Contravviene ai doveri di lealtà e correttezza ex art. 19 ncdf (già art. 6 cdf) nonché di verità ex art. 50 ncdf (già art. 14 cdf) l’avvocato che intimi atto di precetto per importi consapevolmente non dovuti (Nel caso di specie, l’intimazione si fondava su sentenza di primo grado riformata in appello. In applicazione del principio di cui in massima, i CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 243