Autore: admin

  • Il decesso dell’incolpato nel corso del procedimento disciplinare

    Il decesso dell’incolpato nelle more del procedimento disciplinare preclude all’organo giudicante di entrare nel merito della vicenda e determina l’estinzione del procedimento stesso per cessata materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 13 marzo 2013, n. 32
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 30 settembre 2008, n. 94;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 205;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DE MICHELE), sentenza del 8 novembre 2007, n. 161;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PETIZIOL, rel. BIANCHI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 103;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 aprile 2006, n. 21;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. Vermiglio), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 10;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 2;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 247;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 17 settembre 2003, n. 258;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 214;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 20 dicembre 2002, n. 204;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 8 marzo 2002, n. 17;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 214;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 207;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 135;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 11 aprile 2001, n. 69;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CRICRÌ), sentenza del 26 febbraio 2001, n. 21;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 20 settembre 2000, n. 88;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 20 settembre 2000, n. 87;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 9 giugno 2000, n. 59;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 279;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 226;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Panuccio), sentenza del 26 marzo 1999, n. 25;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 225;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Danovi), sentenza del 11 novembre 1998, n. 144;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 25 febbraio 1997, n. 19;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Diego), sentenza del 22 gennaio 1997, n. 10;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 20 gennaio 1997, n. 8;
    – Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674.

  • L’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare

    La sentenza penale irrevocabile di condanna ha funzione di giudicato ex art. 653 c.p.p. nel procedimento disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA territoriale in quanto alla carenza di motivazione il CNF, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritenga necessarie

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Pisano, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200.

  • La mancanza della data e del nome del relatore nella decisione disciplinare

    La mancanza della data e del nome del relatore non comportano la nullità della decisione del COA, in assenza di una espressa previsione normativa, necessaria in base al principio di tassatività (Nel caso di specie, detti dati erano comunque ben desumibili aliunde).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28

  • La rilevanza deontologica dell’offesa all’altrui reputazione

    L’offesa gratuita alla reputazione altrui costituisce violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (Nel caso di specie, in una memoria difensiva di un procedimento disciplinare che lo riguardava, il professionista aveva definito “sodalizio criminale” un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2013, n. 26

  • La sospensione necessaria del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

    Nell’ipotesi di addebito disciplinare per gli stessi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone come necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, in quanto dalla definizione del secondo può dipendere, conformemente alla lettura del riformato art. 653 c.p.p., quella del primo.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2013, n. 26
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11;
    – Corte di Cassazione, SS.UU., 1° febbraio 2010, n. 2223.

  • Il giudizio dinanzi al COA ha natura amministrativa (e non giurisdizionale)

    Il procedimento disciplinare che si svolge davanti ai Consigli degli Ordini territoriali ha natura amministrativa e non giurisdizionale, derivandone che, fermo restando il rispetto del diritto di difesa, le forme del procedimento sono improntate a relativa semplicità e devono riferirsi unicamente alle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 1578/1933 e nel Regolamento d’attuazione di cui al R.D. n. 37/1934 (ratione temporis applicabili), che non prevedono rigidità nella scansione delle fasi e nel compimento di specifici atti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2013, n. 26

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Il Consiglio dell’Ordine nella sua funzione di Giudice della Deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.

  • Sospensione cautelare: irrilevante l’assenza di precedenti disciplinari

    Nel procedimento cautelare, atteso il rilievo assorbente attribuito dall’art. 43 del R.D.L. n. 1578/1933 al requisito della condotta ascritta e del clamor alla stessa connesso, l’ordinamento non lascia spazio ad apprezzamenti o contemperazioni di altro genere, quali ad esempio il richiamo alla condotta precedentemente illibata del professionista (Nel caso di specie, il ricorrente aveva ritenuto eccessiva la sospensione cautelare in considerazione della propria precedente incensuratezza deontologica).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 4 marzo 2013, n. 24

  • I due presupposti per la sospensione cautelare dall’esercizio della professione

    I presupposti richiesti dall’art. 43 L.P. per il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione sono: a) la gravità in astratto delle imputazioni penali indipendentemente dalla loro fondatezza; b) il c.d. strepitus fori, ovvero il clamore suscitato dalle imputazioni stesse e la loro rilevanza a livello mediatico.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 4 marzo 2013, n. 24