che non soffre eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 15 luglio 2008).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 159
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela – Attività pubblicistica – Stampa periodica – Rubrica di quesiti professionali – Autorizzazione C.O.A. – Indicazione recapito personale di posta elettronica – Illecito disciplinare – Esclusione
In tema di accaparramento di clientela, l’attività pubblicistica, che certamente deve ritenersi idonea a far conseguire nomea e quindi clienti, non può più dirsi illecita allorquando sia autorizzata dal Consiglio di appartenenza ed esercitata nei termini stabiliti dall’autorizzazione
Non si rende colpevole di illecito accaparramento di clientela il professionista che, autorizzato dal Consiglio dell’Ordine a rispondere ai lettori di un periodico nel contesto di una rubrica mediante pareri giuridici a titolo gratuito, non si limiti ad indicare il proprio nome e cognome, ma riporti un proprio recapito di posta elettronica con espresso invito ai lettori ad ivi far pervenire le loro domande, atteso che, nella specie, l’indicazione dell’indirizzo e-mail risponde ad una reale esigenza e che il suo carattere personale, inserendosi in un contesto provinciale in cui il tenutario della rubrica è noto ed in ogni caso facilmente raggiungibile, nulla aggiunge alla lecita idoneità della rubrica ad incrementare fama e lucri del ricorrente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 9 febbraio 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LANZARA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 158
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione del ricorso a mezzo posta – Spedizione entro il termine di venti giorni dalla notifica della decisione – Ricezione tardiva – Inammissibilità – Natura termine ex art. 50 R.D.L. n. 1578/1933 – Decadenziale – Equipollenza tra spedizione e ricezione – Esclusione
Va ritenuto inammissibile il ricorso spedito a mezzo del servizio postale entro il termine di presentazione ex art. 50 L.P. ma pervenuto al Consiglio dopo la scadenza del termine stesso, né il ritardo del recapito dell’atto, spedito tempestivamente a mezzo posta, può essere invocato a scusante dalla parte che deve imputare a se stessa la scelta del sistema di inoltro, non avendo essa raggiunto lo scopo di presentare, e cioè di materialmente far pervenire il ricorso presso l’Ufficio competente entro il prescritto termine perentorio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 13 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157