L’impedimento della parte a comparire idoneo al differimento della udienza deve essere assoluto, intendendosi, con tale affermazione, la totale impossibilità della parte, per motivi documentalmente dimostrati, di partecipare alla seduta disciplinare. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di differimento dell’udienza giustificata dalla dedotta necessità dell’incolpato di accompagnare la figlia in altra città ove avrebbe dovuto ricoverarsi in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti e cure in quanto in stato interessante). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 10 novembre 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto con i colleghi – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega – Art. 30 c.d.f. – Portata – Inadempimento – Ingiunzione di pagamento – Opposizione – Eccezione di prescrizione presuntiva – Principi di colleganza e reciproca solidarietà – Violazione
La nuova formulazione dell’art. 30 c.d.f.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo → riconduce il vincolo di solidarietà passiva all’obbligo di attivazione, fonte di un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Costituisce pertanto oggetto di censura non già il mancato pagamento in sé, bensì la qualità dell’iniziativa spesa dall’interessato sul piano dell’induzione del cliente a far fronte ai suoi obblighi.
Va affermata la responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 30 c.d.f. in relazione alla mancata retribuzione delle prestazioni professionali svolte dal collega in qualità di corrispondente, quando, come nella specie, i pagamenti (parziali) intercorsi nelle more del procedimento siano stati effettuati da parte dell’incolpato con anni di ritardo rispetto alle iniziali richieste dell’esponente, gravando quest’ultimo dell’onere dell’ulteriore attività professionale imposta dalle istanze di liquidazione delle parcelle e dalle successive ingiunzioni, essendo risultata inevasa le richieste bonarie.
Il principio deontologico di colleganza e di reciproca solidarietà che deve necessariamente ispirare il comportamento fra i professionisti ha una portata generale e ben più ampia rispetto ai principi civilistici e del codice di rito. Integra pertanto illecito deontologico il comportamento processuale dell’incolpato che, nel giudizio civile promosso con l’opposizione al decreto di ingiunzione di pagamento delle competenze dovute al collega corrispondente, si limiti a dichiarare l’intervenuto pagamento del credito azionato eccependo la prescrizione presuntiva del credito, invece di sostenere la dichiarazione di intervenuto pagamento con produzioni documentali, così ponendo a carico del professionista domiciliato opposto un gravoso, quanto insuperabile, onere probatorio; considerato, altresì, che nei rapporti fra professionisti, l’attività di tenuta della contabilità e l’adempimento delle incombenze fiscali (come il versamento della ritenuta d’acconto, dovuto in occasione di pagamenti effettuati nei confronti del collega) costituiscono corollario del più generale obbligo del professionista di una gestione trasparente e corretta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 6 luglio 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 204
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Rinvio dell’udienza – Impedimento assoluto – Viaggio aereo programmato – Inidoneità
Il programmato viaggio del ricorrente non può costituire valido motivo per il rinvio dell’udienza, atteso che, per costante giurisprudenza del CNF, solo l’impedimento assoluto del professionista a comparire potrebbe giustificare il rinvio del procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 6 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 204
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Doveri di lealtà e correttezza – Dovere di colleganza – Corrispondenza intrattenuta direttamente con le controparti – Preventivo consenso del collega avversario – Particolarità del caso ex art. 27, can. I, c.d.f. – Violazione – Esclusione
Deve ritenersi probo sul piano disciplinare l’operato del legale che richieda preventivamente al collega avversario di poter contattare la controparte, allo scopo di intercedere presso costei e di evitare conseguentemente una seconda controversia giudiziale motivandone le ragioni giuridiche. Va pertanto esclusa la violazione dell’art. 27 can. I c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →, che consente di scrivere direttamente alla parte in “casi particolari, per richiedere determinati comportamenti”, quando comunque, come nella specie, sia inviata copia della missiva anche al collega. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 26 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 203
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Composizione collegio giudicante – Principio di immodificabilità – Applicabilità – Esclusione
Mentre l’invariabilità del collegio giudicante costituisce caratteristica essenziale di ogni procedimento giurisdizionale e di ogni decisione giudiziaria, e deve pertanto sussistere anche in sede di procedimento disciplinare davanti al CNF, al contrario il Consiglio dell’Ordine locale, anche quando irroga una sanzione disciplinare, non è un giudice, ma compie un’attività amministrativa per la quale non vige il principio dell’immutabilità del collegio decidente, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 26 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 203
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Avvocato – Tenuta degli albi – Cancellazione Registro praticanti – Impugnazione – Ricorso proposto personalmente dall’interessato – Inammissibilità
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, co. 2 e dell’art. 60, ult. co., R.D. n. 37/34, dell’art. 37, co. 4, e dell’art. 7, co. 1, R.D.L. n. 1578/33, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto personalmente dall’interessato (nella specie praticante cancellato dal Registro) che non rivesta la qualifica di avvocato e che, pertanto, non sia legittimato ad impugnare la decisione del Consiglio territoriale innanzi al C.N.F., senza l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 ottobre 2010).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Ricorso al CNF – Presentazione del ricorso a mezzo posta – Spedizione entro il ventesimo giorno – Ricezione tardiva – Spedizione per raccomandata e non ex lege n. 53/94 – Inammissibilità
Ai sensi dell’art. 50, R.D.L. n. 1578/1933 e dell’art. 59, R.D. n. 37/34, il ricorso che pervenga materialmente nella disponibilità del Consiglio territoriale dopo il decorso del ventesimo giorno dalla notifica della decisione impugnata deve ritenersi tardivo. L’azione di presentare materialmente il ricorso al C.O.A. entro il ventesimo giorno dalla notifica dell’atto impugnato non ha alternativa alcuna, sia che il ricorso venga spedito per posta, sia che venga consegnato direttamente. (Fattispecie in cui il ricorrente, in luogo del deposito, ha spedito per posta il proprio ricorso al C.O.A. competente a mezzo di una semplice raccomandata e non nell’esercizio delle facoltà attribuibili all’avvocato ai sensi della legge n. 53/94 in tema di notifica). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 22 dicembre 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto con i colleghi – Definizione transattiva della lite direttamente con la controparte – Illecito disciplinare – Sussistenza
Viola l’art. 27 c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo → ed i principi deontologici di lealtà e correttezza il professionista il quale, prendendo direttamente accordi con la controparte assistita da un avvocato, tratti e definisca la transazione della lite tra essi pendente, per di più approfittando delle circostanze di tempo e luogo date dall’imminente esecuzione del pignoramento nei confronti della stessa controparte. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 3 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Composizione collegio giudicante – Principio di immodificabilità – Applicabilità – Esclusione
aIl principio di invariabilità del collegio giudicante di cui all’art. 473 c.p.c., richiamato dall’art. 63, co. 3, R.D. n. 37/34, è riferito al solo procedimento giurisdizionale avanti al C.N.F. e non trova invece applicazione nel procedimento amministrativo innanzi al C.O.A. Ne consegue che il mutamento della composizione collegiale nel corso del procedimento dinanzi all’Ordine territoriale non comporta l’invalidità della decisione resa dall’organo disciplinare, atteso che il principio dell’invariabilità del collegio giudicante è posto esclusivamente in riferimento ai procedimenti di carattere giurisdizionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 3 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 37 c.d.f. – Conferimento del mandato da soggetto avversario in altro processo – Violazione
Realizza l’ipotesi prevista dall’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → in materia di conflitto d’interessi il comportamento dell’avvocato che, al di là dell’effettività o potenzialità del conflitto, si presenti agli occhi della collettività come chi accetti un mandato da un soggetto che sia suo avversario in altro processo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 21 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 199