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  • Il COA di Verona chiede se possa darsi luogo all’elezione del Comitato Pari Opportunità, il regolamento del quale prevede la presenza di almeno un terzo dei componenti eletti appartenenti al genere meno rappresentato, non essendo state avanzate candidature del genere maschile. Questo in considerazione del fatto che l’istituzione del CPO rispondeva storicamente a funzioni di tutela del genere femminile.

    In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, quale che sia stata la recente origine storica dei Comitati Pari Opportunità (che ora trovano più pieno riconoscimento della loro funzione con il richiamo all’art. 51 della Costituzione contenuto nell’art. 29, lettera r, della Legge n. 247/2012), la tutela di genere non può riferirsi ad uno solo di questi.
    La norma del regolamento veronese di cui al punto 9.10, che dispone che “Il Comitato eletto dovrà rispettare l’equilibrio di genere. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei/delle componenti eletti”, non può essere interpretata che nel suo non equivoco significato: che vuole garantire non solo il rispetto dell’equilibrio di genere attraverso l’indicazione della quota minima di componenti per il genere meno rappresentato, ma anche la presenza di entrambi i generi nell’organismo che dovrà essere eletto. Appare dunque necessario in questo caso procedere ad una nuova convocazione delle elezioni del CPO, sollecitando la presentazione di candidature di entrambi i generi in misura sufficiente a soddisfare il quorum richiesto dalla norma.

    Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 24 giugno 2015, n. 25

    Quesito n. 472, COA di Verona

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari chiede di conoscere quale sia la normativa relativa al corretto esercizio dell’attività professionale da parte dei tirocinanti, “con particolare riferimento a coloro i quali abbiano conseguito l’abilitazione al Patrocinio Speciale in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 41, comma 12 della Legge n. 247/2012.”. Al riguardo, il dubbio che il COA richiedente esplicita attiene alla liceità, da parte dei patrocinatori iscritti prima dell’entrata in vigore del succitato art. 41, di “proseguire l’attività professionale autonomamente intrapresa ed i mandati assunti, nei tempi previsti con la precedente normativa e se, invece, debbano ritenersi subordinati, quanto a modi e tempi dell’esercizio provvisorio, a quella introdotta a seguito dell’entrata in vigore della norma citata.”

    La Commissione ritiene di dover rendere il richiesto parere nei termini di seguito precisati.
    È pacifico che, da un lato, risulti decorso dal 2 febbraio 2015 il termine entro il quale, ex art. 48 Legge n. 247/2012, l’accesso all’esame di abilitazione restava disciplinato dalle disposizioni vigenti. Dall’altro, non può essere ignorato che l’art. 41, comma 13, del medesimo provvedimento preveda l’adozione di un Decreto Ministeriale recante il regolamento di disciplina delle modalità di svolgimento del tirocinio e che, infine, il successivo art. 65 prescriva, al comma 1, che si debbano applicare le disposizioni vigenti non abrogate fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla nuova legge professionale.
    La mancata emanazione, alla data odierna, del Regolamento ministeriale che dovrà disciplinare lo svolgimento del tirocinio professionale secondo le previsioni introdotte dall’art. 41 della nuova legge professionale comporta quindi, necessariamente, l’applicazione della previsione di cui all’art. 65, comma 1, Legge n. 247/2012, dianzi richiamata. Di conseguenza, le istanze di abilitazione al patrocinio formulate dai praticanti al COA di iscrizione dovranno essere trattate in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 406/1985. Pertanto, i praticanti che verranno abilitati al patrocinio prima dell’entrata in vigore dei regolamenti da emanarsi a cura del Ministero della Giustizia e del C.N.F. ed i patrocinanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e resteranno titolati, anche successivamente all’emanazione dei regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia e non nell’ambito della sola attività sostitutiva del dominus, per altri affari, “sotto il controllo e la responsabilità dello stesso”, in applicazione del principio del tempus regit actum dettato dall’art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in generale.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 24 giugno 2015, n. 24

    Quesito n. 470, COA di Cagliari

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino formula vari quesiti relativi alla corretta interpretazione dello svolgimento delle operazioni elettorali con riferimento agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 170/2014.

    Considerato che sul regolamento sono pendenti alcuni giudizi dinanzi alla giurisdizione amministrativa (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, ord. 18 febbraio 2015, nn. 735 e 736, nonché, soprattutto, TAR Lazio, nn. 8332/15, 8333/15, 8334/15 e 8335/15, con le quali sono state, peraltro, annullate alcune disposizioni del citato DM 170/14), la Commissione ritiene di non poter esprimere alcun parere al riguardo.

    Consiglio nazionale forense (Commissione), parere 24 giugno 2015, n. 23

    Quesito n. 465, COA di Avellino

  • Il COA di Pescara chiede di conoscere se l’attestato sull’assolvimento dell’obbligo formativo costituisca requisito per l’iscrizione in tutti gli elenchi previsti da specifiche normative, in particolare quelli per le difese di ufficio e per la difesa dei non abbienti.

    Va premesso che i requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio ovvero dei non abbienti, sono stabiliti da specifici atti normativi. In questi è sempre fatto riferimento alla necessità di formazione specifica per l’Avvocato. In alcuni casi il requisito dell’adempimento dell’obbligo formativo formazione è alternativo, ovvero è implicito, nell’anzianità d’iscrizione all’Albo o nella acquisizione del titolo di specialista.
    L’attestato sull’assolvimento dell’obbligo formativo costituisce vero e proprio titolo per la presentazione della domanda, in questo senso può ritenersi che l’attestato di cui all’art. 24, comma 6 del Regolamento CNF n. 6/14, relativo alla formazione continua, possa costituire requisito, rectius prerequisito, per l’iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative. Ciò in quanto la formazione continua di cui al citato Regolamento attiene ad un obbligo generale, specificamente previsto dalla Legge Professionale, gravante sull’Avvocato al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell’interesse dei clienti e dell’Amministrazione della giustizia. Tale tipo di formazione, non specifica, non può sussumersi a quella richiesta come requisito per l’iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative, che al contrario deve avere il carattere della specificità. Il professionista, che voglia essere iscritto in un elenco, dovrà pertanto dimostrare sia i titoli (iscrizione all’Albo, assolvimento dell’obbligo formativo, ecc.), sia il possesso dei requisiti ulteriori richiesti dalla normativa di riferimento (aggiornamento, competenza e qualifica).

    Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 20 febbraio 2015, n. 20

    Quesito n. 493, COA di Pescara

  • Il COA di Bologna chiede di conoscere se i fascicoli nei quali sia stata contestata all’iscritto esclusivamente la violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 17, comma 5, L. n. 576/80 (senza aggiunta dell’addebito di violazione di norma del codice deontologico forense) debbano essere trasmessi al CDD oppure debbano continuare ad essere trattati dal COA presso cui è iscritto il professionista inadempiente.

    Dal testo della norma (art. 17, comma 5, L. cit.) richiamata dallo stesso richiedente si individuano due distinte comunicazioni inviate dalla Cassa Forense al COA e conseguenti a comportamenti tenuti dal professionista. La Cassa dovrà, infatti, inviare una prima comunicazione nell’ipotesi in cui il professionista non abbia trasmesso il “modello 5” nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine, ovvero non abbia fatto seguire nello stesso termine una rettifica ad una comunicazione non conforme al vero. In questa ipotesi, poiché la comunicazione da parte della Cassa Forense è inviata con la specifica finalità di sottoporre alla valutazione dell’organo disciplinare il comportamento dell’iscritto sul piano deontologico, sulla base della nuova normativa regolante il procedimento disciplinare, il COA dovrà trasmettere i relativi fascicoli al CDD, il quale una volta venutone in possesso opererà le valutazioni sotto il profilo deontologico.
    Una seconda comunicazione da parte della Cassa forense è, invece, prevista in conseguenza del perdurare dell’omissione da parte del professionista nonostante la diffida inviata allo stesso dalla Cassa. In questa seconda ipotesi, poiché l’attività demandata al COA, come già affermato da questo CNF con la sentenza citata dallo stesso COA richiedente, ha natura amministrativa e non di sanzione disciplinare, ne discende che i relativi fascicoli dovranno essere trattati direttamente dai COA presso cui è iscritto il soggetto inadempiente.
    In conclusione i fascicoli aperti in relazione all’omessa comunicazione ovvero alla sua mancata rettifica vanno comunque trasmessi ai CDD per le valutazioni ad essi riservate; i fascicoli aperti in conseguenza del perdurare dell’omissione oltre i 60 giorni dalla diffida inviata al professionista, con l’applicazione dell’art. 2 L. n. 536/49, rimarranno di competenza dei COA.

    Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 20 febbraio 2015, n. 18

    Quesito n. 490, COA di Bologna

  • Procedimento disciplinare avanti al CDD: il Presidente di Sezione ed il Consigliere Istruttore

    Il Consiglio distrettuale di disciplina di L’Aquila formula due quesiti.
    Con il primo quesito, il CDD chiede di sapere cosa avvenga, in base all’art. 2, comma 4 del Regolamento CNF n. 2/2014 (Procedimento disciplinare), quando della medesima sezione giudicante facciano parte il Presidente del CDD ed un membro del Consiglio con maggiore anzianità di iscrizione all’albo. A mente della disposizione richiamata, infatti, la sezione giudicante è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione nell’Albo.
    La Commissione ritiene che a presiedere la Sezione giudicante debba essere il componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. La disposizione di cui all’art. 2, comma 4, infatti, è norma speciale che disciplina l’attribuzione delle funzioni di Presidente della sola sezione giudicante, in deroga alla norma generale sulla presidenza del Consiglio distrettuale di disciplina.
    Con il secondo quesito, invece, il CDD chiede un parere in ordine all’interpretazione dell’art. 16, comma 2, del medesimo Regolamento, in relazione all’art. 18, comma 2, dello stesso Regolamento. Si chiede in particolare il CDD rimettente se il Consigliere istruttore venga sostituito, a partire dall’adozione della decisione di archiviazione/approvazione capo di incolpazione, per tutta la durata del procedimento, o se questi possa rientrare nella composizione della sezione per gli adempimenti intermedi successivi, rimanendone definitivamente estromesso solo a partire dalla decisione di citazione a giudizio dell’incolpato.
    Ritiene la Commissione che il complesso dispositivo richiamato debba interpretarsi nel senso che, nel periodo intercorrente tra la decisione di approvazione del capo di incolpazione e la decisione di citazione a giudizio dell’incolpato, il Consigliere istruttore debba essere temporaneamente sostituito solo nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 2, rimanendo in carica (e dunque rientrando a far parte della sezione) per gli ulteriori adempimenti intermedi fino alla decisione di archiviazione/citazione a giudizio dell’incolpato. Solo in tale momento, con l’avvio vero e proprio del dibattimento, la sostituzione del Consigliere istruttore diviene definitiva.

    Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 20 febbraio 2015, n. 15

    Quesito n. 487, CDD di L’Aquila

  • Il COA di Bologna ha chiesto di sapere se può procedere, a richiesta di un proprio iscritto, che si sia cancellato dall’Albo, alla restituzione allo stesso ovvero alla distruzione/cancellazione degli originali degli atti e dei documenti contenuti sia nel suo fascicolo personale conservato nell’archivio del Consiglio dell’Ordine, sia nei fascicoli disciplinari aperti nei confronti dello stesso ovvero su esposto dallo stesso presentato nei confronti di altri scritti, sia nei fascicoli delle istanze di opinamento dallo stesso presentate e dei ricorsi in prevenzione presentati da clienti dell’ex iscritto.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Gli originali dei documenti legittimamente acquisiti dal COA e conservati nel fascicolo personale dell’avvocato non possono essere distrutti né cancellati (se presenti su supporti informatici).
    Gli originali dei titoli di studio (laurea, diplomi, ecc.) irripetibili possono essere restituiti, previa fotocopiatura che deve essere conservata con l’annotazione che l’originale è stato restituito alla persona legittimata a ritiralo.
    Gli atti e documenti conservati nell’archivio del COA sono soggetti, ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. 22.1.2004, n. 42, alla normativa sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e quindi la loro distruzione/cancellazione dev’essere autorizzata dall’apposita commissione per gli scarti d’archivio costituita presso la competente Sovrintendenza archivistica (artt. 21 e 41 Codice dei beni culturali, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, cit.).

    Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 20 febbraio 2015, n. 12

    Quesito n. 483, COA di Bologna

  • Il COA di Ancona formula un quesito in merito all’applicabilità agli Ordini degli Avvocati delle nuove modalità di versamento dell’IVA all’erario previste dall’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge n. 190/2014.

    La Commissione ha richiesto parere alla Commissione per le problematiche tributarie, istituita in seno al CNF. Ricevuto il parere, la Commissione ritiene di farlo integralmente proprio, incorporandone pertanto il testo al presente parere:

    Il Consiglio dell’Ordine di Ancona, premesso che l’art. 1 commi 629 lett. b), 530, 632 e 633 della legge di stabilità n. 190/14 ha introdotto un nuovo regime di versamento dell’Iva all’Erario, chiede di conoscere se tale regime si applichi anche agli Ordini forensi.
    La risposta è negativa, anche alla luce della diffusa Circolare n. 1/E emanata dall’Agenzia delle Entrate datata 9 febbraio 2015.
    La norma sopra richiamata, infatti, allo scopo di agevolare il meccanismo della scissione dei pagamenti, ha introdotto nel corpo del DPR 633/72 l’art. 17 ter, secondo cui le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti e degli organismi ivi elencati, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia.
    Nel paragrafo 1. intitolato “Ambito soggettivo di applicazione della norma” l’Agenzia, dopo aver sottolineato che il testo della disposizione in commento reca l’elencazione dei soggetti destinatari della disciplina della scissione analoga a quella contenuta nell’art. 6 decreto Iva, comma quinto, recupera la nozione di pubblica amministrazione, al cui interno individua i soggetti coinvolti dalla nuova disciplina.
    Nel paragrafo 1.2. l’Agenzia si occupa dei soggetti esclusi e, a proposito degli Ordini, la Circolare testualmente afferma che: “ Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali….omissis…Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, anche di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento”.
    In conclusione, alla stregua della nota di prassi, i COA non rientrano tra soggetti tenuti ad applicare il metodo di versamento dell’Iva all’Erario contemplato dalla legge 190/14, art. 1 commi 629 lett. b) e c) e seguenti.

    Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 20 febbraio 2015, n. 11

    Quesito n. 482, COA di Ancona

  • Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Avellino chiede di sapere se si applichi, ai praticanti iscritti nel 2014 e nel 2015 si applichi la nuova disciplina dell’abilitazione al patrocinio, recata dall’art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

    Il parere è reso nei termini seguenti.
    Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 52 del 22 maggio 2013, che la previsione di cui all’art. 41, comma 12, della legge n. 247/12, in tema di abilitazione al patrocinio, è soggetta alla disposizione transitoria di cui all’art. 48 della medesima legge che, come noto, prevede che la nuova disciplina dell’accesso alla professione forense resti disciplinata dalla normativa previgente “fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge”.
    Come affermato dal richiamato parere, infatti, l’abilitazione al patrocinio:

    “costituisce pur sempre un segmento di quella nuova sulla pratica forense, collegato ad essa in chiave non di semplice occasionalità, ma funzionale; quando infatti la norma dell’art. 41, co. 12 l. cit. ammette l’esercizio dell’attività professionale sotto forma di abilitazione provvisoria dopo soli sei mesi all’inizio della pratica, ciò consente “(…) nel periodo di svolgimento del tirocinio” e quest’ultimo non può che essere quello riconfigurato dalle disposizioni dei commi precedenti da 1 ad 11. La precisazione che sempre il cit. comma 12 effettua sulla necessità del possesso della laurea in giurisprudenza da parte del tirocinante che intenda conseguire l’abilitazione, ha un senso sol perché si collega a quanto previsto dal comma 6, lett. d) art. 41 cit. al cui tenore anche chi non sia un laureato in giurisprudenza può iscriversi nel registro dei praticanti nel caso lì previsto. In buona sostanza, similmente ad altri istituti della nuova legge come la prescrizione o la sospensione cautelare che risultano interamente riconfigurati, non è possibile predicare l’entrata in vigore immediata di spezzoni della disciplina avulsi dal contesto cui ineriscono ed al quale si legano in rapporto di dipendenza funzionale, costituendo la norma un tutt’uno inscindibile sì che le sue singole proposizioni non possono né interpretarsi né applicarsi l’una a prescindere dall’altra. Ne deriva che, dipendendo l’applicazione in concreto di alcune importanti regole del nuovo tirocinio dall’emanazione del DM previsto dal comma 13, esso (nuovo tirocinio) non è immediatamente operativo”.

    Con riguardo alla fissazione del termine ad quem previsto dall’art. 48 della legge, deve peraltro rilevarsi che la nuova disciplina dell’accesso alla professione forense, recata dal Titolo IV della legge n. 247/12 rinvia in numerosi luoghi all’adozione di provvedimenti attuativi, nella forma di specifici decreti di competenza del Ministero della Giustizia. Ciò avviene, anzitutto, all’art. 41, comma 13, che rinvia ad un regolamento ministeriale l’attuazione in via generale della nuova disciplina del tirocinio, con riferimento alle modalità del suo svolgimento, ai poteri di controllo del COA, ai casi di interruzione del tirocinio e alla validità del tirocinio svolto all’estero); analoga previsione è recata, in secondo luogo, dall’art. 43, comma 2, che rinvia ad un regolamento ministeriale la disciplina dei corsi di formazione obbligatori per i tirocinanti; nello stesso senso dispone, infine, l’art. 44, in tema di tirocinio presso gli uffici giudiziari. L’art. 41, comma 6, lett. d), inoltre, nel prevedere la possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, rinvia ad un’attuazione di tipo convenzionale, da realizzarsi nelle forme previste dall’art. 40.
    Come si vede, il rinvio a provvedimenti di attuazione investe, in buona sostanza, l’intera disciplina del tirocinio, da ciò derivando la materiale inapplicabilità delle relative disposizioni legislative, in assenza dei decreti di attuazione. Diversamente argomentando, peraltro, si finirebbe per riconoscere in capo ai praticanti facoltà ed obblighi sprovvisti di adeguato contenuto dispositivo e, soprattutto, degli istituti ed apparati idonei a garantire loro piena effettività.
    Ne consegue che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi del Titolo V della legge, debba continuare a farsi applicazione della disciplina previgente, anche con riferimento all’abilitazione al patrocinio.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 20 febbraio 2015, n. 10

    Quesito n. 481, COA di Avellino

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila formula quesito in merito all’applicabilità dell’art. 48 della legge n. 247/12, in assenza dei provvedimenti di attuazione della legge previsti dal Titolo IV della medesima.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’art. 48 della legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) prevede che la nuova disciplina dell’accesso alla professione forense resti disciplinata dalla normativa previgente “fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge”.
    Al fi là della fissazione del termine ad quem previsto dalla disposizione in esame deve rilevarsi che, come correttamente esposto dal COA richiedente, la nuova disciplina dell’accesso alla professione forense, recata dal Titolo IV della legge n. 247/12 rinvia in numerosi luoghi all’adozione di provvedimenti attuativi, nella forma di specifici decreti di competenza del Ministero della Giustizia. Ciò avviene, anzitutto, all’art. 41, comma 13, che rinvia ad un regolamento ministeriale l’attuazione in via generale della nuova disciplina del tirocinio, con riferimento alle modalità del suo svolgimento, ai poteri di controllo del COA, ai casi di interruzione del tirocinio e alla validità del tirocinio svolto all’estero); analoga previsione è recata, in secondo luogo, dall’art. 43, comma 2, che rinvia ad un regolamento ministeriale la disciplina dei corsi di formazione obbligatori per i tirocinanti; nello stesso senso dispone, infine, l’art. 44, in tema di tirocinio presso gli uffici giudiziari. L’art. 41, comma 6, lett. d), inoltre, nel prevedere la possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, rinvia ad un’attuazione di tipo convenzionale, da realizzarsi nelle forme previste dall’art. 40.
    Come si vede, il rinvio a provvedimenti di attuazione investe, in buona sostanza, l’intera disciplina del tirocinio, da ciò derivando la materiale inapplicabilità delle relative disposizioni legislative, in assenza dei decreti di attuazione. Diversamente argomentando, peraltro, si finirebbe per riconoscere in capo ai praticanti facoltà ed obblighi sprovvisti di adeguato contenuto dispositivo e, soprattutto, degli istituti ed apparati idonei a garantire loro piena effettività.
    Ne consegue che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi del Titolo V della legge, debba continuare a farsi applicazione della disciplina previgente.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 20 febbraio 2015, n. 7

    Quesito n. 478, COA de L’Aquila