Autore: admin

  • La mancata notifica del ricorso per Cassazione al PG (che è litisconsorte necessario)

    Il ricorso per cassazione contro le pronunce del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi (ivi compresi i registri speciali dei praticanti procuratori), deve essere notificato, a pena d’inammissibilità, a tutte le parti interessate, e, quindi, anche al procuratore generale presso la corte di cassazione, nell’unico termine perentorio all’uopo fissato, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, sentenza del 04 aprile 1984, n. 2187, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. COLASURDO A- P.M. TAMBURRINO G (PARZ DIFF)

  • Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

    Ove il ricorso al CNF sia proposto mediante raccomandata, non è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al destinatario entro il suddetto termine.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Perfetti), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 190

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137.

  • La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’archiviazione del procedimento non è impugnabile innanzi al CNF

    Attesa la tassatività degli atti impugnabili avanti al CNF in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento. Tale non può considerarsi il decreto di archiviazione che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata dal COA la volontà di non iniziare l’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 179; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • L’interruzione della prescrizione nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e in quello notarile

    Posto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina in tema di efficacia degli atti interruttivi del procedimento disciplinare, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui consente l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, diversamente da quanto disposto dall’art. 146 della legge n. 89 del 1913, con riguardo all’azione disciplinare nei confronti dei notai.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 luglio 2000, n. 478, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Morelli Mr- P.M. Iannelli D (conf.)

  • L’avvocato non cassazionista può impugnare in proprio le sentenze del CNF

    Con riguardo a pronuncia in materia disciplinare resa dal consiglio nazionale forense a carico di avvocato, deve riconoscersi a quest’ultimo la facoltà di sottoscrivere personalmente il ricorso alle sezioni unite della suprema corte (oltre che di partecipare alla discussione orale), pur in difetto di iscrizione nell’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, ai sensi degli artt. 66 e 67 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, i quali integrano disposizioni speciali rispetto all’art. 365 cod. proc. civ. (legittimamente emanate alla stregua dell’ordinamento dell’epoca, in base alla delega conferita dall’art. 101 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 9913, sez. U- Pres. GRANATA R- Rel. FANELLI O- P.M. PAOLUCCI P (DIFF)

    NOTA:
    In senso conforme (oltre a Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227), tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120. Contra, Cassazione Civile, sentenza del 14 maggio 1987, n. 4448 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA – Rel. VERCELLONE), secondo cui “Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, non può essere proposto personalmente dall’interessato, ove non iscritto all’apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla suprema corte”.

  • Il dovere deontologico di evitare incompatibilità con l’esercizio della professione forense

    In tema di ordinamento professionale forense, qualora sia accertata una incompatibilità, ai sensi dell’art. 37, primo comma, numero 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, in relazione all’art. 3 dello stesso R.D.L., può farsi luogo all’adozione del provvedimento amministrativo, non sanzionatorio, della cancellazione dall’albo. Ma ciò non esclude che, qualora la sussistenza di una situazione di incompatibilità venga fraudolentemente celata o negata dal professionista, tale condotta integri gli estremi di un illecito disciplinare. (Nella specie l’incolpato, all’atto dell’iscrizione all’albo degli avvocati, aveva rilasciato false dichiarazioni circa lo svolgimento di un’attività commerciale quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone e, in sede di successive verifiche disposte dal consiglio dell’ordine, aveva omesso di dichiarare il persistente esercizio della detta attività).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2003, n. 10162, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Preden R- P.M. Maccarone V (conf.)

  • Il ricorso per revocazione non può riguardare asserite nullità processuali

    La revocazione ha natura di impugnazione eccezionale, esperibile per i soli motivi tassativamente indicati nell’art. 395 cod. proc. civ., sicché va escluso che essa possa riguardare vizi e nullità afferenti alle pregresse fasi processuali, deducibili solo con le ordinarie impugnazioni (Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto la revocazione della sentenza del CNF per non avere questa rilevato d’ufficio l’asserita “inesistenza” -per mancanza di firma del suo presidente- della delibera del COA, nel corso del giudizio di impugnazione proposto tuttavia per motivi diversi dal citato preteso vizio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Baffa), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 189

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Tacchini), sentenza del 2 aprile 2012, n. 51; Cass. Sez. Un. 25 luglio 2007 n. 16402; Cass. Sez. II 13 novembre 1997 n. 11226; Cons. Naz. Forense 4 febbraio 2004 n. 19.

  • La prescrizione nel caso di fatti punibili solo in sede disciplinare ovvero costituenti anche reato

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avocato e procuratore), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che, ai sensi dell’art. 44, primo comma, del citato R.D.L., è obbligatorio) abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Mentre nella prima ipotesi il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale e cioè dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il Consiglio dell’Ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo di fronte all’avvenuto inizio dell’azione penale. L’indicata disciplina non è mutata per effetto dell’art. 653 del (nuovo) codice di procedura penale ne è incisa dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

    Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1993, n. 9893, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Baldassarre V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

    NOTA:
    In arg. cfr. ora gli artt. 54 e 56, co. 2, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU).

  • Estinzione dell’illecito per prescrizione e proscioglimento con formula piena

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, ove l’illecito risulti estinto per prescrizione, il consiglio giudicante può prosciogliere con formula piena il professionista, invece di far luogo alla dichiarazione della causa estintiva, solo se (come richiesto ai fini dell’applicabilità dell’art. 152, secondo comma, cod. proc. pen. del 1930 e dell’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. vigente) la prova evidente dell’innocenza dell’incolpato si deduca agevolmente dagli elementi di fatto già acquisiti, senza necessità di compiere ulteriori accertamenti, restando escluso, in caso di applicazione della causa estintiva, l’obbligo di esporre le ragioni della mancata assoluzione nel merito, in quanto la declaratoria di estinzione implica l’insussistenza delle condizioni richieste per l’assoluzione piena.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 marzo 1993, n. 2762, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (Conf)

  • Alle decisioni dei COA non si applica l’art. 132 cpc

    In materia di provvedimenti collegiali di un organo amministrativo, quale è il Consiglio dell’Ordine, non trova applicazione l’art. 132 cod. proc. civ. in tema di contenuto della sentenza.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Baffa), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 189