L’uso di espressioni oggettivamente offensive verso il collega avversario non è giustificabile dal fatto di aver reagito ad una eventuale aggressione processuale ricevuta, atteso che l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. invocata non trova applicazione in materia deontologica (il CNF, nella specie, attesa la condotta del collega avversario, che aveva indirizzato all’incolpato una serie di iniziative giudiziarie a carattere dilatorio e pretestuoso, ha ritenuto che tale aspetto fosse idoneo ad attenuare, da un punto di vista oggettivo, il “vulnus” e, da un punto di vista soggettivo, la volontà, così riducendo la sanzione della censura in quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 9 giugno 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Esclusione
Posto che l’attribuire alla controparte la prospettazione di circostanze false costituisce una evidente manifestazione della dialettica processuale, che ha il limite del divieto di espressioni sconvenienti od offensive (art. 89 c.p.c.) autonomamente valutabile in sede disciplinare, devono ritenersi non lesive della dignità e del decoro professionale le affermazioni di malafede processuale (peraltro, parola usata dall’art.96 c.p.c., ai fini della responsabilità aggravata) e di deduzione di false circostanze, rivolte alla controparte, in quanto non sconvenienti né offensive ed altresì appartenenti al diritto di difesa nell’ambito del processo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 6 aprile 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore. L’individuazione di siffatta linea di discrimine costituisce il risultato di una valutazione di merito che va condotta caso per caso. Deve ritenersi disciplinarmente rilevante l’affermazione del professionista, contenuta nel verbale di un procedimento civile, che inviti il Giudice a leggere le carte prima di emettere ordinanze inique, trattandosi di affermazione che imputa al magistrato la grave negligenza di aver assunto una decisione senza la previa valutazione degli argomenti risultanti dagli scritti difensivi, con il risultato, parimenti imputatogli, di aver danneggiato una parte (nella specie, è stata ritenuta adeguata la sanzione minima dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 88
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Va confermata la sanzione della censura irrogata al professionista che, in un proprio scritto difensivo, abbia adoperato nei confronti del giudice espressioni di natura sconveniente ed inutilmente offensive (nel caso si specie, nella memoria veniva espresso il concetto secondo cui sarebbe stato più opportuno che il giudice svolgesse un altro mestiere, se non in grado di svolgerlo con il distacco necessario). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 18 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 83
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni offensive – Illecito deontologico.
Il professionista, nell’ambito della propria attività di difesa, può e, anzi, deve esporre con vigore e calore la tesi difensiva del proprio assistito, senza mai, tuttavia, far ricorso ad un linguaggio offensivo e, comunque, non consono alla correttezza ed al decoro professionale, che deve essere sempre il riferimento costante di chi esercita l’attività forense (nella specie, le frasi usate dall’incolpato nei verbali di causa e nei suoi scritti difensivi rivestivano il carattere dell’ingiuria e dell’offesa, come tali dirette ad intaccare l’integrità morale del CTU, espressioni che il Consiglio ha ritenuto idonee ad integrare la violazione dell’art. 20 c.d.f., poiché assolutamente non necessarie ai mezzi ed ai fini della difesa, pertanto irrogando la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 82
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
Il professionista, nell’ambito della propria attività difensiva, pur potendo esporre con vigore e calore la tesi difensiva nell’interesse del proprio assistito, non deve mai fare ricorso ad un linguaggio atto ad offendere e, comunque, non consono alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che impone l’esercizio della professione forense, dovendo le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale trovare un limite nella intangibilità della persona del contraddittore.
Il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive ex art. 20 c.d.f. sussiste non soltanto nei confronti nel Collega avversario, ma anche nei confronti delle controparti (nella specie, è stata confermata la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 22 ottobre 2004).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 76
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Il comportamento dell’avvocato che, nei confronti del collega, usi nei propri scritti espressioni sconvenienti ed offensive ha indubbia rilevanza deontologica, sotto il profilo della violazione dell’art. 20 c.d.f., piuttosto che quella dell’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, come ritenuto in prime cure, ben potendo il C.N.F., quale giudice di merito, emendare la motivazione resa dal C.o.A. locale e dare diversa qualificazione alla violazione contestata. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 26
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Espressioni offensive verso collega – Richiesta di compensi per attività non svolta – Richiesta di compensi eccessivi – Istanze di ricusazione fatte a soli fini dilatori – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive verso il collega di controparte, richieda compensi eccessivi e per attività non svolta, proponga a soli fini dilatori numerose istanze di ricusazione verso il giudice. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 20 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 145
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Espressioni offensive – Prefazione ad un libro – Giudizio di inattendibilità di una decisione giudiziaria – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nella prefazione di un libro esprima un giudizio di inattendibilità di una soluzione giudiziaria, offendendo la reputazione del magistrato che aveva condotto il processo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DANOVI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 132
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con la controparte – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, avulse da ogni esigenza difensiva, usi espressioni sconvenienti ed offensive in atti di causa. Infatti, le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono disciplinarmente rilevanti anche quando sono la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui e l’eventuale provocazione o reciprocità delle offese non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento per l’avvocato che in un atto depositato in giudizio aveva usato espressioni sconvenienti nei confronti delle controparti) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 21 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 57