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  • Procedimento disciplinare dinanzi al CNF: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del COA

    Nel giudizio di impugnazione dinanzi al consiglio nazionale forense concernente un provvedimento disciplinare emesso dal consiglio dell’ordine locale, quest’ultimo costituisce parte necessaria e, pertanto, il suddetto giudizio è nullo qualora non siano stati osservati anche nei confronti di tale consiglio gli adempimenti prescritti dagli artt 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 per assicurare il contraddittorio delle parti interessate.

    Cassazione Civile, sentenza del 12-05-1975, n. 1827, sez. U- Pres. CAPORASO S- Rel. CORASANITI A

  • Il COA di Pescara ha posto il seguente quesito: “Se possa essere riconosciuta al praticante avvocato la sostituzione del periodo di un anno di pratica con l’avvenuta frequenza della Scuola di Specializzazione delle Professioni legali, il cui diploma sia stato conseguito in epoca antecedente alla data iscrizione al Registro e, qualora ciò sia possibile, se vi è un limite temporale oltre il quale il riconoscimento non è più consentito, in considerazione del principio di continuità della pratica forense.”.

    Poiché, allo stato, il nuovo ordinamento professionale, promulgato dal Presidente della Repubblica il 31.12.2012 ed in corso di pubblicazione, prevede all’art. 41, comma 13, che il Ministro della Giustizia emanerà un Regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del tirocinio, le ipotesi di interruzione del medesimo e la sua validità UE ed il successivo art. 65 dispone, al comma 1, che fino all’entrata in vigore dei regolamenti, “si applicano se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”, i riferimenti normativi, ai quali ancor oggi ci si deve necessariamente riferire per rispondere al quesito, sono costituiti:
    a) dagli artt. 17 e 18 del R.D.L. n. 1578/1933;
    b) dalla legge delega n. 127/1997 (art. 17, comma 114), dall’art. 16 del D.Lvo n. 398/1997 attuativo della delega e dal D.M. n. 475/2001
    Benché infatti, nelle more dell’approvazione del verbale recante il parere, sia entrata in vigore la legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), alla luce dell’art. 48 di quest’ultima deve ritenersi che, fino al 31 dicembre 2014, il tirocinio continui ad essere disciplinato dalla normativa vigente. Quest’ultima si identifica con le norme richiamate, dal momento che la nuova legge professionale è intervenuta a “rilegificare” la materia della disciplina della professione forense, escludendo quest’ultima, per l’effetto, dall’ambito di intervento del processo di delegificazione realizzato dall’art. 3, comma 5 del D. L. n. 138/11 e dal D.P.R. n. 137/12.
    Come è noto, questa Commissione aveva reiteratamente sostenuto, anche in contrasto con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che l’esonero dalla pratica forense, così come descritta nell’art. 17 del RDL n. 1578/1933, previsto per anni 1 dal D.M. n. 475/2001, non consentiva di ritenere che l’iscrizione al Registro dei praticanti potesse avere una durata inferiore al biennio (Parere n. 41/2008).
    Successivamente, al fine di indurre un’uniforme valutazione delle modalità del tirocinio da parte degli Ordini, la Commissione, con il Parere n. 27/2010, ha però convenuto sull’opportunità che gli Ordini si uniformino alle decisioni del Consiglio di Stato, da ultimo, alla nr. 6255 del 2008.
    Detta pronuncia ha anche affrontato, seppur con estrema sinteticità, il dato caratteristico del presente parere, costituito, rispetto a quelli precedentemente resi, dalla circostanza di aver conseguito il diploma di specializzazione prima dell’iscrizione del praticante al Registro, osservando che l’equivalenza “diploma/un anno di pratica”, “si verifica pur se non coincidano il periodo di frequenza della scuola con quello della pratica forense”.
    Ritiene la Commissione di non dover modificare il proprio orientamento, e nei termini suesposti è reso il parere.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 16 gennaio 2013, n. 4

    Quesito n. 205 del COA di Pescara

  • Il Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata chiede a questa Commissione se, a parer suo, l’art. 3, comma 2, del DLvo n. 156/2012 preveda che siano a carico dell’ente locale, che vuole conservare l’operatività del sopprimendo ufficio del giudice di pace competente sul proprio territorio, anche l’onere inerente alla retribuzione del giudice onorario, oltre che gli esplicitati oneri per “spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.”.

    La previsione anzidetta è completata da quella del successivo comma 4, secondo la quale resta a carico dell’amministrazione giudiziaria solo “la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria … nonché la formazione del relativo personale amministrativo.”.
    Le norme fra loro integrate sono del tutto speculari a quella recata dal comma 2, lett. o) dell’art. 1 legge n. 148/2011.
    I dubbi del COA parrebbero doversi attribuire alla difficoltà di comprendere se le “spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo” comprendano, o meno, le indennità dovute al giudice di pace ai sensi dell’art. 11 Legge n. 374/1991, essendo indubbio che esso non possa essere ricompreso fra il cosiddetto personale amministrativo.
    All’imprecisione del legislatore ovvia, in primo luogo, l’interpretazione del Ministero della Giustizia, dal cui sito è scaricabile un documento intitolato “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Mantenimento degli uffici del Giudice di pace”, nel quale, al par. 2, si legge: “Gli enti locali dovranno farsi integralmente carico di tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, restando a carico dell’amministrazione della giustizia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo fornito dall’ente locale. Il contributo unificato sarà riscosso dal Ministero, in coerenza con la normativa generale.”.
    A sostegno sistematico della succitata indicazione, si può richiamare, ad avviso della Commissione, la rubrica recata dall’art. 14 della legge n. 374/1991 (Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace”), norma con la quale si attribuiscono ai Comuni gli oneri relativi al reperimento ed al mantenimento delle strutture immobiliari da porre a disposizione ed allo Stato “la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici. Nessun riferimento, invece, è fatto al personale, amministrativo o togato, delle sedi, né a compensi e retribuzioni del medesimo.
    Orbene, poiché è ragionevole ritenere che il servizio giustizia menzionato nell’art. 3, comma 2, D.Lvo n. 156/2012 corrisponda alla previsione del summenzionato art. 14, in quanto l’oggetto di entrambe le norme è l’ufficio del giudice di pace, va osservato che il legislatore del 2012 ha esplicitamente integrato la disposizione con un’ipotesi in precedenza non prevista, ovverosia che il personale amministrativo sarà a carico degli enti locali.
    Per contro, nulla ha innovato e/o modificato con riferimento agli oneri connessi al lavoro della magistratura onoraria, che, di conseguenza, sono da considerarsi ad esclusivo carico dell’amministrazione giudiziaria.
    Nel senso anzidetto viene quindi reso il parere richiesto.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 20 marzo 2013, n. 26

    Quesito n. 235 del COA di Torre Annunziata

  • Il COA di Treviso formula i seguenti cinque quesiti, richiamando specifiche disposizioni della L.P.: 1) art.2, comma 3, lett. a): dopo quanti anni di servizio in Magistratura o avvocatura dello Stato si può essere iscritti all’Ordine? 2) art. 17, al comma 6 si prevede che la domanda debba essere corredata dai documenti, non è quindi sufficiente autocertificare? 3) art. 23, comma 7: l’avvocato degli Enti pubblici si deve iscrivere all’ordine dove ha sede l’Ente? 4) art. 7 (domicilio professionale): gli avvocati già iscritti all’elenco speciale ante riforma possono mantenere l’iscrizione presso l’ordine ove hanno la residenza? 5) art. 41, comma 2: i praticanti avvocati che frequentano la scuola di specializzazione per le professioni legali devono essere iscritti da subito al registro e per tutta la durata biennale della Scuola ex art. 6, co.2, DPR n. 137/2012, già in vigore ? (cfr. art. 41, co. 2, L. 247/2012)

    La risposta è nei seguenti termini:
    Quesito 1: dalla data di entrata in vigore della legge (non è richiesta alcuna anzianità).
    Quesito 2: l’autocertificazione deve ritenersi ammissibile, secondo le disposizioni generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
    Quesito 3: l’avvocato dell’Ente pubblico si deve iscrivere all’albo dell’ordine dove ha sede l’Ente. Tanto si ricava dall’art. 7, comma 1, della L.P. riguardante il domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui si svolge la professione in modo prevalente.
    Quesito 4: gli avvocati già iscritti nell’elenco speciale ante riforma sono soggetti al medesimo obbligo.
    Quesito 5: Fermo restando che, ai sensi dell’art. 48 della nuova legge professionale forense, la nuova disciplina del tirocinio si applicherà a partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (dunque dall’1 gennaio 2015), la Commissione richiama i propri precedenti e la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di obbligo di iscrizione al Registro dei Praticanti di coloro che frequentano la . In particolare, nel parere n. 41/2008, la Commissione ha compiuto un’accurata analisi della normativa di rilievo, giungendo alla conclusione che l’art. 1 DM Giustizia n. 475/2001 non incide sulla durata complessiva del periodo di tirocinio che, ai sensi della legge, si svolge «almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea».

    Successivamente, tuttavia, con il parere n. 27/2010, il CNF ha preso atto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, a fronte del diploma di specializzazione, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/12/2008, n. 6255; Cons. Stato, sez. IV, 5/10/2005, n. 5353). La Commissione ritiene di non dover modificare il proprio orientamento sul punto.

    Nei termini suesposti è reso il parere.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 34

    Quesito n. 230 del COA di Treviso

  • La norma di rito penale che impone la lettura dell’interrogatorio dell’imputato assente non si applica al procedimento disciplinare

    L’art. 499 secondo comma Cod. proc. pen., che prevede la lettura dell’interrogatorio reso dall’imputato assente, non è applicabile nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, il quale trova compiuta regolamentazione nella disciplina dettata dal titolo secondo del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, e può essere soggetto alle disposizioni del processo penale solo in ipotesi di espresso richiamo contenuto in detta disciplina.

    Cassazione Civile, sentenza del 06-05-1978, n. 2162, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. MANCUSO F- P.M. SAJA F (CONF)

  • La sindacabilità in Cassazione della motivazione addotta dal CNF nelle proprie sentenze

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, le valutazioni del consiglio nazionale forense, in ordine alla sussistenza dei fatti, alla loro non conformità alla dignità od al decoro della professione, all’adeguatezza della sanzione inflitta, non si sottraggono all’obbligo della motivazione, sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art 111 primo comma della costituzione e, pertanto, in sede di ricorso per cassazione a norma dell’art 66 del rd 22 gennaio 1934 n 37, sono sindacabili dalle sezioni unite della suprema corte anche sotto il profilo della congruità e correttezza della motivazione stessa, sul piano logico.

    Cassazione Civile, sentenza del 01-07-1981, n. 4257, sez. U- Pres. IANNUZZI AM- Rel. BUFFONI S- P.M. FABI B (CONF)

  • La riassunzione del giudizio dinanzi al CNF dopo il rinvio della Cassazione

    Nei procedimenti dinanzi al consiglio nazionale forense, regolati dalle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo pronuncia di cassazione resa dalle sezioni unite della suprema corte, è affidata all’iniziativa del medesimo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte.

    Cassazione Civile, sentenza del 15-11-1983, n. 6781, sez. U- Pres. GAMBOGI A- Rel. ZAPPULLI A- P.M. SGROI V (CONF)

  • Il Consiglio dell’Ordine chiede se sia legittimo istituire presso una Provincia un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento in comune di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio da svolgersi nell’interesse e per conto di altri enti territoriali uniti attraverso una specifica convenzione.

    Si deve premettere che l’art. 3 del R.D. n. 1578 del 1933, stabilendo al co. 2 l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di dipendente di ente pubblico, escludeva al successivo c. 4, lettera b) la sussistenza di tale incompatibilità per i dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine, limitatamente “a quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso cui presso il quale prestano la loro opera”.
    Tale norma, di carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione (Cass. SS.UU. 14 marzo 2002, n. 3733) è sempre stata letta dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali dovessero svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi fosse limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti, dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell’irrinunciabile esigenza dell’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita dall’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009, n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
    La legge 31 dicembre 2012, n. 247, il nuovo ordinamento della professione forense, pur dettando agli artt. 19, co. 3 (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità) e 23 (Avvocati degli enti pubblici) una disciplina più dettagliata in ordine agli avvocati dipendenti di enti pubblici, sostanzialmente nulla ha mutato rispetto al quadro normativo precedente, accogliendo anzi espressamente nella legge i principi precedentemente elaborati dalla giurisprudenza.
    La fattispecie cui si riferisce l’Ordine remittente probabilmente deve essere riferita a quanto disposto all’art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 e all’art. 2, co. 12, della Legge n.224/2007 (Finanziaria 2008), secondo i quali “… gli enti locali… possono istituire, mediante apposite convenzioni, … uffici unici di avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”.
    Dal tenore del quesito non emerge quale sia la configurazione che la Provincia indicata intenda dare all’Ufficio istituito o da istituire, quale sia in sostanza il contenuto della convenzione tra l’Amministrazione Provinciale e gli altri enti territoriali firmatari. Questo detto, e con riserva di meglio articolare il parere con riferimento a possibili ulteriori chiarimenti, va detto che le norme di legge sopra citate consentono certo la creazione di un ufficio legale comune a diversi enti pubblici tra di loro convenzionati, che di tale ufficio sopportino l’impegno e i costi di organizzazione, e al cui interno gli avvocati, tutti dipendenti dagli enti medesimi e iscritti nell’elenco speciale, svolgano la loro attività sempre e solo, come vuole la disciplina dell’ordinamento forense, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono.
    Deve essere invece esclusa, perché certamente al di fuori delle previsioni della Legge n. 224/2007, la messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Provinciale dell’opera del proprio Ufficio Legale, immutato il suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di enti territoriali convenzionati, per lo svolgimento (a fronte della corresponsione di un compenso all’Ente Pubblico unico organizzatore e gestore dell’ufficio legale) di attività di difesa e di rappresentanza in giudizio, che l’ordinamento forense consente solo entro i limitati ambiti sopra ricordati.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 20 febbraio 2013, n. 21

    Quesito n. 222 del COA di Forlì-Cesena

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, con nota del 4 febbraio 2013, ha richiesto parere in merito alla “compatibilità dell’iscrizione all’albo degli avvocati da parte di chi collabori nella impresa familiare costituita ex art. 230 bis c.c. e nella quale l’imprenditore è uno dei genitori”.

    Il quesito, secondo la prospettazione del Consiglio rimettente, si concentra sull’ambito delle incompatibilità all’esercizio professionale, delineato dall’art. 18 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante la riforma dell’ordinamento forense.
    L’anzidetta disposizione connette l’incompatibilità a determinate posizioni giuridico-soggettive del professionista, connesse ad attività continuative o professionali di lavoro autonomo o subordinato, nonché all’esercizio di impresa commerciale in nome proprio o in nome e per conto altrui.
    In via di principio generale i precetti legislativi, che direttamente incidono – come, appunto, quelli in tema di incompatibilità – sul diritto dell’individuo a svolgere, essendo in possesso dei prescritti requisiti di legge, una determinata attività, costituiscono norme di stretta interpretazione e non sono suscettibili di estensione analogica.
    L’impresa familiare è istituto giuridico afferente l’organizzazione patrimoniale della famiglia, il quale assume – secondo le prevalenti giurisprudenza e dottrina – i connotati dell’impresa individuale, con conseguente attribuzione all’imprenditore delle funzioni gestorie e degli oneri ed obblighi connessi all’esercizio dell’attività d’impresa; la giurisprudenza ha, altresì, significativamente caratterizzato il ruolo del familiare collaboratore, all’interno dell’impresa, indipendentemente dalla circostanza che la sua opera sia funzionale all’attività della stessa (dandosi, quindi, rilievo anche alla mera attività in ambito familiare).
    Secondo la fattispecie normativa astratta, del resto, il collaboratore ha semplicemente diritto al mantenimento ed alla partecipazione all’eventuale utile rinveniente dall’impresa, non essendo contemplata alcuna altra forma di retribuzione della sua opera.
    D’altro canto, va pure esclusa – sulla base della nitida definizione dalla dall’art. 230 bis c.c. all’istituto – la concorrenza di alcuna forma di responsabilità in capo al familiare collaboratore; con ciò dovendosi escludere una sua compartecipazione all’attività di gestione.
    In tale ambito ricostruttivo, la Commissione ritiene che non si configura incompatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e la prestazione di attività inerenti al funzionamento dell’impresa familiare.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 20 febbraio 2013, n. 20

    Quesito n. 221 del COA di Vicenza

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ha richiesto parere in merito alla tariffa forense applicabile per la liquidazione dei compensi professionali di taluni avvocati per l’attività espletata in qualità di componenti di una commissione di gara nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica relativa alla privatizzazione parziale del capitale di una società partecipata da un ente pubblico. Il quesito del Consiglio dell’Ordine rimettente attiene, in specie, alla applicabilità, o meno, al caso in esame della Tariffa Forense riferita al funzionamento di un collegio arbitrale; lo stesso Consiglio si interroga, altresì, circa la propria competenza ad esprimere il parere di congruità dell’onorario richiesto dagli interessati per l’indicata prestazione.

    La Commissione, preliminarmente, ritiene che il Consiglio territoriale abbia senz’altro competenza a conoscere dell’istanza di liquidazione onorari proposta dai professionisti interessati; la cognizione del Consiglio in tema di opinamento di congruità attiene, infatti, ad ogni attività dell’avvocato che, in quanto tale, sia stato reso affidatario di un incarico per un’attività di natura professionale.
    Nel caso di specie, deve ritenersi – in tali termini essendo orientato il quesito – che gli interessati siano stati designati componenti della commissione giudicatrice della gara proprio in funzione della loro qualifica professionale e dell’oggetto stesso dell’incarico, evidentemente implicante conoscenze giuridiche proprie dell’avvocato.
    Quanto ai criteri da adottarsi per la liquidazione dell’onorario, osserva la Commissione che per l’attività indicata nel quesito non può reputarsi applicabile la Tariffa Forense riferita al funzionamento del collegio arbitrale; l’attività svolta da una commissione di gara, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, non è, infatti, assimilabile – neppure analogicamente – a quella degli arbitri chiamati a dirimere una determinata controversia.
    La funzione della commissione giudicatrice è quella di esaminare le offerte concorrenti per individuarne quella più vantaggiosa sulla base dei criteri selettivi predisposti dall’amministrazione procedente.
    In tale contesto funzionale la Commissione ritiene che la Tariffa di riferimento sia quella stragiudiziale prevista per l’attività di assistenza (comportante in re ipsa partecipazione) resa dal professionista in consigli o comitati, relativamente alla quale l’onorario viene determinato con riferimento ad ogni seduta di tali organi, entro i limiti minimo e massimo da tenersi in considerazione in ragione della complessità dell’incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 16 gennaio 2013, n. 8

    Quesito n. 213 del COA di Reggio Calabria