L’introduzione in giudizio di prove false

Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e verità (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 14 c.d.f.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →) l’avvocato che introduca intenzionalmente nel processo prove false (Nel caso di specie, all’incolpato veniva contestato di aver ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sulla scorta di “una falsa attestazione di debito” sottoscritta con la firma di un ex cliente moroso, che nel corso del giudizio di opposizione il CTU aveva dichiarato apocrifa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 06 Giugno 2013 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 19 Dicembre 2011 (sospensione)