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  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha posto i seguenti quesiti: a) se il COA, tramite la Commissione locale di cui dispone, sia competente ad accreditare gli eventi formativi a rilevanza locale, sia che si tratti di eventi di aggiornamento, di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento C.N.F. n. 6/2014, sia che si tratti degli eventi di formazione previsti dall’art. 3, comma 3 del Regolamento anzidetto; b) se il COA, direttamente ovvero per il tramite di Fondazione dal medesimo istituita, possa sia organizzare e gestire direttamente eventi formativi, sia promuovere eventi organizzati da terzi; c) se le entrate derivanti dal versamento delle quote individuali di partecipazione agli eventi formativi organizzati e gestiti dal COA, ovvero da Fondazione dal medesimo istituita, debbano essere gravati da I.V.A..

    La Commissione richiama preliminarmente le seguenti disposizioni.
    L’art. 16, comma 2, del Regolamento succitato attribuisce al CNF la competenza all’accreditamento “per le attività formative di cui all’art. 3, comma 3, per gli eventi a rilevanza nazionale, gli eventi seriali, le FAD, …”.
    Il successivo comma 3, invece, riconosce al COA la competenza all’accreditamento “per le attività formative di cui all’art. 3, commi 1 e 2, per gli eventi a rilevanza locale”.
    Va rilevato che la mancanza del richiamo, nel comma 3 dell’art. 16, dell’attività di formazione, di cui all’art. 3, comma 3, consente di ritenere che:
    Il CNF sia competente, in via esclusiva, per l’accreditamento dell’attività di formazione (art. 3, comma 3) e per tutti gli eventi, sia di aggiornamento che di formazione, a rilevanza nazionale;
    Il COA, invece, abbia competenza all’accreditamento per le attività formative di aggiornamento (art. 3, commi 1 e 2) a rilevanza locale.
    Nei termini anzidetti va quindi reso il parere con riferimento al quesito sub a).
    Alla luce di quanto sopra esposto, il quesito sub b) va esaminato avendo anche a mente i contenuti degli artt. 8 e 9 del Regolamento. L’art. 8, infatti, prevede che l’attività di formazione continua venga svolta dai COA “anche tramite fondazioni a tal fine costituite”, mentre il successivo art. 9 contempla la possibilità che, “nel rispetto delle prescrizioni” regolamentari, le attività formative vengano svolte anche da soggetti pubblici o privati.
    Ne consegue che l’attività diretta, o tramite Fondazione apposita, da parte del COA potrà concernere gli eventi di cui all’art. 3 fermo restando la competenza del C.N.F. ad accreditare gli eventi di cui al comma 3 dell’art. 3 come  specificato nella risposta al quesito sub a).  Il COA, peraltro, potrà promuovere eventi organizzati da terzi previo accreditamento, nei limiti dianzi tracciati, dell’evento medesimo.
    In merito al terzo quesito, la Commissione ha richiesto parere alla Commissione per le problematiche tributarie, istituita in seno al CNF. Ricevuto il parere, la Commissione ritiene di farlo integralmente proprio, incorporandone pertanto il testo al presente parere:

    1. Il COA di Firenze ha sottoposto al Consiglio Nazionale la questione circa il regime fiscale applicabile alle quote individuali versate dagli avvocati per partecipare agli eventi formativi organizzati e gestiti dai COA.
    In particolare, il COA ha sollevato il dubbio dell’eventuale soggezione delle predette quote al trattamento IVA, attesa la disposizione speciale contenuta nell’art. 11 comma 4 della legge 247/12, secondo cui l’attività di formazione svolta dagli Ordini territoriali anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti “non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro”.
    La perplessità del COA è legittima ma è parere della Commissione che il versamento delle quote sia fuori campo Iva per le ragioni di seguito riassunte.
    I presupposti delle operazioni imponibili sono oggettivi e soggettivi; il terzo requisito è costituito dalla territorialità (art. 1 dpr n. 633/72).
    Nella ricorrenza di tutti i presupposti le operazioni di cessione dei beni e prestazioni di servizi devono ritenersi imponibili.
    Accanto a queste operazioni esistono quelle non imponibili ed esenti che, pur non soggette all’addebito del tributo, devono essere formalizzate ai fini Iva (permangono, infatti, in questi due casi gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione).
    Ai nostri fini l’attenzione va concentrata sui due primi presupposti, segnatamente sulla prestazione di servizi e sull’esercizio di imprese, nel senso che l’esclusione dell’attività di formazione dal perimetro delle attività commerciali disposta dall’art. 11 L. 247712 va confrontata, ai fini della risposta al quesito, con la disciplina contenuta negli artt. 3 e 4 del decreto Iva.
    2. La legge Iva non contiene la definizione di prestazioni di servizi (art. 3) – a differenza di quanto fa l’art. 23 della direttiva CE 2006/112, secondo cui “Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di beni” – bensì le qualifica in derivazione della genesi contrattuale del loro oggetto (“Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, mandato….e in genere da obbligazioni di fare o di non fare e di permettere qualunque sia la fonte.”).
    L’elencazione della tipologia dei contratti è solo esemplificativa, in quanto il richiamo degli obblighi di fare o di non fare è norma di chiusura idonea a ricomprendere ogni diversa ipotesi diversa dalla cessione di beni – di qui il carattere servente delle prestazioni di servizi rispetto alla cessione di beni – compresi, secondo la dottrina tributaria, l’atto amministrativo o il comando giurisdizionale che li imponga.
    Quindi, astrattamente l’attività formativa potrebbe rientrare in questa categoria di prestazioni di servizi ma in via del tutto residuale ed ermeneutica.
    Delle prestazioni latamente “didattiche” si occupa, invece, in modo specifico il successivo art. 10 n. 20 del decreto IVA – rubricato “Operazioni esenti dall’imposta” che, come più sopra illustrato, non soggiacciono all’imposizione ma lasciano salvi gli adempimenti formali – a mente del quale sono esenti dall’imposta “ le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus”.
    In base a questa disposizione, in passato l’Agenzia delle Entrate – in risposta all’interpello formulato dal presidente di un Ordine forense volto a conoscere se il versamento delle quote per partecipare ai corsi di formazione per mediatori professionisti previsti dal D.M. 23.7.2004 n. 222 scontasse o meno il tributo – con la Ris. N. 47 del 18 aprile 2011 ha affermato che i proventi derivanti dallo svolgimento dei corsi in questione sono assoggettati al regime di esenzione previsto dal citato punto 20) dell’art. 10 del DPR 633/72.
    Secondo l’Agenzia delle Entrate, alla terminologia usata dalla norma “istituti e scuole” deve essere attribuito valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione.
    Anche le disposizioni comunitarie che disciplinano, ai fini Iva, le prestazioni concernenti l’educazione dell’infanzia e della gioventù, l’insegnamento scolastico e universitario, la formazione e riqualificazione professionale, nello stabilire il trattamento di esenzione individuano i soggetti ammessi a tale regime con la generica indicazione di organismi, specificando che essi devono avere natura di diritto pubblico o essere riconosciuti dallo stato come aventi finalità didattiche (Direttiva CE 2006/112 del 28 novembre 2006 art. 132 primo comma lett. i).
    La Risoluzione conclude, quindi, in senso favorevole al regime di esenzione, ritenendo soddisfatto il riconoscimento richiesto dal n. 20) dell’art. 10 decreto Iva, trattandosi di corsi autorizzati dal Ministero della giustizia e assoggettai all’attività di controllo e vigilanza dello stesso.
    3. La legge 247/12, segnatamente l’art. 11 ha espressamente previsto l’obbligo dell’avvocato di curare l’aggiornamento professionale, obbligo sanzionato in via disciplinare in caso di inadempienza.
    La previsione normativa in termini di obbligatorietà dell’aggiornamento, le cui finalità di garanzia della collettività e dei consumatori è sottesa, insieme con la sottrazione della formazione al campo delle attività commerciali (“L’attività di formazione non costituisce attività commerciale”) fa sì che la disciplina fiscale delle quote sia sottratta alla categoria delle esenzioni, al pari di quelle non imponibili, per ricadere nel novero delle operazioni fuori campo Iva.
    Questa conclusione va affermata anche alla luce della disposizione del successivo art. 4 decreto n. 633/72 – rubricato Esercizio di imprese – che prende in considerazione anche gli enti pubblici.
    Il comma 2 dell’art. 4 contiene la presunzione legale assoluta in base alla quale si considerano” in ogni caso” effettuate nell’esercizio di imprese “…omissis…2) …le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati…omissis…che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”.
    Il successivo comma 4 dell’art. 4 amplia la presunzione legale assoluta stabilendo che per gli enti pubblici individuati dal secondo comma “ che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole”, comprese quelle in favore degli associati.
    L’avere escluso l’art. 11 comma 4 della legge n. 247/12 l’attività di formazione dal settore delle attività commerciali, vietando che la stessa possa addirittura avere fini di lucro, sottrae la disciplina delle quote versate ai COA per la formazione al campo dell’imposta sul valore aggiunto.
    Si vuole in sostanza affermare che, se non fosse stata codificata la previsione della sottrazione dell’attività formativa alla categoria delle attività commerciali, oggi dovremmo confrontarci con la materia delle esenzioni Iva e non con quella delle operazioni fuori campo. Ma così non è.
    In conclusione:
    L’attività formativa non costituisce né operazione non imponibile né operazione esente ma operazione esclusa dal campo Iva sia per assenza del requisito generale soggettivo che per espressa disposizione di legge.
    Consegue, in ulteriore derivazione logico giuridica, che i COA non dovranno neanche adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento (né della tenuta delle scritture contabili), ferma restando ovviamente l’indetraibilità dell’Iva corrisposta sulle operazioni passive.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 20 febbraio 2015, n. 6-bis

    Quesito n. 467, COA di Firenze

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano formula quesito in merito alla possibilità per l’iscritto di fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria di grandezza di metri 6×2 di altezza all’interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all’interno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste dei mass-media che seguono l’evento sportivo e se sia possibile specificare, in tal sede, il ramo di attività in cui lo studio afferma di operare con prevalenza.

    La risposta al quesito deve rendersi nei seguenti termini, riprendendo quanto affermato da questa Commissione nel proprio parere n. 12 del 26 marzo 2014.
    Né la normativa di cui all’art. 10 L. 247/2012 né i precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di pubblicità informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno. Nel medesimo senso dispone l’art. 17 del nuovo Codice Deontologico.
    Tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10. Essi attengono, in particolare: a) all’oggetto dell’informazione, che deve limitarsi all’oggetto dell’attività professionale, alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, all’organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3); b) alle caratteristiche dell’informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2).
    Al quesito deve quindi fornirsi risposta positiva, ferma restando l’autonomia del COA nella valutazione dei concreti elementi della fattispecie.

    Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 20 febbraio 2015, n. 5-bis

    Quesito n. 442, COA di Avezzano

  • Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare ha natura accusatoria, sicché grava sull’organo inquirente l’onere della prova dell’illecito comportamento addebitato all’incolpato, il quale è pertanto esonerato dal fornire la prova diretta in ordine alla mancata rispondenza a verità di quanto costituente oggetto del capo di incolpazione o di apportare elementi idonei ad una diversa prospettazione dei fatti. Conseguentemente, il principio della libera acquisizione delle prove disponibili vigente nel sistema processuale disciplinare, secondo il quale tutte le risultanze istruttorie possono concorrere a formare il convincimento dell’Organo giudicante, non può portare, in assenza di una prova precisa, né a ritenere l’esistenza della materialità del fatto addebitato né ad invertire l’onere della prova a carico dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Picchioni), sentenza del 24 luglio 2014, n. 100

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80, CNF n. 87/2013, CNFn. 219/2011, CNF n. 52/2010.

  • L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento

    Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.

  • Cancellazione disciplinare dall’albo e domanda di reiscrizione

    In presenza di una domanda di reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d’interpretazione analogica, l’art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui l’avvocato radiato dall’albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione – in quanto la cancellazione è sanzione meno grave della radiazione; tuttavia, il tempo decorso può essere autonomamente valutato ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata” (ora: irreprensibile), che la legge richiede per l’iscrizione nell’albo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99

    NOTA:
    Il principio di cui in massima si riferisce alla disciplina previgente, giacché, a seguito della riforma dell’Ordinamento forense, la cancellazione non è più tra le sanzioni disciplinari irrogabili (cfr. art. 52 L. 247/2012).

  • L’apertura del procedimento disciplinare non presuppone necessariamente un esposto

    Il C.d.O. degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense, l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 17 luglio 2014, n. 98

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 07-05-2013, n. 71.

  • Prescrizione disciplinare e procedimento penale

    L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni (ora, sei) decorrenti dai fatti contestati nonostante l’identità dei fatti contestati in sede penale, qualora l’apertura del procedimento disciplinare – pur disposta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza penale – contenga il capo d’incolpazione formulato con riferimento ai fatti e non alla sentenza di condanna.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 17 luglio 2014, n. 97

  • Il decorso della prescrizione disciplinare nel caso di procedimento penale

    In tema di procedimento disciplinare, derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un’azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, purché il procedimento disciplinare sia stato aperto e successivamente sospeso sino all’esito del giudizio penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 17 luglio 2014, n. 97

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 10.4.2013 n. 49.

  • Non costituisce illecito disciplinare ex se il comportamento dell’avvocato che, per strategia, non si presenta all’udienza penale

    La mancata partecipazione del difensore di fiducia all’udienza comporta, ex art. 484 c.p.p., la nomina di un difensore di ufficio, secondo le formalità previste dall’art. 97, comma 4, c.p.p., il quale opera in sostituzione di quello di fiducia. La valutazione della condotta processuale tenuta dal difensore, dettata dalle più svariate ragioni, in assenza di precise disposizioni di legge, non compete all’autorità giudiziaria in generale e men che meno al giudice del dibattimento il cui compito in materia è solo quello di garantire all’imputato un’adeguata assistenza, mediante l’applicazione dell’istituto della nomina del difensore di ufficio. Ne consegue che il non presentarsi all’udienza da parte del difensore non integra in sé violazione del mandato. Quindi, al di là ed a prescindere dalle postume giustificazioni (rinuncia al mandato, dichiarazione del suo cliente), il ricorrente non può essere sanzionato per tale condotta, in quanto essa non integra la violazione dei doveri di correttezza e diligenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 17 luglio 2014, n. 96

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011, anche:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 93;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.
    In arg. cfr. pure:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56.

  • Rinunzia al ricorso e cessazione della materia del contendere

    La rinunzia al ricorso, ritualmente formulata, comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 luglio 2014, n. 95

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 91, CNF 8 ott. 2013, n. 178; 3 sett. 2013, n. 157; 23 luglio 2013, n. 140; 15 ott. 2012, n. 138; 20 aprile 2012, n. 54; 21 ott. 2010, n. 93; 20 sett. 2004, n. 209.