Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 20 c.d.f., il professionista che, durante l’udienza, privi la collega del dovuto titolo di Avvocato (qualificandola semplicemente «signora») ed usi verso la stessa espressioni sconvenienti ed offensive, idonee ad incidere negativamente sulla dignità e sul prestigio dell’avvocato stesso e della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 15 novembre 2004).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 28 Dicembre 2006 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 15 Novembre 2004