Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in stato d’ebbrezza, dia in escandescenze e quindi insulti e minacci di morte gli agenti di forza pubblica intervenuti sul luogo del fatto (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed oltraggio avendo rivolto ai militari le seguenti frasi: “vi ammazzo tutti, vi spacco la faccia, questa me la pagate, ve ne pentirete”).
Tag: cdf (nuovo) art. 9
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Contraffazione di provvedimento giurisdizionale — Grave violazione dei doveri di probità, fedeltà, diligenza e verità — Congruità della sospensione dall’esercizio della professione
La creazione materiale di un titolo giudiziario falso (nella specie, la contraffazione integrale di una sentenza del Giudice di Pace) e la sua consegna al cliente, in uno con la simulazione dell’avvenuta proposizione del ricorso e del suo accoglimento, si pone irrimediabilmente in contrasto con la funzione di salvaguardia dei diritti e con il principio di affidamento e inviolabilità della difesa, violando non solo i principi basilari del rapporto fiduciario con il cliente, ma costituendo un vulnus al ruolo dell’avvocato verso la collettività, che deve confidare nella correttezza di tutti gli operatori di giustizia (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF, tenendo conto della resipiscenza dell’incolpato, della riparazione patrimoniale e dell’assenza di precedenti disciplinari, ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un anno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025
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Obbligo di informazione dell’avvocato sull’andamento del procedimento
Grava sull’avvocato l’obbligo di informare il cliente sull’andamento e sullo stato del procedimento, compresa la fase di merito, anche qualora ritenga che vi sia stata cessazione della materia del contendere per spontaneo adempimento della parte all’ordine amministrativo impugnato. Tale obbligo persiste finché l’avvocato risulti difensore costituito e sussiste altresì in relazione alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative al mancato pagamento del contributo unificato. La violazione dell’obbligo informativo integra la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e diligenza e del dovere di informazione previsto dal codice deontologico.
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Principio di correlazione tra accusa e decisione nel procedimento disciplinare forense
Nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, bensì che siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.
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Inapplicabilità del principio di stretta tipicità dell’illecito penale alla materia disciplinare forense e norma di chiusura dell’art. 9 CDF
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense — governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c. 3, 17 c. 1 e 51 c. 1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c. 2, 20 e 21 del C.D.) — è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, Cass. SS.UU. 2 maggio 2025 n. 11519; CNF 10 marzo 2025 n. 64; Cass. SS.UU. 7 novembre 2024 n. 28705. -
Illecito disciplinare atipico ex art. 9 cdf e potere discrezionale del giudicante nella determinazione della sanzione
In caso di illecito disciplinare a forma libera ex art. 9 CDF, ovvero non rientrante tra le ipotesi tipizzate nei titoli II, III, IV, V e VI del Codice deontologico forense, spetta al giudicante determinare discrezionalmente la relativa sanzione, tenendo conto del grado di offensività della condotta ritenuta lesiva e del suo disvalore deontologico. In presenza di un capo di incolpazione che contesti sia un illecito atipico (art. 9 CDF) sia un illecito tipizzato (nella specie, art. 50 CDF), il riferimento a una sanzione “edittale” risulta improprio con riguardo alla violazione atipica, priva di sanzione predeterminata e sanzionabile in modo discrezionale ai sensi dell’art. 20 CDF.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025
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Autonomia dei procedimenti disciplinari tra loro e irrilevanza, nel procedimento in corso, della sopravvenuta assoluzione penale relativa a diverso procedimento disciplinare già definito
Qualora nei confronti del medesimo avvocato siano stati aperti più procedimenti disciplinari per condotte diverse e differenti illeciti deontologici, ciascun procedimento è autonomo e indipendente. La sopravvenuta sentenza assolutoria pronunciata nel processo penale corrispondente ad un diverso procedimento disciplinare, già definito con decisione divenuta irrevocabile, non è deducibile nel procedimento disciplinare pendente, in quanto — ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 55, comma 1, lett. a), L. 247/2012 — il rimedio esperibile è quello della riapertura del procedimento disciplinare, per la quale «è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso» (art. 55, comma 3, L. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025
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Sulla rilevanza disciplinare dell’autocertificazione falsa
Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che sottoscriva una inveritiera autocertificazione ex art. 76 DPR n. 445/2000 (nella specie, falsa attestazione circa l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti disciplinari nel quinquennio antecedente), e ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta stessa (art. 483 c.p.), nonché dal fatto che il modulo di dichiarazione, mancante della sola sottoscrizione, fosse precompilato da terzi (ufficio destinatario, propri collaboratori, ecc.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 274 del 6 ottobre 2025
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La formazione di falsi atti giudiziari costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà
Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 c.d.f.) e fiducia (art. 11 c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 273 del 24 settembre 2025
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La rilevanza (anche) deontologica del coinvolgimento dell’avvocato in reati di bancarotta
Costituisce grave (ancorché atipico) illecito disciplinare, financo punibile con la sanzione massima della radiazione, il comportamento dell’avvocato che sia coinvolto in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla commissione dei plurimi reati di bancarotta, in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e dignità (art. 9 cdf) e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso. In particolare, il termine di prescrizione di dette condotte decorre dal momento in cui detti comportamenti cessano comunque di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli e, al più tardi, fino alla data di dichiarazione del fallimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025