Secondo la consolidata giurisprudenza del CNF, pone in essere una condotta deontologicamente rilevante il professionista che usi espressioni offensive e sprezzanti nei confronti del collega di controparte. L’avvocato, infatti, deve elevarsi al di sopra del processo, al quale deve offrire un contributo tecnico per la soluzione in diritto, moderando la passione entro i limiti invalicabili dell’educazione e del rispetto della personalità del collega. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) .
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Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Esercizio della difesa in proprio – Aggravante
Il difensore che si avvalga della facoltà di difendersi in proprio assume un compito particolarmente delicato e gravoso, che mette necessariamente a dura prova il senso della misura, lo spiccato equilibrio, il sereno distacco, la pacatezza e la freddezza nelle scelte e nei comportamenti che devono caratterizzare il ruolo del difensore. In tal caso, pertanto, lungi dal costituire un’attenuante né tanto meno un’esimente, il fatto di difendersi in proprio costituisce semmai un’aggravante, poiché chi opera tale difficile e sia pur legittima scelta deve conoscere la grande responsabilità che in tal modo assume. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 26 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza
Ai sensi dell’art. 20 c.d.f., la provocazione non esclude l’infrazione della regola deontologica che vieta l’uso di espressioni sconvenienti e offensive da parte dell’avvocato nell’esercizio della propria attività professionale nei confronti dei colleghi, dei magistrati, delle controparti e dei terzi in genere. Nei rapporti con i magistrati, in particolare, e in special modo rispetto ai loro provvedimenti, al difensore è riconosciuto il più ampio e completo diritto di critica nell’interesse dei propri assistiti, nei confronti dei quali si configura un vero e proprio dovere deontologicamente riconosciuto e sanzionato. Siffatto diritto/dovere di critica dell’avvocato verso il magistrato, peraltro, deve essere sempre esercitato nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale, e mai può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione giudicante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 26 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico
Il professionista, benché pienamente libero di esprimere il proprio pensiero manifestandolo con fermezza sia negli scritti sia negli interventi difensivi, non deve minimamente intaccare la dignità e la professionalità del collega di controparte. Pone pertanto in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che abbia sottoscritto un atto formato dal proprio cliente contenente l’accusa, nei confronti dei colleghi di controparte, di avere assunto un comportamento esplicitamente configurato come concorso in un presunto reato di falso, trattandosi di affermazioni che, non avendo alcuna relazione con l’esercizio del diritto di difesa, integrano l’illecito che la norma deontologica (art.20) configura allorquando, come nella specie, viene fatto uso di espressioni sconvenienti o offensive, in sintonia con quanto previsto dall’art. 88 c.p.c. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 25 maggio 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. EQUIZZI), sentenza del 15 aprile 2008, n. 12
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Insussistenza.
Non pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nell proprie deduzioni difensive, asserisca che «(…) il legale avversario ignora poi completamente (o finge di ignorare) la legislazione vigente», trattandosi di una frase che corrisponde ad un modello retorico ricorrente, con cui si intende sottolineare non già l’ignoranza altrui, quanto l’evidente fallacia dell’argomento difensivo sorretto dall’omessa considerazione di un aspetto decisivo, la cui ignoranza non può altro che essere finta tanto esso è evidente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 13 giugno 2005)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 5 aprile 2008, n. 9
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive e sprezzanti nei confronti del collega avversario, poste in essere in modo gratuito ed arbitrario. (il CNF, nella specie, ha ritenuto di ravvisare l’elemento soggettivo dell’animus iniurandi nel fatto che l’incolpato, lungi dal manifestare il proprio pensiero limitandosi all’uso, in un atto difensivo, di espressioni forti e caratterizzate da una certa attinenza con l’oggetto della controversia, ha deliberatamente e gratuitamente leso l’onore, il decoro e la dignità professionale della classe forense e del collega avversario pronunziando nei confronti di quest’ultimo la frase «Non dica stupidaggini», relativa a quanto il contraddittore affermava nella elaborazione della sua linea di difesa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Chieti, 31 ottobre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 278
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
E’ contrario ai doveri di correttezza, probità e riservatezza ai quali deve essere improntato il comportamento del professionista forense il comportamento dell’avvocato che, nel contesto di una missiva peraltro resa pubblica, utilizzi nei confronti del destinatario (nella specie, l’amministratore di condominio) frasi gratuitamente offensive e sconvenienti, esprimendo un giudizio gravemente negativo sulle sue qualità personali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Palermo, 12 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 273
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
L’utilizzo nelle frasi e negli scritti difensivi di espressioni offensive che, eccedendo i limiti della critica anche aspra, non siano giustificate da esigenze di difesa, costituisce illecito disciplinare correttamente sanzionato con l’avvertimento, atteso che chi esercita la professione forense è tenuto, nello svolgimento del mandato difensivo, ad attenersi sempre ai principi di lealtà e correttezza, i quali rappresentano il patrimonio etico della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Nola, 27 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 238
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di terzi. (Nella specie è stata confermata la azione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 24 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 192
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i magistrati – Rapporti con i colleghi di controparte – Espressioni convenienti ed offensive in scritti difensivi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in scritti difensivi usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del giudice e del collega di controparte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Melfi, 13 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MORGESE), sentenza del 19 ottobre 2007, n. 148