In tema di frasi sconvenienti o offensive, il giudice della disciplina, indipendentemente dalla valutazione che può fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale circa il carattere offensivo o meno delle frasi usate dall’avvocato in scritti difensivi, ha completa libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni utilizzate sotto il profilo deontologico, che tiene conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso, nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio dell’intera classe forense.
In tema di espressioni offensive, va applicata in applicazione del principio della proporzionalità la più lieve sanzione disciplinare della censura in luogo della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due inflitta dal COA, qualora le espressioni disciplinarmente rilevanti, seppur contenute in atti diversi, siano scritte nel medesimo contesto e come tali idonee ad essere valutate come unica sostanziale violazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 10 novembre 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Valutazione del giudice disciplinare – Autonomia – Sanzione – Misura – Principio di proporzionalità
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico
L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.
Ai sensi dell’art. 20 c.d.f., la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica posta nella prima parte del medesimo articolo.
(Nella specie, il CNF ha ritenuto che, nel contesto della strategia difensiva scelta dagli incolpati per resistere alla domanda di modifica delle condizioni di separazione, apparisse non essenziale, oltre che soggettivamente sgradevole, il termine “amante” riferito in senso dispregiativo alla compagna del professionista ricorrente, anch’essa avvocato, al fine di mettere in luce un quadro di vita in contrasto con le giustificazioni poste a fondamento della richiesta riduzione dell’assegno di mantenimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 16 marzo 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALAZAR), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 167
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Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Provocazione – Natura esimente – Esclusione
Nel caso in cui il p.m., nel corso di un’udienza preliminare di un processo penale, inviti il ricorrente a mantenere la calma utilizzando una espressione del tutto fuori luogo quando l’avvocato intervenga per far presente al giudice gli errori in cui questo sia incorso, il professionista, pur a fronte di comportamenti senz’altro non corretti, deve dimostrare uno stile diverso e di grande dignità. La “provocazione” subita, invero, non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza mediante l’utilizzo di un’espressione sconveniente (intesa come uso di un lessico rozzo) ed offensiva (intesa come intenzionale lesione dell’onore e decoro altrui). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 febbraio 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Fattispecie
L’auspicio di morte di un magistrato affetto da noti e gravi problemi di salute, formulato ad alta voce in affollato luogo pubblico (nella specie, il corridoio del Palazzo di Giustizia) da un avvocato nell’atto di rivolgersi ad altro collega dell’offeso, costituisce indubbiamente contegno improprio non consono alla dignità ed al rispetto che deve caratterizzare, secondo l’art. 53 C.d.F.Art. 53 cod. prev. – Rapporti con i magistrati.I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civil…Leggi il testo completo →, il rapporto con i magistrati ed è idoneo altresì ad arrecare disdoro all’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 4 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 8 settembre 2011, n. 131
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti
L’avvocato, nell’ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone. A tale ampiezza dei mezzi difensivi si contrappone tuttavia, quale limite invalicabile, il divieto di assumere atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e in violazione del codice deontologico forense, che impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato.
Costituisce espressione di un colorito convincimento dell’erronea determinazione di un magistrato nei limiti del diritto di patrocinio e difesa l’uso di espressioni, sebbene colorite nella forma, al più inopportune ma certamente prive in sé di elementi offensivi, configurandosi in tal caso la scriminante del diritto di critica ai provvedimenti assunti dal giudice. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 16 febbraio 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 110
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Limiti – Continenza – Fattispecie
L’espressione «arcane motivazioni», utilizzata in un atto processuale dal difensore per spiegare i ripetuti rinvii della discussione richiesti dal Collega che lo abbia preceduto nella difesa in giudizio della medesima parte, deve ritenersi particolarmente pesante, in quanto diretta a sollevare dubbi sul comportamento processuale del professionista, superando i limiti della continenza alla quale l’avvocato è tenuto specie nei rapporti con i colleghi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
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Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. – Animus iniuriandi – Necessità – Termini “Menzogna” e “Vaniloquio” – Portata offensiva e sconveniente – Esclusione
In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, il termine “menzogna”, il cui significato semantico lo rende omologo all’alterazione dei fatti, viene dalla scienza del linguaggio considerato meno popolare e meno grave di quello di “bugia”, mentre il “vaniloquio” è il discorso privo di costrutto o fondamento logico-sostanziale. A nessuna delle due espressioni può pertanto essere attribuita portata offensiva o natura sconveniente.
Va esclusa la violazione dell’art. 20 c.d.f. per carenza del necessario elemento soggettivo dell’animus iniuriandi quando, come nella specie, non emerga alcun elemento indicativo della volontà dell’incolpato di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell’esponente, essendosi il professionista limitato alla constatazione oggettiva di un fatto non vero e di un giudizio privo di fondamento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 14 maggio 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 215
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Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti
La violazione dell’art. 20 c.d., che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illeicità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni.
La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 188
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti
Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.
Le espressioni utilizzate dal professionista esorbitano dal diritto di critica, con conseguente inconfigurabilità della relativa scriminante, allorquando, come nella specie, l’avvocato non si limiti ad indicare, nell’ambito dell’intervista rilasciata agli organi di stampa, le ragioni per cui ritenga erronea la decisione del giudice, ma ponga in dubbio la stessa capacità del magistrato di giudicare in modo sereno e corretto, accusando l’organo giudiziario di versare in uno status soggettivo patologico e caratteriale (schizofrenia, arroganza e presunzione) tale da comprometterne la capacità di giudizio e di essere condizionato da finalità estranee al processo (giustizialismo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 28 novembre 2006).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 101
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. – Violazione.
Violano l’art. 20 c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato dell’avvocato della controparte, dovendo peraltro ritenersi implicito l’“animus iniuriandi” nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all’indirizzo di un altro difensore in una lettera ed in un atto difensivo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 25 settembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 185