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  • Il rapporto con i testimoni e le persone informate sui fatti

    Vìola l’art. 6 del Codice Deontologico previgente (dovere di correttezza) l’avvocato che, prima di un’udienza nell’ambito del procedimento penale, esibisce a due testimoni il verbale delle sommarie informazioni dagli stessi rilasciate durante le indagini.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Brugioni), decisione n. 43 del 17 maggio 2019

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • La potenziale rilevanza deontologica della vita privata: stalking punito anche in sede disciplinare

    Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 del Codice Deontologico vigente già art. 5 del Codice Deontologico previgente) e di comportarsi con correttezza e rispetto nei rapporti con i terzi (art. 63 del Codice Deontologico vigente già art. 56 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che reiteratamente effettua a terzi numerosissime telefonate dal contenuto ingiurioso e minatorio.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 44 del 30 maggio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’avvocato di Ente Pubblico non può svolgere attività professionale in favore di clienti terzi

    Vìola i doveri di dignità, probità decoro e indipendenza (artt. 6 e 9 CDF) l’avvocato che svolge attività legale e forense a favore di soggetti terzi rispetto all’Istituto di cui è dipendente durante il rapporto di lavoro con lo stesso (ciò essendo iscritto all’Albo Speciale con le limitazioni in esso conseguenti).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Ricci, rel. Ricci), decisione n. 51 del 3 giugno 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Illecito denunciare un magistrato facendosi schermo del cliente

    Vìola artt. 9 comma 1, 19, 23 commi 4 e 6, 53 comma 1 del Codice Deontologico Forense (ovvero degli artt. 5 primo periodo, 6, 22 primo periodo, 36 capoverso, 53 primo periodo del Codice Deontologico Forense previgente) l’avvocato che induce il proprio cliente a presentare denuncia-querela contro un Giudice predisponendo il testo della denuncia e pretendendo che l’atto apparisse come un’autonoma iniziativa dell’assistito.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Abbate), decisione n. 52 del 18 giugno 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    1) Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico), di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza e competenza (artt. 10, 12, 14 Codice Deontologico); il rapporto di fiducia ed accettazione dell’incarico (art. 11 Codice Deontologico); il dovere di informazione (art. 27 Codice Deontologico); di adempimento del mandato (art. 26 n. 3 Codice Deontologico); l’obbligo di restituzione dei documenti (art. 33 Codice Deontologico), l’avvocato che avendo ottenuto mandato al fine di promuovere un giudizio (nella specie, una causa civile per risarcimento dei danni da sinistro stradale), non risulta aver adempiuto al mandato conferitogli, pur comunicando all’esponente la pendenza della causa innanzi al Tribunale;
    2) Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico vigente), di fedeltà (art. 10 Codice Deontologico vigente); di adempimento del mandato (art. 26 comma 3 Codice Deontologico vigente) e di rinuncia al mandato (art. 32 Codice Deontologico) l’avvocato che avendo ottenuto mandato a difensore di fiducia in un procedimento penale, senza giustificato motivo non presenzia alle udienze (nella specie, tre) e non rinuncia correttamente al mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 60 del 20 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI NOVE MESI

  • La mancata restituzione della documentazione al cliente e l’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti

    Vìola i propri doveri l’avvocato che a seguito di revoca del mandato e nonostante esplicita richiesta non consegni al cliente tutta la documentazione, non fornisce nota dettagliata delle prestazioni eseguite relative ad una fattura emessa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Stella), decisione n. 62 del 16 luglio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • La violazione dell’accordo sui compensi è deontologicamente rilevante

    Vìola l’art. 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) del Codice Deontologico l’avvocato che chiede al cliente, a titolo di compenso per l’attività professionale relativa alla instaurazione di un giudizio civile, una somma superiore a quella convenuta nel preventivo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Atti), decisione n. 63 del 3 ottobre 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale e le mancate o false informazioni al cliente

    Viola gli artt. 9, 12, 26, 27 e 33 l’avvocato che deposita tardivamente un ricorso al TAR e poi tace l’esito negativo, affermando anzi di avere proposto appello nei confronti di tale sentenza e che il Consiglio di Stato aveva rimesso le parti dinanzi al TAR, in accoglimento dell’impugnazione; per avere poi asserito che il TAR aveva accolto l’originario ricorso e consegnato due pagine di un dispositivo di accoglimento di un ricorso avente un diverso oggetto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Borghesi), decisione n. 75 del 14 ottobre 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • La rilevanza deontologica di frasi a contenuto denigratorio e razzista pubblicate sui social

    Vìola gli artt.5, 20 e 56 del Codice Deontologico Forense all’epoca dei fatti (fatti che risultano ancora oggi deontologicamente rilevanti ai sensi degli articoli 9 e 63 del Codice Deontologico oggi vigente) l’avvocato che utilizza frasi a contenuto denigratorio e razzista, lesive della dignità e del decoro della categoria e per averle pubblicate altresì su Facebook.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Peracino), decisione n. 82 del 18 settembre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Il concorso nel confezionamento di documenti falsi

    Vìola i doveri di cui agli artt. 1 comma 1, 6 comma 2, 9 e 50 del Codice Deontologico l’avvocato che collabora alla predisposizione di un documento attestante falsamente fatti utili al suo assistito al fine di utilizzarlo per fargli conseguire benefici altrimenti valutabili ed utilizza tale documento nel procedimento penale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pastorelli), decisione n. 84 dell’11 settembre 2019

    Sanzione: CENSURA