Costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione dell’art. 50 cdf, utilizzi -fuori o dentro il processo- un documento che sappia essere falso, in violazione dei principi di dignità e decoro propri della classe forense e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso (Nel caso di specie, trattavasi di documento consegnato dal Cliente all’Avvocato e da questo fatto valere nelle trattative stragiudiziali con l’assicurazione al fine di ottenere il risarcimento del danno ancorché conscio che non riguardasse il sinistro).
Tag: cdf (nuovo) art. 50
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Il divieto di utilizzare documentazione falsa non riguarda soltanto il processo in senso stretto
Il divieto di introdurre o utilizzare prove false (art. 50 cdf) non è strettamente limitato al “processo”, trovando infatti applicazione in ogni “procedimento” quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, ferma restando in ogni caso la potenziale rilevanza deontologica di condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse.
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Il dovere di verità e lealtà dell’avvocato, fuori e dentro il processo
Laddove l’avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdf, che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall’art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall’art. 88 cpc con specifico riguardo al processo.
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La falsificazione di una transazione costituisce grave illecito deontologico
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione degli artt. 9 e 50 cdf, confezioni un atto di transazione falso, spacciandolo per vero.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 421 del 15 novembre 2024
NOTA:
In senso conforme, specificamente riferita alla falsità di una transazione, cfr. CNF n. 70/2021.
Analogamente, per la falsificazione di:
— provvedimenti giudiziari (CNF n. 242/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 22/2023, CNF n. 151/2022, CNF n. 137/2021, CNF n. 182/2020, CNF n. 47/2020, CNF n. 137/2019, CNF n. 189/2017)
— atti giudiziari (CNF n. 85/2020, CNF n. 78/2020)
— relate di notifica (CNF n. 108/2024, CNF n. 99/2024, CNF n. 197/2020)
— contratti e documenti (CNF n. 230/2022, CNF n. 272/2022, CNF n. 22/2019, CNF n. 9/2019, CNF n. 148/2018, CNF n. 52/2018, CNF n. 9/2018, CNF n. 116/2016, CNF n. 44/2012)
— libri e scritture contabili (CNF n. 69/2022)
— quietanze di pagamento e modelli di pagamento F23/F24 (CNF n. 62/2021)
— procure alle liti, ancorché con il consenso o nell’interesse del cliente (CNF n. 95/2022, CNF n. 96/2021, CNF n. 59/2021, CNF n. 178/2020, CNF n. 8/2017, CNF n. 176/2012)
— titoli di credito (CNF n. 137/2018)
— carte di identità e codici fiscali (CNF n. 52/2018) -
La falsificazione di un atto di quietanza e liquidazione dell’assicurazione costituisce grave illecito deontologico
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione degli artt. 9 e 50 cdf, confezioni un atto di quietanza e liquidazione dell’assicurazione falso, spacciandolo per vero.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 422 del 15 novembre 2024
NOTA:
In senso conforme, per la falsificazione di:
— provvedimenti giudiziari (CNF n. 242/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 22/2023, CNF n. 151/2022, CNF n. 137/2021, CNF n. 182/2020, CNF n. 47/2020, CNF n. 137/2019, CNF n. 189/2017)
— atti giudiziari (CNF n. 85/2020, CNF n. 78/2020)
— relate di notifica (CNF n. 108/2024, CNF n. 99/2024, CNF n. 197/2020)
— contratti e documenti (CNF n. 421/2024, CNF n. 230/2022, CNF n. 272/2022, CNF n. 70/2021, CNF n. 22/2019, CNF n. 9/2019, CNF n. 148/2018, CNF n. 52/2018, CNF n. 9/2018, CNF n. 116/2016, CNF n. 44/2012)
— libri e scritture contabili (CNF n. 69/2022)
— quietanze di pagamento e modelli di pagamento F23/F24 (CNF n. 62/2021)
— procure alle liti, ancorché con il consenso o nell’interesse del cliente (CNF n. 95/2022, CNF n. 96/2021, CNF n. 59/2021, CNF n. 178/2020, CNF n. 8/2017, CNF n. 176/2012)
— titoli di credito (CNF n. 137/2018)
— carte di identità e codici fiscali (CNF n. 52/2018) -
La formazione e l’utilizzo di atti falsi sono illeciti permanenti
L’utilizzo in giudizio di un documento falso (nella specie, una procura alle liti con firma apocrifa) costituisce illecito di natura permanente, in quanto i suoi effetti si protraggono per tutto il tempo in cui l’incolpato si avvalga del documento stesso, sicché la cessazione della condotta coincide con la conclusione di quel giudizio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 370 del 9 ottobre 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 315/2024, CNF n. 250/2022, Cass. n. 24378/2020, CNF n. 142/2019. -
La formazione e l’utilizzo di atti falsi sono illeciti permanenti
La formazione e l’utilizzo di atti falsi da parte dell’Avvocato costituiscono illeciti di natura permanente, con la conseguenza che, ai fini del decorso della prescrizione, deve aversi riguardo alla data di cessazione della condotta stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 315 del 5 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 250/2022, Cass. n. 24378/2020, CNF n. 142/2019. -
L’autentica ed uso di procura alle liti con firma apocrifa
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente attesti l’autenticità della sottoscrizione del proprio asserito cliente, in realtà apocrifa, a nulla rilevando che l’avvocato stesso sia stato l’autore dell’apocrifo ovvero che si sia avvalso di un atto sempre apocrifo omettendo di accertare l’identità della persona che risultava aver rilasciato il mandato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Gagliano), sentenza n. 269 del 20 giugno 2024
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L’avvocato che tace l’evento interruttivo del processo per morte/estinzione del soggetto rappresentato non vìola il dovere di verità
Il dovere di verità di cui all’art. 50 cdf, ancorché idoneo ad assumere rilievo processuale attraverso i filtri degli artt. 88 e 96 cpc, non impone all’avvocato di comunicare al giudice e alla controparte la vicenda estintiva della parte rappresentata, giacché la legge processuale gli consente di manifestare discrezionalmente quest’informazione, sia pur previa intesa con il successore del soggetto estinto. Peraltro, in tal caso il difensore non rende alcuna falsa dichiarazione (che è la condotta sanzionata dalla predetta norma deontologica), ma semmai tace un’informazione, avvalendosi però del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge di rilasciare una dichiarazione, che non è di pura scienza, ad effetti processuali per la migliore e più efficace tutela della parte assistita.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Scotti), SS.UU., sentenza n. 29812 del 19 novembre 2024
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Dovere di verità: la necessaria indicazione dei provvedimenti, anche di rigetto, già ottenuti
Costituisce violazione dell’art. 50, co. 6, cdf il comportamento dell’avvocato che, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti uno stesso fatto, ometta di indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.