Autore: admin

  • Impugnazione al CNF: COA e PG sono contraddittori necessari

    Il ricorso contro le decisioni del consiglio nazionale forense in materia disciplinare deve essere notificato, nell’unico termine all’uopo stabilito (artt. 56 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37), sia al consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento impugnato che al procuratore generale presso la corte di cassazione, nella loro qualità di contraddittori necessari, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 luglio 1988, n. 4636, sez. U- Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA F- Rel. NARDINO S- P.M. DI RENZO M (CONF)

  • L’efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale di condanna

    La sentenza irrevocabile di condanna ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla materiale sussistenza dei fatti, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell’imputato, ancorchè di essi il giudice disciplinare compia un’autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193

  • La mancata astensione in assenza di rituale ricusazione

    Nei procedimenti disciplinari, così come negli ordinari processi civili, l’inosservanza dell’obbligo di astensione non determina l’invalidità della decisione quando le parti non si siano avvalse della facoltà di proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini di legge.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)

  • La sospensione cautelare dall’albo prescinde dal fondamento delle imputazioni

    La misura della sospensione cautelare può essere adottata quando, in pregiudizio della immagine e della funzione anche sociale della professione, il fatto addebitato in sede penale sia grave in astratto e abbia creato allarme nella collettività, indipendentemente dalla sua fondatezza, sicché non vale ad escluderla il contenuto delle difese addotte dal professionista in sede penale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 192

  • Sottoscrizione della decisione disciplinare: il cambiamento della composizione del COA al momento della pubblicazione della decisione è irrilevante

    Le decisioni dei consigli degli ordini degli avvocati e procuratori debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta, la cui data risulta nel corpo della decisione: è perciò irrilevante il cambiamento della composizione del consiglio stesso al momento della pubblicazione della decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)

  • La sospensione cautelare dell’avvocato agli arresti domiciliari o sottoposto a custodia in carcere

    L’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza comporta la sospensione cautelare di cui all’art. 43 R.d.l. 1578/1933, a nulla rilevando il mancato aggiornamento formale dei rinvii contenuti in tale norma alle modifiche successivamente intervenute nei codici penali e di procedura penale, dovendo piuttosto aversi riguardo all’aspetto sostanziale di detta disciplina cautelare (Nel caso di specie, l’avvocato veniva cautelarmente sospeso dall’albo per essere stato sottoposto alla custodia in carcere ex art. 274 cpp. L’avvocato impugnava quindi la delibera del COA, adducendo che la sospensione sarebbe stata applicata per una ipotesi normativa non prevista, in quanto non espressamente richiamata dall’art. 43 cit. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 192

  • Valutazione della sussistenza dell’illecito disciplinare e limiti di censurabilità in sede di legittimità

    La valutazione del Consiglio Nazionale Forense in ordine alla sussistenza – nell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) -dell’illecito disciplinare addebitato al professionista (nella specie, transazione della lite direttamente con la controparte del proprio assistito ed in assenza del difensore della medesima) è incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori.

    Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1992, n. 3358, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Rotunno G- P.M. Paolucci P (Conf)

  • Competenza disciplinare alternativa dei COA e criterio della prevenzione

    La competenza a procedere disciplinarmente spetta tanto al consiglio in cui è iscritto l’avvocato quanto al Consiglio nel cui territorio sia stato compiuto il fatto oggetto di indagine, ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione, che coincide con il provvedimento di apertura del procedimento, a prescindere dalla data in cui questo viene poi comunicato all’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 192

  • Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante non si applica davanti al COA

    Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante, sancito dall’art. 473 cod. proc. civ., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari degli avvocati, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell’Ordine, nonché la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato. E’, invece, indispensabile che il requisito del “quorum” prescritto per la validità delle deliberazioni dall’art. 43 del citato R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni (art. 16 D.LGS. Lgt. n. 382 del 1944) sia rispettato, ancorché tale “quorum” sia costituito in concreto con la partecipazione, alla fase deliberativa, di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all’audizione dell’interessato (nella specie, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio una Cassazione Civile, sentenza del CNF che aveva annullato la decisione del Consiglio dell’Ordine, applicativa di una sanzione disciplinare ad un avvocato, censurata perché adottata in violazione del principio dell’immutabilità del collegio giudicante, nonostante che del Collegio avesse fatto parte, sempre, in tutte le fasi del procedimento, un numero di consiglieri rispettoso del “quorum” stabilito dalla legge).

    Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2002, n. 17548, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Elefante A- P.M. Palmieri R (conf.)

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del COA

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del COA compete esclusivamente, ex art. 50 Rdl 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed all’avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare, e non anche all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 7
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 187
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 186
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 155
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 settembre 2011, n. 148
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 138
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 193
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 192
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 2 novembre 2010, n. 191
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 2 novembre 2010, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 168
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 167
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 165
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 164