Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 c.d.f., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte o le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 26 gennaio 2007).
Tag: cdf (nuovo) art. 52
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. Interpretazione autentica
L’interpretazione autentica della norma deontologica posta dall’art. 20 c.d.f. comporta che la “e” utilizzata debba interpretarsi nel senso linguisticamente più puro dell’atque latino, proprio a significare la possibilità di una loro ricorrenza congiunta ovvero disgiunta. La congiunzione utilizzata nella formulazione della norma, pertanto, deve essere intesa nel senso che sconvenienza ed offensività possano agire tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, sia perché le espressioni sconvenienti possono in sé contenere una potenzialità offensiva, sia perché in un corretto uso della lingua italiana potrebbe raggiungersi il fine di un alto potenziale offensivo senza che i termini utilizzati possano risultare sconvenienti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 luglio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 20 c.d.f. e art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → il professionista che nei confronti della Collega usi espressioni sconvenienti ed offensive le quali non trovino scriminante nella difesa che poteva essere esercitata negli atti difensivi che le contengono. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 30 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 209
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza.
Devono ritenersi sconvenienti ed offensive, nonché incompatibili con i doveri di correttezza e di colleganza, le espressioni utilizzate nei confronti di un collega, pur quando quest’ultimo abbia usato un tono irriguardoso verso un collega anziano e colpito da una gravissima malattia, atteso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 20 can. I c.d.f. la provocazione non potrebbe escludere l’infrazione alla regola deontologica. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 2 marzo 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati e con gli ausiliari – Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del CTU – Illecito deontologico.
Viola i doveri di dignità e decoro e va sanzionato con la misura della censura il comportamento del legale che, in pendenza di un procedimento giudiziario, invii al C.t.u. una missiva personale con la quale, contestandone l’operato al di fuori del giudizio, trascenda in espressioni offensive, apprezzamenti gratuiti e critiche professionali, in tal modo venendo altresì meno al dovere di autonomia ed indipendenza che caratterizzano l’esercizio della professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 30 marzo 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Mancanza della volontà di offendere – Insussistenza.
Devono ritenersi prive di valenza offensiva e sconveniente, e quindi oggettivamente inidonee ad integrare l’illecito deontologico poiché non violative del dovere di decoro e dignità professionale o della onorabilità del collega, le espressioni con cui l’avvocato, nel proprio atto di citazione, definisca “pretestuoso” ed “arrogante” il contegno della controparte, allorché tali espressioni possano ritenersi pertinenti alla difesa e non già all’intento o alla volontà di offendere l’altrui reputazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 15 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 138
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Carattere obiettivamente offensivo – Illecito deontologico – Sussistenza.
Il carattere obbiettivamente offensivo dell’espressione usata dal professionista nell’ambito di uno scritto difensivo integra, anche se non voluto, gli estremi dell’illecito disciplinare, allorché l’azione in cui si è sostanziato debba ritenersi certamente volontaria. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 15 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 136
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Mancanza prova intenzionalità offensiva – Insussistenza.
In difetto della prova dell’intenzionalità offensiva, deve ritenersi che l’utilizzo di una espressione disdicevole costituisca semplice esclamazione intercalare, di sicuro cattivo gusto ma non direzionalmente rivolta alla collega, con conseguente esclusione dell’illecito disciplinare derivante dalla violazione del divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’INNELLA), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 130
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
L’avvocato che attribuisca in una nota difensiva ai colleghi avversari l’intento di attuare una strategia finalizzata a frodare le ragioni del proprio cliente pone in essere una condotta che assume un innegabile significato offensivo, in quanto, attribuendo agli stessi un pur eventuale contegno diretto a un fine illecito, implica un giudizio negativo sulla loro correttezza professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 1 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 108
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Avvocato – Norme deontologiche – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza.
L’apostrofarsi, con susseguente aggressione fisica, in affollata udienza civile, in presenza del magistrato, di colleghi e parti private, ad alta voce, e con epiteti offensivi, risulta comportamento certamente trasgressivo dei doveri di dignità e decoro cui devono ispirarsi gli avvocati nell’esercizio della loro professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 31 ottobre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73