Autore: admin

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    L’illecito disciplinare prescinde dalla natura personale o privata del comportamento posto in essere dall’avvocato qualora assuma rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro della classe forense: tale principio mira infatti a tutelare l’immagine dell’avvocato che in quanto collaboratore della giustizia deve improntare la sua condotta a criteri di correttezza e dignità anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con l’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94

    NOTA:
    In senso conforme, CNF 29 novembre 2012, 160, CNF 15 marzo 2013, n. 41.

  • La sospensione feriale dei termini non opera nel procedimento disciplinare di primo grado

    La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare consente al Consiglio dell’Ordine una scansione delle fasi e delle attività consiliari meno rigida che, fermo restando il diritto di difesa e il rispetto delle disposizioni di cui al R.D.L. n. 1578/33 e RD n. 37/1934, non impone l’applicazione della normativa relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge n. 742/1969 che si riferisce espressamente all’attività giurisdizionale

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94

    NOTA:
    In senso conforme, CNF 22 ottobre 2010, n. 113.

  • La notifica della decisione disciplinare all’indirizzo dello studio professionale dell’incolpato

    E’ valida e regolare la decisione disciplinare notificata all’indirizzo dello studio professionale dell’incolpato, quale suo domicilio eletto, mediante consegna a persona addetta all’ufficio stesso qualificatosi come collaboratore di studio e pure presente nella relativa carta intestata (Nella specie, il professionista eccepiva l’asserita nullità della notifica perché effettuata a mani di soggetto con cui dichiarava di non aver alcun rapporto e/o vincolo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94

  • Non costituisce illecito disciplinare ex se il comportamento dell’avvocato che, per strategia, non si presenta all’udienza penale

    La mancata partecipazione del difensore di fiducia all’udienza comporta, ex art. 484 c.p.p., la nomina di un difensore di ufficio, secondo le formalità previste dall’art. 97, comma 4, c.p.p., il quale opera in sostituzione di quello di fiducia. La valutazione della condotta processuale tenuta dal difensore, dettata dalle più svariate ragioni, in assenza di precise disposizioni di legge, non compete all’autorità giudiziaria in generale e men che meno al giudice del dibattimento il cui compito in materia è solo quello di garantire all’imputato un’adeguata assistenza, mediante l’applicazione dell’istituto della nomina del difensore di ufficio. Ne consegue che il non presentarsi all’udienza da parte del difensore non integra in sé violazione del mandato. Quindi, al di là ed a prescindere dalle postume giustificazioni (rinuncia al mandato, dichiarazione del suo cliente), il ricorrente non può essere sanzionato per tale condotta, in quanto essa non integra la violazione dei doveri di correttezza e diligenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 93

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011, anche:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.
    In arg. cfr. pure:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56.

  • La corrispondenza tra contestazione e decisum

    Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicchè la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l’individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 93

  • L’oggetto del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva (art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →, già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →). La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente “riservate”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 92

  • Il dovere di difesa non deroga al divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

    La produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → (ora, art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →), precetto che non soffre eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 92

  • La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

    La norma di cui all’art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → (ora, art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →) mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale. Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 92

  • Rinunzia al ricorso e cessazione della materia del contendere

    La rinunzia al ricorso, ritualmente formulata, comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 91

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 8 ott. 2013, n. 178; 3 sett. 2013, n. 157; 23 luglio 2013, n. 140; 15 ott. 2012, n. 138; 20 aprile 2012, n. 54; 21 ott. 2010, n. 93; 20 sett. 2004, n. 209.

  • Ricorso al CNF e jus postulandi

    E’ inammissibile il ricorso avverso la decisione con cui il COA abbia rigettato l’istanza d’iscrizione all’Albo degli avvocati sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal ricorrente privo dello jus postulandi non assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando il successivo deposito in giudizio di procura speciale conferita ad avvocato cassazionista, la quale è infatti priva di efficacia (art. 83, co 3, cpc) in quanto rilasciata su foglio separato non congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, e non operando, in ogni caso, il principio secondo cui il rilascio della procura può avvenire in data posteriore alla notificazione dell’atto purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (art. 125, co 2, c.p.c.), trattandosi nella specie di mandato speciale (art. 125 co. 3, c.p.c.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 15.12.2001, n. 18; 9.9.2011, n. 135; 18.7.2011, n. 118; 27.6.2011, n. 88.