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  • Prescrizione dell’azione disciplinare e principio di non prolungabilità dei termini

    Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare a carico di avvocati e procuratori (art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), il quale decorre dal giorno della consumazione del fatto, ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso procedimento penale, dalla data di definizione del processo stesso con sentenza irrevocabile, resta interrotto per effetto della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare, nonché per effetto dei successivi atti del procedimento medesimo, senza che possa applicarsi, in difetto di espressa previsione contenuta nell’ordinamento forense, il principio fissato dall’art. 160 terzo comma cod. pen. sulla non prolungabilità dei termini di prescrizione, pur in presenza di più atti interruttivi, oltre la metà.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 marzo 1985, n. 1884, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. AFELTRA G- P.M. FABI B (CONF)

    NOTA:
    Cfr. ora l’art. 56 co. 3 della nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU), la quale -innovando sul punto- dispone: “Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto“, ovverosia massimo 75 mesi (=5 anni + 1/4 = 60 mesi + 15).

  • Il ricorso in Cassazione va notificato (anche) al COA a pena di inammissibilità

    Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi, e inammissibile se non notificato, entro l’unico termine all’uopo stabilito dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ed esclusa, pertanto, ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio) anche al consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori che ha adottato il provvedimento impugnato dinanzi al consiglio nazionale forense, quale litisconsorte necessario.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1979, n. 05033, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)

  • La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è una pronuncia implicita sulla colpevolezza

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e procuratore, il provvedimento con il quale il consiglio dell’ordine deliberi l’apertura del procedimento medesimo non implica, neppure implicitamente, alcuna pronuncia sulla colpevolezza del professionista, ma costituisce mero atto preliminare della decisione, da adottarsi dopo l’espletamento dell’istruttoria ed in esito al dibattimento. Tale provvedimento, pertanto, non può integrare una indebita duplicazione dell’esercizio dei poteri decisori spettanti a detto consiglio.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 ottobre 1979, n. 5573, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)

  • Il quorum per la validità delle sedute del CNF

    Nel giudizio disciplinare a carico degli avvocati, il “quorum” previsto per il funzionamento del Consiglio nazionale forense è costituito dalla presenza di un quarto della totalità dei componenti, mentre non è richiesto – a differenza di quanto stabilito per il procedimento che si svolge dinanzi al Consiglio dell’ordine – che il provvedimento disciplinare sia adottato, oltre che con la presenza del numero legale dei componenti, previa convocazione di tutti.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 novembre 2001, n. 15144, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Morelli Mr- P.M. Lo Cascio G (conf.)

  • L’impugnazione in proprio della cancellazione dall’albo professionale

    E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del consiglio nazionale forense che abbia disposto la cancellazione dallo albo di un legale ove sottoscritto personalmente dallo stesso, e non da avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale, nel caso in cui la cancellazione sia stata disposta con provvedimento esecutivo e non vi sia stata sospensione su istanza dell’interessato.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 novembre 1982, n. 6253, sez. U- Pres. MARCHETTI D- Rel. LO SURDO G- P.M. FABI B (CONF)

  • Il rilascio di certificati da parte del COA non è impugnabile al CNF

    Il ricorso al consiglio nazionale forense è ammesso solo contro le ‘deliberazionì degli ordini locali in materia di iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, e cioè contro manifestazioni di giudizio o di apprezzamento. Conseguentemente, il ricorso stesso non è consentito in materia attinente ad attività meramente amministrativa, com’è quella del rilascio di certificati puramente dichiarativi e probatori, dell’iscrizione nell’albo professionale. (Nella specie il ricorrente lamentava che il locale consiglio dell’ordine aveva rilasciato certificati contenenti anche la menzione di sanzioni disciplinari, ma il consiglio nazionale forense, con decisione confermata dalle ssuu, aveva dichiarato inammissibile il ricorso).

    Cassazione Civile, sentenza del 13 maggio 1977, n. 1881, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. CALECA A- P.M. GAMBOGI A (CONF)

  • Incompatibilità professionali: le cariche politiche o amministrative elettive non sono equiparabili ai rapporti di lavoro dipendente

    Deve escludersi l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 RDL 1578/33 nella parte in cui stabilisce, in asserita violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), l’incompatibilità professionale con riferimento ai rapporti di impiego e non anche a quelli che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell’avvocato di mansioni politiche e rappresentative, giacché la ragione(volezza) della differenziazione sta nell’esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione nonché il valore espresso dall’obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall’altro, di preservare i principi di autonomia, indipendenza, dell’obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense; beni questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell’attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva, sicché le situazioni oggetto di comparazione non sono, in definitiva, affatto uguali.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 183

    NOTA:
    In arg., cfr. ora l’art. 18, lett. d, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU), secondo cui “La professione di avvocato è incompatibile […] con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

  • Legittima la cancellazione dall’albo del dipendente pubblico part time

    In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 393/03 sollevate in riferimento alla asserita mancata previsione di una disciplina transitoria, e, per altro verso, per la prospettiva di travolgere situazioni giuridiche soggettive ormai consolidatesi. Il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere invero ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). (Nel caso di specie, un dipendente del Ministero della Giustizia, Cancelliere in servizio presso un Tribunale in regime di lavoro part-time al 50%, comunicava l’intervenuta opzione per il mantenimento dell’impiego pubblico. Seguiva la sua convocazione davanti al Consiglio dell’Ordine e la deliberazione di cancellazione, che veniva quindi impugnata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 183

    NOTA:
    In arg. cfr., tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 2
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 131
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 268
    – Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 51
    – Consiglio Nazionale Forense, circolare n. 35-C/2006
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 11 luglio 2005, n. 94

  • La responsabilità disciplinare del falsus procurator

    Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in difetto dei relativi poteri ovvero di procura scritta, rimetta la querela per conto di un proprio preteso cliente, e ciò quand’anche tale attività professionale sia compiuta nel sostanziale interesse di quest’ultimo, il cui eventuale vantaggio non esclude infatti la responsabilità disciplinare del professionista, potendo tutt’al più attenuare la relativa sanzione (Nel caso di specie, la procura speciale non veniva esibita ai Carabinieri al momento della remissione della querela, né prodotta nel corso del successivo giudizio disciplinare di primo e secondo grado instaurato a carico del professionista su esposto del “cliente”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 184

  • Il vizio di motivazione delle sentenze del CNF

    L’inosservanza, da parte del Consiglio Nazionale Forense, dell’obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili.(Nell’enunciare il principio di diritto di cui alla massima, la S.C. ha comunque rilevato che, nella specie, appariva congrua e logica la motivazione con la quale il Consiglio Nazionale Forense aveva rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento del Consiglio professionale relativo alla sospensione cautelare di un avvocato sottoposto a misura di custodia cautelare in relazione all’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, in considerazione della particolare gravità dei fatti contestati al professionista, e della risonanza sociale degli stessi, con conseguente allarme sociale e compromissione del decoro e della dignità della classe forense, senza che la legittimità del provvedimento potesse essere valutata “ex post”, in relazione al successivo proscioglimento del legale dall’ADDEBITO.).

    Cassazione Civile, sentenza del 17 gennaio 2002, n. 487, sez. U- Pres. Amirante F- Rel. Varrone M- P.M. Maccarone V (parz. Diff.)