Autore: admin

  • Processo penale e prescrizione dell’azione disciplinare

    Con riguardo all’azione disciplinare a carico di avvocato o procuratore, per fatto che abbia implicato l’apertura di processo penale, la prescrizione quinquennale (art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578) decorre non dalla data del fatto stesso, ma da quella in cui sia stato definito detto processo, anche nel caso di sentenza istruttoria di non doversi procedere per amnistia.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 giugno 1990, n. 5717, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. LONGO GE- P.M. PAOLUCCI P (CONF)

    NOTA:
    In arg. cfr. ora gli artt. 54 e 56, co. 2, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU).

  • L’inosservanza del dovere di lealtà e probità in ambito processuale

    L’art. 88 secondo comma cod. proc. civ., il quale, in caso di inosservanza da parte del difensore del dovere di lealtà e probità, prevede che il giudice ne riferisca all’autorità esercente il potere disciplinare, non esclude né interferisce sulla potestà dei competenti organi professionali di promuovere autonomamente il procedimento disciplinare per detta inosservanza, ove ne ricevano notizia “aliunde”.

    Cassazione Civile, sentenza del 18 ottobre 1984, n. 5245, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. CANTILLO M- P.M. TAMBURRINO G (CONF)

  • Il regolamento di giurisdizione sospende il procedimento disciplinare pendente innanzi al CNF

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, il regolamento preventivo di giurisdizione, mentre non può trovare ingresso nella fase, di natura amministrativa, dinanzi al consiglio dell’ordine locale, è esperibile nella fase introdotta con la impugnazione del provvedimento di detto consiglio locale davanti al consiglio nazionale forense, in considerazione del suo carattere giurisdizionale, e comporta di conseguenza l’obbligo di sospensione di cui all’art. 367 cod. proc. civ. (sempreché il regolamento medesimo sia ammissibile, anche in relazione alla sua rituale notificazione nei confronti di tutti i contraddittori necessari, nell’unico termine all’uopo fissato).

    Cassazione Civile, sentenza del 18 ottobre 1984, n. 5245, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. CANTILLO M- P.M. TAMBURRINO G (CONF)

  • I limiti al sindacato della Cassazione sul giudizio di merito del giudice disciplinare

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono alla esclusiva competenza degli organi disciplinari, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è conferito dalla legge. (Nella specie, sulla base dell’enunciato principio, le S.U. hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva applicato la sanzione della censura ad un avvocato che non aveva versato le quote di iscrizione all’albo per tre anni consecutivi ed aveva esercitato la professione forense nel periodo di sospensione).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2002, n. 3529, sez. U- Pres. Marvulli N- Rel. Di Nanni Lf- P.M. Maccarone V (conf.)

  • I limiti al sindacato della Cassazione sul giudizio di merito del giudice disciplinare

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), appartiene all’esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni sono tuttavia soggette al controllo di ragionevolezza in sede di legittimità, alla stregua del quale una decisione può dirsi viziata allorché il giudizio di illiceità disciplinare non sia sostenuto da alcuna “ratio” o sia accompagnato da una “ratio” soltanto apparente, ma in realtà priva di un intrinseco fondamento. (Nella specie, sulla base dell’enunciato principio, le S.U. – cassando con rinvio la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva ritenuto sussistente l’illecito disciplinare nella condotta di un avvocato che aveva richiesto il pagamento dell’intero onorario ad uno soltanto dei clienti, coobbligati in solido, ponendo in esecuzione il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo senza tener conto della solvibilità del debitore e senza previamente comunicare l’intenzione di procedere “in executivis” al collega che, per conto del debitore, gli aveva fatto pervenire la minor somma che riteneva dovuta – hanno escluso che possa essere oggetto di sindacato in sede disciplinare la scelta fra le varie possibili modalità dell’esercizio di un diritto, rientrando tra le facoltà dell’avvocato, creditore dell’onorario, di agire in via ingiunzionale ed esecutiva nei confronti di un solo coobbligato solidale per ottenere da lui l’intera prestazione, una rilevanza, sul piano della deontologia, dell’esercizio del diritto potendosi configurare esclusivamente quando esso avvenga con modalità manifestamente vessatorie, intimidatorie ovvero lesive dei diritti fondamentali del destinatario, o comunque dirette a perseguire interessi estranei alla realizzazione della pretesa).

    Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2001, n. 15600, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Altieri E- P.M. Dettori P (conf.)

  • L’illecito disciplinare può non integrare illecito civile e o penale

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 luglio 2001, n. 10014, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)

  • La correlazione tra contestazione dell’addebito e decisione disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va effettuata alla stregua di un confronto meramente formale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di tale principio non sussiste quando l’incolpato, attraverso l’”iter” processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 luglio 2001, n. 10014, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)

  • Nei giudizi disciplinari non c’è l’obbligo di audizione personale dell’incolpato

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori la legge non prevede il diritto dell’incolpato ad essere ascoltato personalmente a pena di nullità, in quanto all’udienza fissata per la discussione del ricorso dinanzi al consiglio nazionale forense l’interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente, ma può anche farsi rappresentare da un avvocato iscritto nell’albo speciale, munito di mandato speciale.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)

    NOTA:
    In arg., cfr. ora l’art. 59 lett. e, nuova Legge Professionale (in corso di pubblicazione nella GU), che -innovando rispetto alla precedente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933) silente sul punto- dispone: “nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo”.

  • Motivazione delle sentenze del CNF e limiti di sindacato della Corte di Cassazione

    Il sindacato delle sezioni unite della corte di cassazione, sulla motivazione delle pronunce del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, se comprende i vizi di motivazione di cui all’art. 360 n. 5 Cod. proc. civ., non può essere esteso alla valutazione delle prove, né agli apprezzamenti sulla gravità dell’offesa arrecata dai fatti accertati al prestigio dell’ordine, ne alla adeguatezza della sanzione inflitta.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 ottobre 1979, n. 5573, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)

  • Il rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale

    Il procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato o procuratore per il fatto che ha formato oggetto d’imputazione in sede penale è ai sensi dell’art. 44, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, obbligatorio, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso, e resta automaticamente sospeso fino alla definizione del procedimento penale che si concluda con una formula diversa da quelle sopra indicate, con la conseguenza che, prima di tale conclusione del processo penale, l’azione disciplinare non è soggetta alla prescrizione quinquennale sancita dall’art. 51 dello stesso R.D.L.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 marzo 1993, n. 2762, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (Conf)

    NOTA:
    In arg. cfr. ora gli artt. 54 e 56, co. 2, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU).