Tag: cdf (nuovo) art. 9

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti e l’inadempimento al mandato nonché al connesso dovere di informazione e di restituzione dei documenti

    1) vìola l’art. 26, 3 comma del nuovo Codice Deontologico (già art. 38 del Codice Deontologico previgente) e l’art. 27 del nuovo Codice Deontologico (già art. 38 e 40 del Codice Deontologico previgente), l’avvocato che non compie gli atti inerenti il ricevuto mandato, per non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi del proprio assistito e per non aver informato il proprio assistito, quando richiesto, sullo svolgimento del mandato affidatogli;
    2) vìola l’art. 33 del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 42 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che non restituisce alla parte, nonostante ripetute richieste dello stesso anche formalizzate a mezzo del suo successivo difensore, la documentazione da questo ricevuta per l’espletamento del mandato;
    3) vìola gli artt. 16, 1 comma, e 29, 3 comma, del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 15 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che non emette il documento fiscale relativo al pagamento di un acconto ricevuto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Zauli), decisione n. 6 del 16 febbraio 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti e l’inadempimento al mandato nonché al connesso dovere di informazione

    Vìola gli art. 6, 7, 8, 15, e 40 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che non emette il documento fiscale relativo al fondo spese ricevuto dal cliente (o per averlo emesso a distanza di molto tempo dall’incasso) che non esegue con la diligenza e la sollecitudine richiesta l’incarico conferitogli, omettendo inoltre, e nonostante fosse stato variamente sollecitato, di informare il cliente circa lo stato di avanzamento della pratica.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Borghesi), decisione n. 21 del 19 marzo 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • Vietato registrare una conversazione telefonica con un collega, senza il preventivo consenso o all’insaputa di questi

    Viola i doveri di correttezza, lealtà, dignità e decoro di cui all’art. 5 CD previgente (art. 9 CDF) e art. 22 CD previgente (art. 38 CDF), l’avvocato che registra a insaputa di un collega e senza averne comunque acquisito il consenso, le conversazioni intercorse con il medesimo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 63 del 8 ottobre 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO

    NOTA:
    Per l’estensione del divieto in parola all’ipotesi di telefonata in viva voce alla presenza di terzi, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Vìola gli artt. 5 e 59 del previgente Codice Deontologico (oggi art. 9, comma 2 e art. 63 comma 1 CDF) l’avvocato che omette di adempiere al pagamento di spese condominiali e canoni di locazione (nella specie, per oltre € 10.000,00) e non adempie alla obbligazione di pagamento derivante dalla compravendita di una autovettura ed altre obbligazioni per il rimborso delle spese di studio di sua competenza.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Vecchi), decisione n. 25 del 12 marzo 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • La responsabilità disciplinare per inadempimento al mandato professionale

    Vìola i doveri di cui agli artt. 9, 10, 12 e 26 CDF l’avvocato che, dopo aver interposto appello avverso la sentenza del Tribunale penale non pone in essere quanto necessario per poter fare eseguire al proprio assistito possibili misure alternative alla detenzione, con gravissime conseguenze per il suo assistito e per aver falsamente rappresentato al proprio assistito di aver posto in essere rimedi non conferenti e di non averli neppure posti in essere.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 31 del 28 maggio 2018

    Sanzione: CENSURA

  • La violazione degli obblighi deontologici nei rapporti economici con il cliente

    A) Vìola l’art. 9 CDF l’avvocato che trattiene indebitamente somme che dovevano essere restituite all’assistito, nonché l’art. 30 comma 1 e 2 CDF, per non avere gestito con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita e non avere mai specificato quale parte di dette somme a lui consegnate fosse destinata alla definizione del rapporto debitorio dell’assistito;
    B) Vìola l’art. 29 comma 2 CDF, l’avvocato che non tiene la contabilità o quantomeno non rende alla parte assistita una nota dettagliata delle spese sostenute oltre che degli acconti ricevuti e per avere di fatto condizionato la restituzione della somma a lui consegnate alla presenza di “fondi” nel proprio conto corrente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Ricci), decisione n. 27 del 19 aprile 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI OTTO MESI

  • L’invito della controparte senza avvocato nel proprio studio deve contenere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

    Viola gli artt. 5, 6 e 48 canone I CD previgente (artt. 9 e 65, comma 2, CDF) l’avvocato che convoca presso il proprio studio le controparti, al fine di far loro sottoscrivere un riconoscimento di debito a favore del proprio cliente, omettendo di avvisarle della facoltà di essere accompagnate da un legale di fiducia.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spiotta), decisione n. 26 del 20 marzo 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • L’inadempimento al mandato e le false informazioni al cliente

    Vìola gli artt. 5, 6. 38 e 40 CD previgente (artt. 9, 26 comma 3 e 27 CDF) l’avvocato che non procede al deposito del ricorso introduttivo di un giudizio, per il quale ha ricevuto mandato, avendo invece comunicato al cliente di avervi provveduto e comunica altresì che, a seguito di esso, sarebbe stata fissata udienza, poi rinviata per difetto di notifica (circostanze queste contrarie al vero).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 34 del 19 aprile 2018

    Sanzione: CENSURA

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi

    Viola gli artt. 5 e 15 CD previgente (art. 29 comma 3 CDF) l’avvocato che non emette il prescritto documento fiscale per ogni somma ricevuta.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Arnò), decisione n. 39 del 26 giugno 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola i doveri di lealtà, correttezza e diligenza di cui agli artt. 6 e 8 CD previgente (art. 9 e 12 CDF), di puntualità e diligenza nella gestione del danaro altrui, art. 41 CD previgente (art. 30 CDF) l’avvocato che direttamente incassa e indebitamente trattiene l’importo spettante al cliente, relativo al risarcimento del danno conseguente ad un sinistro, senza informare il cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Amaduzzi), decisione n. 57 del 24 settembre 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI