Tag: cdf (nuovo) art. 9

  • La responsabilità disciplinare per inadempimento al mandato professionale

    Vìola i doveri di cui agli artt. 9, 10, 12 e 26 CDF l’avvocato che, dopo aver interposto appello avverso la sentenza del Tribunale penale non pone in essere quanto necessario per poter fare eseguire al proprio assistito possibili misure alternative alla detenzione, con gravissime conseguenze per il suo assistito e per aver falsamente rappresentato al proprio assistito di aver posto in essere rimedi non conferenti e di non averli neppure posti in essere.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 31 del 28 maggio 2018

    Sanzione: CENSURA

  • La violazione degli obblighi deontologici nei rapporti economici con il cliente

    A) Vìola l’art. 9 CDFArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → l’avvocato che trattiene indebitamente somme che dovevano essere restituite all’assistito, nonché l’art. 30 comma 1 e 2 CDF, per non avere gestito con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita e non avere mai specificato quale parte di dette somme a lui consegnate fosse destinata alla definizione del rapporto debitorio dell’assistito;
    B) Vìola l’art. 29 comma 2 CDF, l’avvocato che non tiene la contabilità o quantomeno non rende alla parte assistita una nota dettagliata delle spese sostenute oltre che degli acconti ricevuti e per avere di fatto condizionato la restituzione della somma a lui consegnate alla presenza di “fondi” nel proprio conto corrente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Ricci), decisione n. 27 del 19 aprile 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI OTTO MESI

  • L’invito della controparte senza avvocato nel proprio studio deve contenere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

    Viola gli artt. 5, 6 e 48 canone I CD previgente (artt. 9 e 65, comma 2, CDF) l’avvocato che convoca presso il proprio studio le controparti, al fine di far loro sottoscrivere un riconoscimento di debito a favore del proprio cliente, omettendo di avvisarle della facoltà di essere accompagnate da un legale di fiducia.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spiotta), decisione n. 26 del 20 marzo 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • L’inadempimento al mandato e le false informazioni al cliente

    Vìola gli artt. 5, 6. 38 e 40 CD previgente (artt. 9, 26 comma 3 e 27 CDF) l’avvocato che non procede al deposito del ricorso introduttivo di un giudizio, per il quale ha ricevuto mandato, avendo invece comunicato al cliente di avervi provveduto e comunica altresì che, a seguito di esso, sarebbe stata fissata udienza, poi rinviata per difetto di notifica (circostanze queste contrarie al vero).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 34 del 19 aprile 2018

    Sanzione: CENSURA

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi

    Viola gli artt. 5 e 15 CD previgente (art. 29 comma 3 CDF) l’avvocato che non emette il prescritto documento fiscale per ogni somma ricevuta.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Arnò), decisione n. 39 del 26 giugno 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola i doveri di lealtà, correttezza e diligenza di cui agli artt. 6 e 8 CD previgente (art. 9 e 12 CDF), di puntualità e diligenza nella gestione del danaro altrui, art. 41 CD previgente (art. 30 CDFArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo →) l’avvocato che direttamente incassa e indebitamente trattiene l’importo spettante al cliente, relativo al risarcimento del danno conseguente ad un sinistro, senza informare il cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Amaduzzi), decisione n. 57 del 24 settembre 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Vìola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, l’avvocato che trattiene oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente (nella specie, trattavasi dell’importo ricevuto a titolo del risarcimento del danno).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Amaduzzi), decisione n. 70 del 24 settembre 2018

    Sanzione: RADIAZIONE

  • Estorsione a sfondo sessuale: radiazione per l’avvocato che minacci la cliente di diffondere sue foto osè

    Merita la radiazione l’avvocato che nell’esplicazione -perlomeno iniziale- di un asserito incarico professionale costringe la propria assistita a versargli una ingente somma di denaro (nella specie, € 200.000,00) con la minaccia di diffondere fotografie che la ritraevano nuda.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Chierici, rel. Donelli), decisione n. 76 del 9 novembre 2018

    Sanzione: RADIAZIONE

  • Arbitrato e conflitto di interessi con una o entrambe le parti

    Vìola gli artt. 9, 10, 24, 61 e 68 CDF l’avvocato che assiste e difende più soggetti in aperto o potenziale conflitto di interessi tra esse, ovvero che svolge la funzione di arbitro in un procedimento tra un ex cliente ed una parte ancora assistita dal collega di studio.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 86 del 17 dicembre 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Vìola gli artt. 9, 10, 12, 26 n. 3 e 27 n. 6 CDF (essendo venuto meno al dovere di lealtà, correttezza, diligenza e fedeltà) l’avvocato che omette, senza giustificato motivo, di adempiere al mandato professionale, venendo altresì meno all’obbligo di informazione al cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pastorelli), decisione n. 90 del 26 novembre 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI