Il principio di non contestazione è applicabile anche al processo disciplinare, sicché i fatti addebitati all’incolpato, e da questi non contestati, devono essere ritenuti realmente sussistenti. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6