Autore: admin

  • L’avvocato non può esporre i propri clienti in vetrina

    Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l’ufficio si trovi a pian terreno sul fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39

  • I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183.

  • La prova dell’illecito deontologico mediante registrazione fonografica

    Le registrazioni fonografiche, di cui all’art. 2712 cod. civ., assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altresì elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Nel caso di specie, trattavasi di registrazione fonica, che l’incolpato si era limitato genericamente a disconoscere, pur ammettendo che la voce registrata fosse la propria).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 36

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51 can. I c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35

  • L’assunzione di incarico professionale contro il proprio precedente cliente

    Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo → nei confronti della parte assistita, configurando altresì l’illecito deontologico previsto dal successivo art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35

  • Quando l’invito ad accettare la proposta di separazione personale del cliente si trasforma in difesa di entrambi i coniugi

    La convocazione della controparte per invitarla a consentire ad una proposta di separazione personale, se non si limita alla mera comunicazione della volontà del cliente e alla acquisizione del consenso, integra comunque una prestazione di assistenza congiunta, che assume rilevanza ai sensi dell’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, il legale aveva scritto al marito per conto della di lui moglie, convocandolo nel proprio studio al fine di sottoporgli la proposta di separazione consensuale. Nel corso del colloquio, le iniziali condizioni di separazione proposte dalla moglie venivano modificate sulla base delle osservazioni e richieste del marito. Successivamente, una volta separatisi, il legale assisteva la sola moglie nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha affermato la responsabilità deontologica del professionista).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35

  • La corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare

    Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicchè la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l’individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35

  • Vietato pubblicare gli atti del processo ancora in corso

    Ai sensi degli ex art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, il difensore della parte processuale ha l’obbligo deontologico di astenersi dal pubblicare atti del procedimento ancora in corso, essendo all’uopo irrilevanti tanto la finalità della pubblicazione e la mancanza del fine speculativo, quanto la circostanza che gli atti in questione siano già stati divulgati dalla stampa, e ciò a prescindere altresì dall’eventuale rilevanza penale della fattispecie ex art. 114 cpp (Nel caso di specie, il difensore della parte civile aveva pubblicato un libro con gli atti di indagine del processo ancora in fase dibattimentale).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 13 marzo 2013, n. 34

  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio avanti al CNF

    La revoca medio tempore del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere e quindi l’estinzione del giudizio d’appello (Nella specie, il COA aveva revocato in autotutela il provvedimento di sospensione cautelare, nel frattempo impugnato dal professionista).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Morlino), sentenza del 13 marzo 2013, n. 33
    NOTA:
    Esattamente in termini, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 127.

  • L’archiviazione del procedimento può avvenire solo nella fase preliminare del giudizio

    L’archiviazione, che consegue soltanto dalla discrezionale e preliminare valutazione del COA in ordine ai fatti dell’esposto ed alla preliminare istruttoria svolta ai sensi dell’art. 47 del RD n. 37/1934 (ratione temporis applicabile), non può più essere disposta dopo la notifica del decreto di citazione previsto dal successivo art. 48.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Merli), sentenza del 13 marzo 2013, n. 31