Autore: admin

  • Il COA di Latina pone due quesiti, relativi peraltro ad un’unica, principale questione: a) Se sia sufficiente per gli Avvocati stabiliti, ai fini dell’inserimento nelle liste del patrocinio a spese dello Stato, un’anzianità biennale di iscrizione nella Sezione Speciale loro riservata dell’Albo degli Avvocati costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno stabilmente fissato la residenza o il domicilio professionale, ovvero se possano chiedere l’inserimento nelle liste anzidette solo dopo aver maturato due anni di anzianità di iscrizione all’Albo ordinario, al quale potranno iscriversi decorso un triennio di iscrizione alla Sezione speciale “stabiliti”, avendo nel mentre esercitato in modo effettivo e regolare; b) Se sia sufficiente per gli Avvocati stabiliti, che fossero nominati ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. n. 115/2002, indicare l’Avvocato con il quale agiscono di intesa, senza necessariamente procedere ad una nomina congiunta con il medesimo.

    La Commissione osserva quanto segue.
    Esiste una sostanziale differenza fra l’Avvocato stabilito e l’Avvocato integrato, sancita dalle previsioni al riguardo recate dall’art. 4 del D.Lvo n. 96/2001.
    L’Avv. stabilito infatti, ai sensi del comma 1, esercita la professione alle condizioni specificate nel Titolo I del succitato Decreto, mentre l’Avvocato integrato, ai sensi della comma 2, “ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di Avvocato.”.
    Secondariamente, va rilevato che l’art. 81 del D.P.R. n. 115/2002 prescrive alla comma 2, lett. c), fra le condizioni al cui rispetto è subordinato l’inserimento nelle liste del gratuito patrocinio, l’iscrizione all’Albo degli Avvocati (e non ad una Sezione speciale del medesimo) da almeno due anni.
    Dette norme esemplificano il paradigma dell’esperienza, che il Legislatore ha ritenuto debba essere soddisfatto prima di acconsentire all’iscrizione di un Avvocato nelle liste del gratuito patrocinio. Tale requisito, in tutta evidenza, non può quindi fare parte del bagaglio professionale dell’Avvocato stabilito, il quale può operare solo di intesa con un Avvocato iscritto all’Albo ordinario, mentre vi è motivo di presumere che sia soddisfatto dall’Avvocato integrato iscritto da almeno due anni nell’Albo degli Avvocati.
    Ai quesiti posti dal COA di Latina si può quindi rispondere nei seguenti termini:
    l’Avvocato stabilito non è legittimato ad iscriversi nelle liste del gratuito patrocinio. Il presente parere è assorbente rispetto a quello richiesto con il quesito sub b).

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 116

    Quesito n. 458, COA di Latina

  • Il COA di Patti chiede di sapere: a) fino a quando, dopo la loro emissione, possono essere eseguiti i provvedimenti sanzionatori (nella specie sospensione dall’esercizio professionale); b) a chi appartenga la relativa competenza nel caso in cui la sanzione è stata inflitta a un praticante avvocato iscritto nel registro di un COA ma successivamente iscritto nell’albo degli avvocati di altro Ordine.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    La deliberazione con la quale il COA applica la sanzione disciplinare ha natura di provvedimento amministrativo non suscettibile di prescrizione.
    Esso può dunque essere posto ad esecuzione senza limiti di tempo permanendo il pubblico interesse a detta esecuzione.
    Competente all’esecuzione è il COA nel cui albo professionale è iscritto, al momento dell’esecuzione, l’avvocato destinatario della sanzione (cfr. art. 62, c. 3 L n. 247/2012).
    Va tenuto presente che l’avvocato sanzionato non avrebbe potuto trasferirsi, in pendenza della sanzione, in un diverso Albo. La sua iscrizione è dunque contra legem. Il COA ricevente, ove volesse rifiutarsi di applicare la sanzione, dovrebbe annullare d’ufficio l’iscrizione.

    Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 10 dicembre 2014, n. 115

    Quesito n. 456, COA di Patti

  • Il COA di Palmi chiede di sapere se un iscritto nel Registro praticanti dal 9 novembre 2009, non abilitato al patrocinio e che non ha mai svolto la pratica forense, possa iniziare a svolgerla a decorrere dal 2014.

    La Commissione osserva che la pratica prevista dall’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933 dev’essere svolta, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 101/1990, “con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza”. Soddisfatto questo requisito e ricevuta l’attestazione di cui all’art. 9 del succitato D.P.R., il praticante può accedere all’esame di concorso.
    Rilevato, infine, che nessuna delle norme vigenti al riguardo limita l’arco temporale di iscrizione al registro Praticanti tenuto dal Consiglio dell’ordine, sarà quindi solo necessario che il COA preposto vigili sulla corretta ed effettiva decorrenza della pratica, sul diligente svolgimento della medesima nel rispetto della prescrizione generale anzidetta, nonché delle successive disposizioni recate dagli artt. 6 e 7.
    La risposta al quesito posto è quindi la seguente:
    l’iscrizione al Registro dei Praticanti non è soggetta ad alcun termine di durata. La decorrenza e l’effettività della compiuta pratica vanno verificate in conformità alle disposizioni contenute del D.P.R. n. 101/1990.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 114

    Quesito n. 453, COA di Palmi

  • Il Coa di Treviso chiede di sapere se la disposizione del comma 1 dell’art.6 del D.M.4.8.14, n.139 (divieto di esercitare le funzioni di mediatore in procedure davanti all’organismo presso cui il mediatore è iscritto) trovi applicazione anche nei confronti dell’organismo di mediazione istituito dall’Ordine degli Avvocati.

    La risposta è nei seguenti termini.
    La disposizione relativa al divieto di esercizio delle funzioni di mediatore davanti all’organismo in cui il mediatore è iscritto si applica a tutte le procedure oggetto del divieto, senza eccezioni.

    Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 10 dicembre 2014, n. 113

    Quesito n. 447, COA di Treviso

  • Il COA di Milano chiede di sapere se un Avvocato stabilito possa, ai sensi dell’art. 16 bis, Legge n. 221/2012 come modificata dal D.L. n. 90/2014, dopo aver estratto copia digitale o cartacea di atti, attestarne la conformità all’originale.

    La Commissione osserva, al riguardo, che l’art. 8 D.Lvo n. 96/2001, recante le norme per l’esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di Stato membro dell’Unione Europea, prevede che l’Avvocato stabilito, nell’esercizio “delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.”.
    L’intesa anzidetta, quindi, non può ignorare che le attività di rappresentanza, assistenza e difesa si estrinsecano oggi anche nell’ambito del cosiddetto “Processo civile telematico”, introdotto dalla Legge n. 221/2012, poi modificata ed integrata dal D.L. in epigrafe. Ne consegue che all’avvocato stabilito, che agisce di intesa con un avvocato abilitato alla professione nel nostro Paese, non potrà essere inibita l’attività, anche di attestazione, alla quale il COA di Milano fa riferimento. In caso contrario, infatti, l’attività dell’avvocato stabilito verrebbe illegittimamente privata di un’ormai essenziale modalità di esercizio.
    Alla domanda del COA di Milano, la Commissione ritiene quindi di dover rispondere in termini positivi.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 112

    Quesito n. 444, COA di Milano

  • Il COA di Avezzano chiede di sapere se un laureato in giurisprudenza, già iscritto per 9 anni (dall’11.4.2005 al 9.7.2014) al registro dei praticanti e cancellato a domanda in quest’ultima data, possa essere nuovamente iscritto e se, dopo un anno, possa ottenere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Il praticante non abilitato cancellato a domanda dal registro ha diritto di esservi nuovamente iscritto se in possesso dei requisiti di legge.
    Il praticante reiscritto non può tuttavia ottenere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo se è comunque decorso, dalla prima iscrizione, il periodo massimo di durata legale di detta abilitazione. Detto periodo, anche se l’abilitazione non è stata a suo tempo richiesta dall’interessato, deve computarsi a partire dal primo giorno del secondo anno della originaria iscrizione al registro dei praticanti (cfr. CNF , sent. n. 92/2013; n. 106/2008; n. 154/2007; nonché i pareri nn. 9 e 38 di questa Commissione)

    Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 10 dicembre 2014, n. 111

    Quesito n. 443, COA di Avezzano

  • Il COA di Castrovillari chiede di sapere se, all’esito dell’accorpamento dell’Ordine di Rossano, le prossime elezioni dovranno riguardare un futuro Consiglio composto da 11, ovvero da 15 Consiglieri. Ciò in quanto, allo stato, l’Ordine di Castrovillari conta meno di mille iscritti, ma, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il numero dei loro iscritti supererà per certo le mille unità.

    La risposta al quesito è fornita dall’art. 3, comma 1, del recentissimo D.M. n. 170 del 10.11.2014, pubblicato sulla G.U. N. 273 del successivo giorno 24. Detta norma prevede infatti che, “Al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo e consentire la compilazione dell’albo comprensivo degli iscritti provenienti dagli ordini forensi soppressi al 31 dicembre 2014 a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 e a norma dell’art. 65, comma 2, della legge, le elezioni del Consiglio dell’ordine accorpante, per il rinnovo dell’anno 2015, sono indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti nell’albo dell’ordine soppresso al 31 dicembre 2014 sono iscritti di diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nell’albo dell’ordine accorpante, salve le domande di iscrizione ad altri Ordini presentate prima di tale data.”.
    Nel senso anzidetto va quindi reso il parere richiesto.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 109

    Quesito n. 440, COA di Castrovillari

  • Sulla sospensione professionale a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova chiede di sapere se:
    a) la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio dell’attività professionale, contemplata dall’art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, da infliggersi nei confronti di coloro che, pur iscritti ad Albo od Elenco tenuto dal COA, non hanno provveduto al pagamento del contributo annuale nei termini stabiliti, sia immediatamente operativa, ovvero la sua efficacia sia sospesa nelle more del termine per l’impugnazione;
    b) ritenuto che non può escludersi l’impugnabilità del provvedimento, vertendosi in tema di diritti o, quantomeno, di interessi legittimi, quale sia l’autorità giurisdizionale competente a ricevere l’impugnazione;
    c) si debba dare notizia della sospensione inflitta agli Uffici giudiziari ed ai Consigli dell’Ordine del Distretto di appartenenza del sospeso, nonché agli iscritti agli Albi e Registri tenuti dal COA che ha inflitto la sanzione.
    Ciò in quanto i precedenti rinvenibili al riguardo (Cass. SS.UU. n. 9491/2004 – C.N.F. n. 28/2009 – C.N.F. n. 58/2010) non sono univoci.
    La Commissione osserva quanto segue.
    La previsione dianzi richiamata al punto a) sarà applicabile a decorrere dall’avvenuto rinnovo dei Consigli degli Ordini oggi in carica, il cui mandato scade, ex art. 65, comma 2, Legge n. 247/2012. Allo stato, quindi, la fattispecie che il COA di Padova prospetta è regolata dall’art. 2, comma 2, della legge n. 536/1949, in forza della quale coloro che non versano i contributi determinati dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.”. Il successivo terzo comma, infine, prevede che la sospensione è a tempo indeterminato ed è revocata dal Presidente del COA allorquando l’iscritto dimostri di avere adempiuto.
    Con riferimento a tale norma, sostanzialmente sovrapponibile a quella nuova, hanno rilevanza le pronunce anzidette delle Sezioni Unite, da un lato, e del C.N.F. n. 58/2010, dall’altro. La SS.UU., infatti, hanno rilevato che solo l’anzidetta sanzione (e non la sospensione a tempo determinato) è revocabile in via amministrativa, previa dimostrazione dell’intervenuto adempimento, e che ciò induce a ritenere che essa sia immediatamente esecutiva. Nulla si dice però, esplicitamente, in ordine all’impugnabilità della sanzione, limitandosi ad escludere che “possa verificarsi l’effetto sospensivo correlato all’impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense previsto per i provvedimenti applicativi di altre, diverse sanzioni disciplinati dall’art. 50, comma 6, R.D.L. n. 1578/1933.”.
    Per contro, il C.N.F., premessa l’affermazione di impugnabilità avanti a sé del provvedimento, a ciò non ostando la sua natura di Giudice speciale in quanto, anche se l’impugnazione della sospensione indeterminata non è contemplata dal R.D.L. n. 1578/1933, essa costituisce una competenza da ritenersi congrua, rispetto a quelle già attribuite ex lege, e compatibile con la sua natura, ha successivamente ritenuto di doversi discostare dai suoi precedenti più recenti, concludendo per l’applicabilità dell’effetto sospensivo di cui all’art. 50 R.D.L. n. 1578/1933 anche all’impugnativa della sospensione indeterminata inflitta ai sensi delle Legge n. 536 del 1949.
    La nuova normativa, di qui a poco operativa, ripropone sia quegli interrogativi che hanno ricevuto risposte discordanti (esecutività immediata del provvedimento ovvero effetto sospensivo dell’efficacia, sia nel more del termine per impugnare, sia a seguito dell’interposto ricorso), sia quelli che parevano essere stati parzialmente risolti, come quello dell’impugnabilità avanti il C.N.F., che le SS.UU. della Suprema Corte non escludono e che il C.N.F. stesso ritiene sussistere.
    La sospensione a tempo indeterminato che il Consiglio territoriale deve infliggere all’iscritto moroso, infatti, non ha natura disciplinare in quanto, dal prossimo 1° gennaio 2015, il potere disciplinare di primo grado apparterrà ai Consigli distrettuali di disciplina forense. Peraltro, il comma 6 dell’art. 29 della nuova L.P. prevede che la sospensione a tempo indeterminato possa essere inflitta solo previa contestazione dell’addebito e convocazione dell’iscritto, il che porta a prender atto che ai COA resta in questo caso riservata una competenza sanzionatoria amministrativa, il cui esercizio è proceduralizzato all’evidente fine di consentire il contraddittorio e l’esercizio delle difese prima che la sanzione possa, eventualmente, essere inflitta. La ritenuta necessità, da parte del legislatore, di tutelare anche in tale nuovo ambito normativo sia il principio del contraddittorio, sia il diritto di difendere i propri diritti, conduce quindi a ritenere che il provvedimento di sospensione indeterminata possa essere impugnato. D’altronde, neppure si può trascurare dal punto di vista letterale che, seppur non prevista, detta facoltà non risulta comunque esclusa.
    Al fine, poi, di individuare l’organo giurisdizionale competente, giova osservare, ad avviso della Commissione, come la nuova previsione, che mutua in tutta evidenza la precedente previsione recata dalla legge 536/1949, secondo la quale dovevano essere “osservate le forme del procedimento disciplinare”, richiami due specifiche norme regolanti il processo disciplinare avanti i Consigli territoriali, ovverosia l’art. 47 R.D. n. 37/1934, ove si prescrive che il Presidente del COA deve immediatamente comunicare all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo, e l’art. 45 R.D.L. n. 1578/1933, in forza del quale nessuna sanzione può essere inflitta senza preliminarmente sentire a discolpa l’incolpato. Di qui la ragionevole riconducibilità del nuovo procedimento alla precedente normativa, anche con riferimento, quindi, alla ricorribilità avanti il Consiglio Nazionale Forense ed all’efficacia sospensiva del termine recato dai commi 2 e 6 dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/1933. Detta normativa, pertanto, dovrà ritenersi non abrogata con esclusivo riferimento alla fattispecie qui trattata e di ciò si dovrà tener conto in sede di predisposizione del T.U. di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, contemplato dall’art. 64 della legge n. 247/2012.
    Con riferimento, infine, al regime di eventuale pubblicità interna del provvedimento di sospensione inflitto ai sensi dell’art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, atteso che gli effetti inibitori dell’anzidetto provvedimento non differiscono da quelli propri della sospensione disciplinare, la Commissione ritiene che debba darsi luogo agli adempimenti previsti dall’art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 108

    Quesito n. 433, COA di Padova

  • Elezioni COA e genere meno rappresentato

    È stato segnalato quello che sembrerebbe essere un errore materiale nel comma 1 dell’art. 7 del Regolamento (approvato con D.M. n. 170 del 10 novembre 2014) attuativo della L. 247/2012, laddove è prevista la seguente dicitura “arrotondamento per difetto all’unità inferiore” invece di “arrotondamento per eccesso all’unità superiore”.
    La norma, secondo la segnalazione, parrebbe porsi in contrasto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 28 della L. 247/2012, laddove è previsto che “il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti”, nonché con il comma 3 del medesimo art. 28, laddove è previsto che “ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore a due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto”, disposizione confermate nella sostanza nei commi 5 e 6 dell’art. 9 dello stesso Regolamento.
    In realtà il contrasto segnalato è solo apparente.
    Occorre infatti precisare che, seppur funzionalmente collegate dalla ratio ispiratrice del complessivo sistema elettorale prescelto dal legislatore, ravvisabile nella valorizzazione dell’equilibrio tra i generi, regole diverse presidiano le diverse fattispecie giuridicamente rilevanti, che vanno tenute distinte e vale a dire: a) la formazione delle liste; b) l’espressione del voto; c) la composizione finale dell’organo.
    Ai fini della proclamazione degli eletti, deve necessariamente essere rispettata la regola dell’equilibrio tra i generi, fissata dal comma 2 dell’art. 28 della legge nella regola per cui “il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti”.
    Con la conseguenza che, ove l’equilibrio non si raggiunga in base alla graduatoria generale formata in sede di calcolo dei voti riportati, si dovrà ricorrere a recuperare il candidato del genere meno rappresentato che ha riportato più voti, escludendo il candidato dell’altro genere (anche se ha riportato più voti). Questo meccanismo è peraltro già disciplinato nel dm all’art. 14, comma 7.
    Pertanto la dizione “deve ottenere”, prefigura un risultato obbligatorio dell’esito delle elezioni, che può essere frutto solo di un esame ex post delle risultanze elettorali (infatti si riferisce ai consiglieri eletti); laddove il termine “almeno” indica che frazioni superiori ad un terzo vanno considerate, nella fase di proclamazione dei risultati elettorali, da arrotondarsi per eccesso per raggiungere la quota indicata (di un terzo).
    Si consideri il seguente esempio. Nel caso in cui debba essere eletto un Consiglio con 25 membri, per rispettare l’equilibrio dei generi determinato dalla legge, occorre che siano eletti almeno 9 consiglieri del genere “debole”: 1/3 di 25 è pari infatti ad 8,3, per cui eleggere solo 8 consiglieri violerebbe l’art. 28, co. 2, nella parte in cui dispone che “Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti” (8 è meno di 8,3 e quindi è meno di 1/3). Precisato dunque come deve essere effettuata la proclamazione degli eletti al fine di rispettare l’equilibrio dei generi, nulla vieta che le liste possano essere composte applicando il criterio dell’arrotondamento per difetto di cui all’art. 7, comma 1, del DM n. 170/2014.
    Considerata l’imminenza delle prossime tornate elettorali, si coglie l’occasione per fornire ulteriori chiarimenti.
    1) Si ritiene che l’avviso di convocazione del Presidente di cui all’art. 4 DM n. 170/2014, con il quale viene fissata la data dell’inizio delle operazioni elettorali, costituisca atto esecutivo della previa delibera assunta dal COA.
    2) Le norme di cui agli artt. 3, 4 e 11 del DM n. 170/2014, a differenza dell’art. 3, u.c. del d.lgs.lgt. n. 382/1944, non prevedono alcun quorum costitutivo dell’Assemblea, né una seconda convocazione della stessa, dovendosi procedere, nel corso di tutto l’arco temporale fissato dal COA, esclusivamente alle operazioni di voto, che risulteranno valide indipendentemente dal numero dei votanti.
    3) Pare opportuno precisare che, in virtù del combinato disposto degli articoli 7, comma 2, ultimo periodo, e 9, commi 5 e 6 DM n. 170/2014, le preferenze da esprimere, ove limitate nel numero ai 2/3 degli eleggibili complessivamente, possono essere attribuite indifferentemente a favore di candidati solo dell’uno, solo dell’altro ovvero di entrambi i generi.
    Il limite dei 2/3 a favore di uno stesso genere non potrà comunque mai essere superato, essendo facoltà dell’elettore esprimere, a favore del diverso genere, ulteriori preferenze fino ad attingere il numero massimo degli eleggibili.
    Ad esempio, in un Consiglio dell’Ordine composto da 15 componenti possono essere espresse fino a 15 preferenze – e perciò anche 11, 12, 13, 14 preferenze – fermo il limite massimo di 10 preferenze a favore di uno dei due generi.

    Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 10 dicembre 2014, n. 107

    Quesito n. 466, COA di Pescara

  • Il COA di Pordenone e il COA di Matera chiedono a chi debbano essere notificate le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine relative all’accoglimento o al rigetto delle domande d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.

    In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, essendo l’art. 17, comma 7, della legge n. 247/2012 di immediata applicazione, i soli provvedimenti di rigetto della domanda d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati devono essere notificati in copia integrale entro quindici giorni al richiedente: ma non più al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, come previsto dall’art. 31 del RDL n. 1578/1933, da ritenersi abrogato ai sensi dell’art. 65, comma 1, della stessa legge n. 247/2012.
    Per quel che riguarda invece l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati, cui si riferisce la disciplina del tirocinio, dettata nella nuova legge professionale all’art. 41, comma 3, questa non è d’immediata applicazione: per cui l’accoglimento o il rigetto della domanda d’iscrizione nel Registro devono tuttora essere notificate al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, secondo la previsione, tuttora vigente ai sensi dell’art. 65, comma 1, della stessa legge n. 247/2012, dell’art. 31 del RDL n. 1578/1933.

    Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 10 dicembre 2014, n. 105

    Quesito n. 354, COA Pordenone
    Quesito n. 371, COA Matera