Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli artt. 5 co.1 e 20 del codice deontologico forense, il professionista che, durante l’udienza, privi la collega del dovuto titolo di Avvocato (qualificandola semplicemente «signora») ed usi verso la stessa espressioni sconvenienti ed offensive, idonee ad incidere negativamente sulla dignità e sul prestigio dell’avvocato stesso e della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 15 novembre 2004).
Tag: cdf (nuovo) art. 52
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli artt. 5 co.1 e 20 del codice deontologico forense, il professionista che, durante l’udienza, privi la collega del dovuto titolo di Avvocato (qualificandola semplicemente «signora») ed usi verso la stessa espressioni sconvenienti ed offensive, idonee ad incidere negativamente sulla dignità e sul prestigio dell’avvocato stesso e della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 15 dicembre 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive.
Atteso che la “sconvenienza” (intesa come uso di un lessico rozzo o volgare) e la “offensività” (intesa come intenzionale lesione dell’onore e decoro altrui) delle espressioni usate dal difensore nell’esercizio del diritto a svolgere la difesa giudiziale, deve essere valutata con riguardo al complessivo significato ed allo scopo dello scritto, specie per gli atti impugnatori che hanno l’ovvia funzione di criticare una precedente decisione giudiziaria, deve ritenersi che le espressioni usate dal professionista nei confronti del magistrato non sono idonee ad integrare l’illecito ex art. 20 c.d.f. qualora, lette nel contesto generale dell’atto di impugnazione, costituiscano certamente critica severa al provvedimento del magistrato ed una vivace sollecitazione ad una più penetrante attenzione dei giudici di appello, ma non possano ritenersi esorbitanti dalle esigenze di difesa dell’appellante, rispondendo piuttosto al bisogno di rappresentare, con la maggiore efficacia possibile, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 8 aprile 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico
aPone in essere in comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione dell’art. 20 c.d.f., il professionista che, durante una verbalizzazione, si rivolga ad una collega usando un linguaggio sconveniente ed offensivo, non costituendo il contenuto provocatorio degli scritti provenienti dalla controparte scriminante del comportamento censurato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 13 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 18 dicembre 2006, n. 176
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli artt. 5 co.1, 6 co.1, 20 co.1, 29 e 53 co.1 c.d.f., il professionista che utilizzi espressioni sconvenienti ed offensive, dirette consapevolmente ad insinuare, nei confronti dei colleghi, la esistenza di condotte illecite e, nei confronti del giudice, la violazione del fondamentale dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 maggio 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
L’uso di espressioni oggettivamente offensive verso il collega avversario non è giustificabile dal fatto di aver reagito ad una eventuale aggressione processuale ricevuta, atteso che l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. invocata non trova applicazione in materia deontologica (il CNF, nella specie, attesa la condotta del collega avversario, che aveva indirizzato all’incolpato una serie di iniziative giudiziarie a carattere dilatorio e pretestuoso, ha ritenuto che tale aspetto fosse idoneo ad attenuare, da un punto di vista oggettivo, il “vulnus” e, da un punto di vista soggettivo, la volontà, così riducendo la sanzione della censura in quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 9 giugno 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Esclusione
Posto che l’attribuire alla controparte la prospettazione di circostanze false costituisce una evidente manifestazione della dialettica processuale, che ha il limite del divieto di espressioni sconvenienti od offensive (art. 89 c.p.c.) autonomamente valutabile in sede disciplinare, devono ritenersi non lesive della dignità e del decoro professionale le affermazioni di malafede processuale (peraltro, parola usata dall’art.96 c.p.c., ai fini della responsabilità aggravata) e di deduzione di false circostanze, rivolte alla controparte, in quanto non sconvenienti né offensive ed altresì appartenenti al diritto di difesa nell’ambito del processo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 6 aprile 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore. L’individuazione di siffatta linea di discrimine costituisce il risultato di una valutazione di merito che va condotta caso per caso. Deve ritenersi disciplinarmente rilevante l’affermazione del professionista, contenuta nel verbale di un procedimento civile, che inviti il Giudice a leggere le carte prima di emettere ordinanze inique, trattandosi di affermazione che imputa al magistrato la grave negligenza di aver assunto una decisione senza la previa valutazione degli argomenti risultanti dagli scritti difensivi, con il risultato, parimenti imputatogli, di aver danneggiato una parte (nella specie, è stata ritenuta adeguata la sanzione minima dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 88
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Va confermata la sanzione della censura irrogata al professionista che, in un proprio scritto difensivo, abbia adoperato nei confronti del giudice espressioni di natura sconveniente ed inutilmente offensive (nel caso si specie, nella memoria veniva espresso il concetto secondo cui sarebbe stato più opportuno che il giudice svolgesse un altro mestiere, se non in grado di svolgerlo con il distacco necessario). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 18 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 83
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni offensive – Illecito deontologico.
Il professionista, nell’ambito della propria attività di difesa, può e, anzi, deve esporre con vigore e calore la tesi difensiva del proprio assistito, senza mai, tuttavia, far ricorso ad un linguaggio offensivo e, comunque, non consono alla correttezza ed al decoro professionale, che deve essere sempre il riferimento costante di chi esercita l’attività forense (nella specie, le frasi usate dall’incolpato nei verbali di causa e nei suoi scritti difensivi rivestivano il carattere dell’ingiuria e dell’offesa, come tali dirette ad intaccare l’integrità morale del CTU, espressioni che il Consiglio ha ritenuto idonee ad integrare la violazione dell’art. 20 del codice deontologico, poiché assolutamente non necessarie ai mezzi ed ai fini della difesa, pertanto irrogando la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 82