Costituisce illecito disciplinare, in violazione dell’art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →, l’indebita ritenzione di somme da parte dell’avvocato in difetto di espressa e necessaria pattuizione. In particolare, integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che trattenga indebitamente la somma ricavata dalla vendita forzata di un’autovettura pur in presenza di un credito nei confronti del cliente ed in costanza di rapporto con quest’ultima, qualora, come nella specie, non risulti che il professionista abbia mai chiesto o comunque ottenuto l’autorizzazione a trattenere le somme spettanti al cliente (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 16 ottobre 2009).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 16 Ottobre 2009 (sospensione)