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  • L’audizione dell’incolpato sottoposto a custodia cautelare

    L’obbligo di audizione dell’incolpato, imprescindibilmente fissato dalla legge, può essere assolto anche in modo diverso da quello della convocazione presso il C.O.A: ad esempio l’accesso di Consiglieri, a ciò delegati, al domicilio od al carcere previa, ovviamente, autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a custodia cautelare e quindi sospeso cautelarmente dall’Ordine di appartenenza, che nello stesso provvedimento di sospensione giustificava la mancata audizione e convocazione dell’incolpato adducendone l’impossibilità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione del provvedimento cautelare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 89

  • La citazione a comparire dell’incolpato è un presupposto indefettibile

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 del Rdl 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui il Consiglio dell’Ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso – assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 89

  • La conoscenza meramente fattuale del provvedimento disciplinare ne giustifica l’impugnazione

    L’interesse ad impugnare un provvedimento disciplinare ha natura processuale ed è intimamente connesso a quello di eliminare il provvedimento stesso: esso, quindi, non presuppone necessariamente la conoscenza legale della statuizione ed il relativo diritto può essere esercitato prima dell’inizio del decorso del termine di 20 giorni dalla notificazione di cui all’art. 50 Rdl n. 1578/33 (Nel caso di specie, l’avvocato veniva a conoscenza di aver subito un provvedimento cautelare, mai notificatogli, desumendolo dalla comunicazione di un diverso procedimento disciplinare ancorché vertente sui medesimi fatti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 89

  • Il COA di Lodi pone un quesito relativo alla corretta interpretazione ed applicazione del D.lgs. n. 96/01 e in particolare dell’art. 12 con riferimento agli artt. 4, 8 e 10.

    Il Consiglio dovendo valutare richiesta di integrazione con dispensa dalla prova attitudinale da parte di abogado iscritto nella sezione speciale dell’Albo, trovandosi di fronte ad attività costituita prevalentemente da prestazioni stragiudiziali, si è posto il problema se la condizione prevista dall’art. 12 del citato D.lgs. si possa considerare in questo caso soddisfatta e possa, quindi, darsi luogo alla integrazione con relativa dispensa dalla prova attitudinale.
    Orbene a norma dell’art. 12 D.lgs. è dispensato dalla prova attitudinale di cui al D.lgs. n. 115/92 l’avvocato stabilito che abbia esercitato in modo effettivo e regolare la professione. Si tratta a questo punto di chiarire in cosa consista “l’esercizio effettivo e regolare della professione” se, cioè, si debba intendere tale solo l’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa in giudizi civili, penali e amministrativi. Vale rilevare, peraltro e incidentalmente, che la verifica prevista dalla disposizione in esame è adempimento diverso – per estensione e destinatari – dalla verifica di cui all’art. 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
    Orbene, gli artt. 8 e 10 del D. Lgs. n. 96/2001 consentono all’avvocato stabilito di svolgere sia attività giudiziale che attività stragiudiziale: quest’ultima, peraltro, non subisce le limitazioni di cui all’art. 8, dunque non è soggetto all’intesa con un avvocato. In linea di principio, pertanto, deve ritenersi che anche l’attività stragiudiziale possa costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito, in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale. Si rammenta, peraltro, che l’art. 13, comma 3, riconosce al Consiglio dell’Ordine chiamato a pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori, consistenti, in particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati, e nella possibilità di invitare l’avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

    Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 30 gennaio 2015, n. 6

    Quesito n. 474, COA di Lodi

  • Il COA di Bari chiede di sapere se sia possibile procedere alla elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine mediante un sistema misto, cioè con voto elettronico e voto tradizionale (cartaceo), nel senso di offrire all’elettore la possibilità di scegliere, in via alternativa fra l’uno e l’altro sistema.

    Le modalità di voto a garanzia della loro regolarità, uniformità e trasparenza, devono essere le medesime per tutti gli elettori, in tal modo garantendosi il principio fondamentale della segretezza del voto (e di cui anche all’art. 10, comma 2, del Regolamento elettorale) di cui al D.M. 170/2014 quale condizione necessaria per la libera manifestazione della volontà dei singoli elettori non verificabile, neanche per gruppi, da terzi.
    A conferma di tanto, si rileva come le uniche eccezioni a modalità di voto comuni a tutti gli elettori possano derivare esclusivamente da ragioni obiettive di carattere personale (quali, ad esempio, eventuali disabilità) che siano ostative all’espressione di voto e siano state previamente comunicate alla Commissione elettorale ed approvate dalla stessa. Si osserva, peraltro, che consentire all’elettore – all’atto dell’ingresso nel seggio – di scegliere tra i due sistemi di voto porrebbe seri rischi in ordine alla riconoscibilità del voto medesimo.
    Anche il dato letterale, infine, esclude la possibilità che le modalità di voto non siano uniformi avendo dedicato specifico titolo del Regolamento (art. 12) al voto telematico, espressamente distinguendo da quello cartaceo a conferma di come il primo sistema debba ritenersi meramente alternativo e non cumulabile al secondo.
    Il parere viene quindi reso nei termini suesposti.

    Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 30 gennaio 2015, n. 5

    Quesito n. 471, COA di Bari

  • Il COA di Lecce chiede parere sull’interpretazione dell’art. 14 del Regolamento per l’elezione dei Consigli distrettuali di disciplina, ritenendo non sufficientemente chiara la disposizione che regola l’insediamento di detti organi, anche con riferimento alle successive operazioni di elezione delle cariche.

    Il parere è reso nei seguenti termini.
    La norma in esame non pone problemi interpretativi. Essa, nel disporre che i CDD si insedieranno a decorrere dal 1 gennaio 2015, fissa il termine a quo della loro entrata in funzione. L’effettivo insediamento ha luogo tuttavia nell’apposita prima riunione convocata dal Presidente dell’Ordine distrettuale a sua discrezione, non necessariamente per la data del 1 gennaio 2015.
    Il calendario degli adempimenti successivi all’insediamento effettivo (che avviene, come si è precisato, nell’apposita riunione convocata dal Presidente dell’Ordine distrettuale per una data successiva al 1 gennaio, al limite, con essa coincidente) si ricava con nettezza dal Regolamento. Nella prima riunione successiva all’insediamento, presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità, il CDD procede all’elezione delle cariche.

    Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 30 gennaio 2015, n. 4

    Quesito n. 469, COA di Lecce

  • Il COA di Trapani formula quesiti in merito al funzionamento dell’assemblea degli iscritti di cui all’art. 27 della legge n. 247/2012.

    Nel primo quesito, il COA chiede di sapere quali siano le regole che disciplinano il funzionamento dell’assemblea degli iscritti, ed in particolare se sia previsto un quorum costitutivo e se l’assemblea possa o debba essere convocata in prima e seconda convocazione.
    Quanto alle regole per il funzionamento, l’art. 27, comma 3, rinvia ad un decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi nelle forme di cui all’art. 1, comma 3, della legge. In tale decreto troveranno adeguata sede, peraltro, anche gli oneri di convocazione e gli eventuali quorum. Ciò non vale, tuttavia, per l’assemblea elettorale, disciplinata, in ragione di specialità, dal decreto del Ministro della Giustizia n. 170/2014, recante “Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Orbene, tale regolamento non prevede alcun quorum costitutivo per il funzionamento dell’assemblea (rectius: seggio) elettorale.
    Con il secondo quesito, il COA chiede di sapere se la data di inizio delle operazioni di voto debba coincidere con la data di convocazione dell’assemblea.
    A tale proposito si osserva che, a mente dell’art. 11, comma 2, del citato d.m. n. 170/2014, “le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell’art. 8, nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione” di cui all’art. 4 del medesimo decreto. Pertanto, la data di inizio delle operazioni di voto coincide con la data di convocazione dell’assemblea.
    Con il terzo quesito, il COA rimettente chiede di sapere se alle operazioni elettorali possano prendere parte solo i partecipanti all’assemblea, o piuttosto tutti gli iscritti all’Albo.
    A tale proposito, si osserva che alle operazioni di voto possono partecipare tutti gli iscritti aventi titolo, ancorché non presenti all’apertura dell’assemblea, a condizione che essi si presentino al seggio prima dell’orario di chiusura.

    Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 30 gennaio 2015, n. 3

    Quesito n. 468, COA di Trapani

  • L’Ordine di Termini Imerese prospetta la propria interpretazione della normativa primaria e regolamentare in tema di composizione del proprio COA (nello specifico costituito da 11 consiglieri) e di formazione delle liste.

    Va premesso che dal COA rimettente viene ipotizzata l’esistenza di un principio di “rapporto minimo tra i generi” che è estraneo al sistema della L. 247/2012 e del regolamento elettorale che prevede invece, ex art. 28 L. 247/2012 II c., esclusivamente che il genere meno rappresentato debba ottenere una “quota minima” di consiglieri pari a 1/3.
    Vedasi a tal proposito il parere 10/12/2014 di questa Commissione che porta ad escludere, attesa la prevalenza della norma primaria, che tale terzo possa in sede di risultato elettorale essere arrotondato per difetto (come invece previsto dalla norma di cui all’art. 3 c.1 lett. B del regolamento 170/2014).
    Analogamente è dato rilievo in modo erroneo alla prevalenza tra i votanti del genere maschile: il genere meno rappresentato deve essere individuato ex post avuto riferimento ai rispettivi generi di coloro che siano risultati eletti. In tema di formazione delle liste, nel caso di specie, alla luce dei criteri dettati dall’art. 7 del D.M. 170/2014 le liste sino ad 8 componenti possono essere formate senza la rappresentanza di genere (sino ai due terzi di 11 non arrotondati per difetto) ed analogamente accade per le liste con un numero di componenti inferiore.
    Gli “esempi di liste valide” proposte dal COA remittente non sono quindi corretti essendo fondati sull’erroneo presupposto di un rapporto minimo di genere: sino ad otto componenti la lista è valida anche senza che sussista rappresentanza di entrambi i generi.
    Ove si superi il minimo di otto rimane sempre e comunque tale limite nell’ ambito del medesimo genere dovendo necessariamente l’indicazione di ulteriori nominativi essere a favore dell’altro.
    Le composizioni ipotizzate dal COA remittente non tengono conto del fatto che, all’interno del limite dei due terzi arrotondato per difetto di cui all’art., 28 c. 3 L.n.247/2012, non vi è necessità di rispetto della quota di genere e che quindi anche per le preferenze, ove vengano espresse entro tale limite, non vi è obbligo del rispetto delle rappresentanze di genere.
    Analogamente accade per le liste pur senza l’arrotondamento per difetto del terzo a favore del genere meno rappresentato ex art.7 c.2 D.M. 170/2014.
    Esemplificando: una lista di 6 componenti (su 11) può essere costituita anche solo con candidati del medesimo genere (così ed analogamente per un numero di componenti inferiore o superiore purchè sino ad 8).
    Il parere è reso quindi nei termini suesposti.

    Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 30 gennaio 2015, n. 1

    Quesito n. 462, COA di Termini Imerese

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano chiede di sapere se, a seguito del decesso del proprio Presidente, possa continuare ad operare con il Presidente “facente funzione” fino alla scadenza del mandato.

    A parere della Commissione, nulla vieta che il Consiglio, nell’esercizio della sua autonomia organizzativa, possa decidere di continuare ad operare con il Presidente “facente funzione”.

    Consiglio nazionale forense (Perfetti), parere 10 dicembre 2014, n. 118

    Quesito n. 464, COA di Milano

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova chiede di sapere se, a seguito di dimissioni di un Consigliere, debba procedere all’integrazione del collegio mediante indizione di elezioni suppletive se debba sin d’ora farsi applicazione dell’art. 28, comma 6, della legge n. 247/12, che prevede che all’integrazione del collegio si proceda mediante subingresso del primo dei non eletti.

    Il Consiglio Nazionale Forense, già nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il cui art. 65, comma 2 ha prorogato i Consigli circondariali in carica sino al 31 dicembre 2014, ha precisato che il funzionamento degli stessi rimane, nel periodo transitorio, disciplinato dalle previsioni del R.D.L. n. 1578/1933, del R.D. n. 37/1934 e del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, così come sancito dal comma 1 del su indicato art. 65.
    Ai sensi delle anzidette disposizioni legislative all’esito della proclamazione a conclusione delle operazioni elettorali, una tale graduatoria.
    Di talché, l’unico strumento consentito dalla legge per la reintegrazione del Consiglio è costituito dall’indizione delle elezioni suppletive; trattasi, peraltro, di un rimedio coniato dall’ordinamento professionale previgente senza vincolo di obbligatorietà, rimanendo in via di principio nella discrezionalità dell’ente territoriale il ricorso, o meno alle stesse, quanto meno ogniqualvolta il numero dei seggi resisi vacanti non incida pregiudizievolmente sull’ordinato svolgimento dell’attività del Consiglio e sulla sua capacità deliberativa(*).

    Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 10 dicembre 2014, n. 117

    Quesito n. 461, COA di Genova

    (*) La Commissione dà atto della circostanza che, nelle more dell’approvazione del verbale della seduta in cui è stato reso il parere, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 8681/2014 ha ritenuto l’immediata operatività dell’istituto del subingresso. La Commissione ritiene tuttavia di non dover modificare il proprio orientamento al riguardo.