Vietato registrare e far ascoltare a terzi in viva voce le telefonate dell’ignaro collega

Il precetto di cui all’art. 38 co. 2 cdfArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo → già art. 22 cod. prev.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → (secondo cui l’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega, senza il preventivo consenso o all’insaputa di questi) deve essere inteso nel senso che il divieto riguardi anche il caso in cui il telefono sia posto in viva voce per consentire ai terzi presenti di ascoltare la conversazione con il collega interlocutore (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 17 Febbraio 2016 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 17 Febbraio 2011 (censura)