Ancorchè nel conflitto tra il diritto/dovere a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile, da un lato, ed il diritto della controparte al decoro e all’onore, dall’altro, debba prevalere il primo, è altrettanto vero che tale prevalenza del diritto di difesa non può ritenersi operante allorquando le espressioni offensive non siano indispensabili ai fini difensivi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 settembre 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati e con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Esimente provocazione – Irrilevanza – Risarcimento del danno in favore dell’offeso – Irrilevanza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché violativo dei doveri di correttezza e di lealtà, il professionista che – pur nella ipotesi in cui il clima di esasperata contrapposizione dialettica possa spiegare eventuali eccessi nell’uso di argomentazioni difensive – utilizzi espressioni sconvenienti ed offensive dirette consapevolmente ad insinuare, nei confronti dei Colleghi, la esistenza di condotte illecite e, nei confronti del Giudice, la violazione del fondamentale dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
L’utilizzo di espressioni oggettivamente offensive verso il collega avversario non può essere giustificata dalla reazione ad una eventuale aggressione processuale ricevuta, atteso che l’esimente di cui all’art. 599 c.p. (ritorsione e provocazione) non trova applicazione in materia deontologica.
L’avvenuto risarcimento del danno da parte dell’incolpato nei confronti del collega reiteratamente offeso ed ingiuriato si manifesta del tutto privo di rilevanza, poiché tale circostanza, in considerazione dei modi, delle forme e dell’ambiente in cui la condotta lesiva si è estrinsecata, non appare idonea ad elidere gli effetti nocivi del contegno tenuto dall’incolpato, dal quale è scaturito, in maniera irreversibile, la compromissione del prestigio e della dignità dell’intero Ordine forense. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 14 gennaio 2008) -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Fattispecie – Sussistenza.
Deve ritenersi deontologicamente rilevante il contegno del professionista che utilizzi nel proprio atto difensivo un linguaggio sconveniente ed offensivo nei confronti del collega – peraltro più giovane – e, comunque, non consono alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che deve sempre contraddistinguere colui che esercita la professione forense (nella specie, il C.N.F. ha ritenuto che l’utilizzo delle frasi offensive oggetto di censura deve ritenersi aggravato dalla circostanza che le stesse sono contenute nell’atto di citazione notificato alla parte assistita, la quale ne ha appreso il contenuto ancor prima del collega interessato dalle espressioni offensive). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 15 maggio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BASSU), sentenza del 18 maggio 2009, n. 35
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Fattispecie – Insussistenza.
La constatazione di un eccesso di reazione in taluni passaggi lessicali estranei al contenuto delle difese in senso stretto non è di per sé sufficiente per pervenire ad una conclusione sanzionatoria per il ricorrente in presenza di una ricostruzione dei fatti che non regga al successivo vaglio critico operato nella sede di gravame. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 16 maggio 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. – Violazione.
Violano il dettato dell’art. 20 c.d.f. ed arrecano disdoro alla dignità e professionalità del destinatario le espressioni usate dal professionista che manifestino un atteggiamento denigratorio e irridente tale da determinare offesa nei confronti del collega, non essendo consone alla lealtà, alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che devono sempre contraddistinguere colui che esercita la professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 16 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 18 maggio 2009, n. 30
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. – Attinenza alla difesa – Illiceità – Esclusione
Posto che il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate dall’art. 20 c.d.f. è quello della loro attinenza alla difesa, devono ritenersi giustificate le espressioni utilizzate dall’incolpata allorquando, pur oggettivamente sconvenienti ma non direttamente offensive, i fatti narrati siano pienamente pertinenti con le esigenze difensive, trattandosi – come nella specie – di episodi che hanno direttamente e casualmente preceduto il conflitto in sede giudiziaria. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 25 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 18
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la controparte e con i terzi – Espressioni offensive – Necessità difensive – Illecito deontologico – Insussistenza
Va esclusa la responsabilità professionale dell’avvocato che, senza la diretta intenzione di ledere l’onore e la reputazione delle controparti, utilizzi in una lettera redatta nel solo interesse del proprio assistito espressioni tuttavia non rivolte contro una persona ben determinata, quanto invece ad un ufficio tecnico, dovendo nel caso di specie ritenersi che il professionista abbia fatto ricorso ad un’espressione forte al solo scopo di difendere il proprio cliente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 3 aprile 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. SICA), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 259
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e colleganza – Rapporti con i colleghi- Espressioni sconvenienti e offensive
Va esclusa la configurabilità dell’illecito disciplinare per violazione del rapporto di correttezza e colleganza allorché, dalla lettura dell’intero periodo nel quale sia riportata la frase asseritamente lesiva dell’integrità di un Collega, si evinca che non vi fosse nell’incolpata un animus denigratorio della professionalità e dell’integrità di quest’ultimo, e che anzi l’espressione utilizzata possa essere ben considerata come inerente all’attività difensiva perché utilizzata, forse con eccesso di zelo, per contestare la tesi avversaria. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 12 dicembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. SICA), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 246
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza
Il comportamento eventualmente disdicevole della persona coinvolta nell’illecito disciplinare realizzato dall’incolpato (nella specie, scambio di reciproche ingiurie) non influisce sulla individuazione e commisurazione della sanzione da irrogarsi, atteso che, in materia deontologica, non è applicabile l’esimente della provocazione e ritorsione prevista dall’art. 599 c.p. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 14 febbraio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di dignità, probità e decoro – Espressioni sconvenienti e offensive – Frase ingiuriosa pronunciata in incertam personam – Illecito deontologico – Sussistenza
Ancorché pronunciata “in incertam personam”, la portata sicuramente ingiuriosa e offensiva o quanto meno provocatoria della frase utilizzata dal professionista viola, se provata, sia l’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, che impone all’avvocato il rispetto dei doveri di dignità, probità e decoro, sia l’art. 20 del medesimo Codice, che vieta l’uso di espressioni sconvenienti od offensive. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 28 dicembre 2007)