L’abrogazione nel tempo di una sanzione disciplinare non fa venir meno retroattivamente la relativa responsabilità: il principio riconosciuto dall’art. 25 Cost. per le sanzioni penali non trova applicazione alle sanzioni disciplinari per la diversa natura amministrativa, e non penale, delle stesse. Mancando la possibilità di applicare analogicamente i principi penalistici per difetto dell’elemento dell’“eadem ratio”, nel campo deontologico vige invece il principio del “tempus regit actum”, sicché la stipulazione di un patto di quota lite prima dell’entrata in vigore del decreto Bersani (d.l. n. 223/06, art. 2 co. 2-bis) rimane invalida ed inefficace fino all’entrata in vigore del decreto stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 ottobre 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza – Intermediazione nel rapporto con il cliente – Violazione – Svolgimento dell’attività professionale in forma societaria – Società di fatto – Elementi oggettivi e soggettivi – Sussistenza
Viene meno al dovere di indipendenza, impostogli dall’art. 10 c.d.f.Art. 10 cod. prev. – Dovere di indipendenza.Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L’avvocato non deve t…Leggi il testo completo →, l’avvocato che riceva i mandati professionali non direttamente dal cliente interessato, ma attraverso società di consulenza, la quale mantiene il rapporto con tale cliente ricevendo l’incarico di agire giudizialmente e ricevendo i relativi compensi.
Costituiscono elementi di carattere oggettivo e soggettivo, idonei a configurare l’esistenza di una società di fatto tra l’avvocato ed una società di consulenza e, quindi, il non consentito svolgimento dell’attività professionale in forma societaria, la condivisione dei locali, l’utilizzo promiscuo di mobili ed attrezzature, l’accostamento di targhe sulla pubblica via del tutto identiche come materiale forma e caratteri, l’espressa indicazione della società di consulenza come “partner” nel sito web del professionista, nonché le modalità concrete di svolgimento del rapporto professionale con il cliente, sempre intermediato dalla società consulente, la quale riceve la remunerazione dell’attività legale per poi girare i relativi importi al professionista. (Nelle specie, il rapporto professionale con il comune cliente era costantemente intermediato, sia pure fittiziamente, dalla società di consulenza, che apparentemente riceveva in prima persona il mandato dal cliente stesso per il recupero dei crediti di questo verso terzi e percepiva poi effettivamente i compensi per l’attività professionale medesima svolta in concreto dall’avvocato ricorrente, il quale peraltro tali compensi provvedeva successivamente a rifatturare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 ottobre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Sospensione cautelare dall’esercizio della professione – Impugnazione – Ricorso proposto personalmente dal professionista sospeso – Mancanza di jus postulandi – Inammissibilità
Secondo consolidata interpretazione, il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è atto propriamente impugnatorio, che postula l’esercizio di attività professionale, talché non è ammissibile ove non sia sottoscritto da soggetto legittimato allo ius postulandi dinanzi al C.N.F., come nel caso in cui sia proposto da avvocato sospeso cautelarmente e pertanto privato con efficacia immediata di tale potere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 11 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), decisione n. 30 del 16 marzo 2011
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Ammissibilità – Natura di “decisione” ex art. 50 co.1, r.d.l. n. 1578/1933 – Modalità di presentazione dell’impugnazione – Deposito del ricorso presso la sede del C.N.F. ex art. 59 r.d. n. 37/34 – Inammissibilità
Le delibere di apertura del procedimento disciplinare partecipano del regime delle decisioni di cui all’art. 50, co. 1, R.d.l. n. 1578/1933 onde anche per esse deve trovare applicazione il termine di decadenza di venti giorni dalla loro notificazione ai fini dell’impugnazione; ciò, come appunto previsto dall’art. 50, 2° co. cit., così come devono trovare applicazione le modalità di presentazione dell’impugnazione previste dall’art. 59 R.d. n. 37/34. Va pertanto dichiarata inammissibile l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento avvenuta mediante deposito del ricorso presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, anziché presso la sede del COA competente, e dunque in violazione del predetto art. 59 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 10 aprile 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), decisione n. 29 del 16 marzo 2011
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Avvocato – Tenuta degli albi – Rilascio certificato compiuta pratica – Diniego – Impugnazione – Termine di venti giorni ex artt. 10 R.d. n. 37/34 e 50 R.d.l. n. 1578/33 – Portata generale – Applicabilità – Inosservanza – Inammissibilità del ricorso
La norma relativa al termine per impugnare posta dall’art. 50 L.P. ha carattere generale e vale per tutti i provvedimenti pronunciati dai C.d.O. locali. Va pertanto dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 10 R.d. n. 37/37 avverso la deliberazione di diniego del rilascio del certificato di compiuta pratica forense presentato oltre il termine di venti giorni fissato dal combinato disposto degli artt. 10 del R.d. n. 37/34 e 50 del R.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 dicembre 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Sanzione – Radiazione ex art. 41 L.P. – Presupposti – Compromissione dignità “classe forense” – Nozione
Al fine di ritenere la grave condotta dell’incolpato idonea a compromettere non solo la reputazione del professionista ma altresì la dignità della classe forense in vista dell’irrogazione della sanzione della radiazione disciplinare, la locuzione “classe forense”, evincibile dall’art. 41 L.P., va intesa non solo in termini assolutamente generali ma anche nei termini più ristretti della classe forense locale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 27 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), decisione n. 27 del 16 marzo 2011
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decreto di citazione a giudizio – Natura – Atto meramente interno privo di contenuto decisorio – Impugnazione – Inammissibilità
E’ del tutto inammissibile il ricorso proposto non già nei confronti della delibera di apertura del procedimento disciplinare bensì avverso il successivo decreto di citazione a giudizio, ovvero contro l’atto con cui il presidente del C.O.A., richiamando la deliberazione di apertura del procedimento nonchè i capi di incolpazione formulati, provvede a fissare l’udienza di trattazione del procedimento disciplinare citando l’incolpato a comparire avanti all’organo disciplinare di primo grado. Tale atto, avendo natura essenzialmente procedimentale e, dunque, risultando privo di contenuto decisorio o anticipatorio perchè meramente esecutivo della delibera di apertura del procedimento disciplinare, non può essere incluso nel novero degli atti che, pur alla luce della lettura estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 50 del r.d.l. n.1578/1933 fattane da Cass Sez. Un. n. 29294/08 (in riferimento alla pur perplessa impugnabilità della delibera di apertura del procedimento), sono da ritenersi impugnabili. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decreto di citazione a giudizio C.d.O. di Roma, 21 gennaio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bonzo), decisione n. 26 del 16 marzo 2011
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Termine deposito – Natura – Ordinatoria – Inosservanza – Violazione diritto di difesa – Irrilevanza
Il termine per il deposito della decisione disciplinare avverso la quale sia proposto ricorso al C.N.F. ha natura ordinatoria, e non perentoria, e la sua inosservanza in nulla mortifica la posizione dell’interessato in relazione all’esercizio del suo diritto di difesa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 3 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), decisione n. 25 del 16 marzo 2011
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Comunicazione avvio – Notificazione citazione a comparire – Violazione diritto di difesa – Eccezione – Proposizione dinanzi al C.N.F. – Inammissibilità
L’eccezione con cui si censuri l’impugnata decisione del C.O.A. sul riflesso che la comunicazione dell’inizio del procedimento disciplinare sia stata ricevuta prima della notificazione della citazione a comparire (eccezione che deve essere declinata soltanto sotto specie di violazione del diritto di difesa) va proposta innanzi al Consiglio territoriale, al più tardi nel contesto della memoria difensiva depositata, onde la relativa omissione rende inammissibile dinanzi al C.N.F. il corrispondente motivo di gravame. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 3 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), decisione n. 25 del 16 marzo 2011
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Aggressione fisica nei confronti di un collega – Illecito deontologico – Sanzione – Sospensione dall’esercizio professionale – Misura
Integra gli estremi di grave illecito deontologico, idoneo a compromettere il decoro e la dignità non solo del singolo ma dell’intera categoria forense, la condotta del professionista che in occasione dell’udienza, dopo aver proferito frasi ingiuriose ed offensive, aggredisca fisicamente un più giovane collega provocando a quest’ultimo lesioni personali. Va tuttavia ritenuta più equa la durata di mesi due della sospensione dall’esercizio professionale, così riducendosi quella inflitta (mesi 7) dal Consiglio territoriale, in virtù dello stato di incensuratezza disciplinare dell’incolpato, il comportamento tenuto dallo stesso nel corso del procedimento (che prescinde dalle modalità di manifestazione del diritto di difesa), non avendo posto in essere comportamenti volti ad intralciare il corretto svolgimento del processo, ed ultimo il fatto che seppure sproporzionata, indebita ed eccessiva la condotta, costituì indubbiamente reazione a quanto posto in essere dal giovane intemperante collega. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 24 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), decisione n. 24 del 16 marzo 2011