Tag: cdf (nuovo) art. 52

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Limiti – Continenza – Fattispecie

    L’espressione «arcane motivazioni», utilizzata in un atto processuale dal difensore per spiegare i ripetuti rinvii della discussione richiesti dal Collega che lo abbia preceduto nella difesa in giudizio della medesima parte, deve ritenersi particolarmente pesante, in quanto diretta a sollevare dubbi sul comportamento processuale del professionista, superando i limiti della continenza alla quale l’avvocato è tenuto specie nei rapporti con i colleghi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 gennaio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109

  • Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. – Animus iniuriandi – Necessità – Termini “Menzogna” e “Vaniloquio” – Portata offensiva e sconveniente – Esclusione

    In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, il termine “menzogna”, il cui significato semantico lo rende omologo all’alterazione dei fatti, viene dalla scienza del linguaggio considerato meno popolare e meno grave di quello di “bugia”, mentre il “vaniloquio” è il discorso privo di costrutto o fondamento logico-sostanziale. A nessuna delle due espressioni può pertanto essere attribuita portata offensiva o natura sconveniente.
    Va esclusa la violazione dell’art. 20 c.d.f. per carenza del necessario elemento soggettivo dell’animus iniuriandi quando, come nella specie, non emerga alcun elemento indicativo della volontà dell’incolpato di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell’esponente, essendosi il professionista limitato alla constatazione oggettiva di un fatto non vero e di un giudizio privo di fondamento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 14 maggio 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 215

  • Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti

    La violazione dell’art. 20 c.d., che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illeicità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni.
    La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 188

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti

    Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.
    Le espressioni utilizzate dal professionista esorbitano dal diritto di critica, con conseguente inconfigurabilità della relativa scriminante, allorquando, come nella specie, l’avvocato non si limiti ad indicare, nell’ambito dell’intervista rilasciata agli organi di stampa, le ragioni per cui ritenga erronea la decisione del giudice, ma ponga in dubbio la stessa capacità del magistrato di giudicare in modo sereno e corretto, accusando l’organo giudiziario di versare in uno status soggettivo patologico e caratteriale (schizofrenia, arroganza e presunzione) tale da comprometterne la capacità di giudizio e di essere condizionato da finalità estranee al processo (giustizialismo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 28 novembre 2006).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 101

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. – Violazione.

    Violano l’art. 20 del c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato dell’avvocato della controparte, dovendo peraltro ritenersi implicito l’“animus iniuriandi” nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all’indirizzo di un altro difensore in una lettera ed in un atto difensivo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 25 settembre 2006).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 185

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 38 co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 ed art. 5 CDF – Violazione

    Coerentemente a quanto stabilito dall’art. 38 r.d.l. n. 1578/1933, il primo comma dell’art. 5 del CDF prescrive che l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata. La logica di questo assunto è evidente. Il contegno dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi ed immuni da ogni possibile giudizio di biasimo civile, etico o morale. Per questo il n. 2 del citato art. 5 assoggetta l’avvocato a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense. Non può pertanto sottrarsi ad un giudizio di indecorosità e di oggettiva aggressione all’immagine della classe forense il comportamento del professionista le cui espressioni usate verso una collega in un pubblico contesto risultino oggettivamente ed impudicamente licenziose oltre ogni limite di buona educazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 ottobre 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. MAURO), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F..

    Il professionista che, all’interno dei locali del Tribunale, si rivolga ad un collega utilizzando espressioni e modi irriguardosi ed aggressivi, non consoni alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale cui deve costantemente uniformarsi il comportamento dell’esercente la professione forense, pone in essere un contegno deontologicamente rilevante che, peraltro, in quanto tenuto nel luogo di ordinario esercizio del ministero professionale, arreca disdoro alla dignità del destinatario, travalicando il limite del decoro (nella specie, tuttavia, non attenendo la condotta della ricorrente a fatti in concreto inerenti all’esercizio del ministero professionale, il CNF ha ravvisato nella condotta dell’incolpata gli estremi della violazione non dell’art. 12 del R.D.L. n. 1578/33, ma del solo art. 38 del medesimo r.d.l., norma che impone all’avvocato, anche al di fuori del campo di esercizio dell’attività professionale in senso stretto, il dovere di mantenere una condotta improntata ai valori della dignità e del decoro e che, per quanto attiene al caso di specie, ha trovato, attuazione nell’art. 20 del Codice deontologico forense, che costituisce regola di comportamento generale cui l’avvocato è tenuto ad uniformare la propria attività e le proprie azioni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 14 febbraio 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 27 novembre 2009, n. 126

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 e 23 C.D.F.

    Pone in essere un comportamento contrario agli artt. 20 e 23 del Codice Deontologico, suscettibile di essere sanzionato con l’avvertimento, il professionista che, in una nota indirizzata a mezzo fax alla collega avversaria, insinui sia pur sottilmente che la condotta di quest’ultima possa assumere rilevanza penale anche sotto il profilo morale del concorso nel fatto asseritamente antigiuridico della controparte assistita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Saluzzo, 19 maggio 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. GRIMALDI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 116

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F.

    Nel processo civile o penale, diritti normalmente assoluti affievoliscono in ossequio alle superiori ragioni della giustizia che, di converso, costituiscono anche il limite del diritto di difesa. Benché in una disputa giudiziaria sia lecito toccare il decoro e la dignità di una persona con l’allegazione di fatti e valutazioni normalmente non consentite in una disputa di strada, è altrettanto vero che la parte, nel procedimento giudiziario, conserva inalterato il diritto al riguardo ed al rispetto formale della propria persona nella misura compatibile con le esigenze di giustizia. Supera oggettivamente un tale limite il professionista che gratuitamente usi espressioni connotate da ironia evidente e massimamente irriguardosa al di fuori di ogni esimente deontologica, così violando l’art. 20 del C.D.F. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 2 febbraio 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MAURO), sentenza del 11 novembre 2009, n. 103

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F..

    In tema di uso di frasi sconvenienti o offensive, l’art. 20 c.d.f. richiama, senza esserne condizionata, quanto disposto dall’art. 89 del c.p.c. e dall’art. 598 del c.p., che regolamentano e sanzionano, appunto, l’uso, da parte dei difensori, di espressioni sconvenienti o offensive negli scritti presentati davanti al giudice, prevedendo una sorta di scriminante, però, per le sole espressioni offensive, allorché riguardino l’oggetto della causa. Il giudice della disciplina, tuttavia, a fronte di una analitica valutazione che può fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale in ordine al carattere offensivo o meno della frase usata dall’avvocato in scritti difensivi ed al suo effettivo rapporto con l’oggetto della causa, ha completa libertà di effettuare il pieno riesame della frase usata sotto il profilo deontologico, tenendo conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso e della potenzialità offensiva del comportamento in relazione alla sua ricaduta sul prestigio della classe forense.
    Configura illecito disciplinare l’aver qualificato “fedifrago” un soggetto estraneo al processo senza una stretta attinenza tra la frase ingiuriosa e l’oggetto della causa, atteso che ben poteva evidenziarsi la triste esperienza coniugale di uno degli attori, senza riferire dell’infedeltà del marito – qualificandolo fedifrago – e della sua relazione con la segretaria. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 aprile 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DE GIORGI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 99