Violazione dell’obbligo formativo: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012).

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022.

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– codice: art. 38

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parere

Il COA di Torino formula quesito in merito alla correttezza sul piano deontologico della condotta dell’avvocato che registri una conversazione intercorsa con un collega e alla presenza di altre persone durante l’espletamento di una procedura esecutiva, senza il preventivo consenso e all’insaputa dei presenti, chiedendo se tale condotta possa ritenersi consentita, in deroga a quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 del Codice Deontologico Forense, qualora la registrazione sia effettuata al solo scopo di dimostrare in giudizio la violazione del diritto di difesa del proprio assistito e la commissione di reati da parte di ufficiale giudiziario proibente l’accesso.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 27 Gennaio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 30 Maggio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 22 Ottobre 2010 (avvertimento)