L’espressione «arcane motivazioni», utilizzata in un atto processuale dal difensore per spiegare i ripetuti rinvii della discussione richiesti dal Collega che lo abbia preceduto nella difesa in giudizio della medesima parte, deve ritenersi particolarmente pesante, in quanto diretta a sollevare dubbi sul comportamento processuale del professionista, superando i limiti della continenza alla quale l’avvocato è tenuto specie nei rapporti con i colleghi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109