L’art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → (dovere di lealtà e correttezza) non è limitato alla sola attività di assistenza o difesa in giudizio ma si riferisce all’intera attività professionale, in tutte le sue manifestazioni, impegnando l’avvocato ad assolvere la propria alta funzione nel rispetto delle regole di diritto e di comportamento.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Ferina), sentenza del 15 marzo 2013, n. 38
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 15 Marzo 2013 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Acqui Terme, delibera del 26 Novembre 2009 (censura)