Ancorché pronunciata “in incertam personam”, la portata sicuramente ingiuriosa e offensiva o quanto meno provocatoria della frase utilizzata dal professionista viola, se provata, sia l’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, che impone all’avvocato il rispetto dei doveri di dignità, probità e decoro, sia l’art. 20 del medesimo Codice, che vieta l’uso di espressioni sconvenienti od offensive. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 28 dicembre 2007)
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 29 Dicembre 2008 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 28 Dicembre 2007