Assenza all’udienza: la mancanza di un danno per il cliente non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare

L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nella specie trattavasi di assenza del difensore di fiducia all’udienza).

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 68

Risultati della ricerca: 130

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 05 Luglio 2024 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 76 del 04 Dicembre 2018 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11519 del 02 Maggio 2025 (respinge)