Tag: cdf (nuovo) art. 50

  • Sospeso l’avvocato che sottace al G.E. la dichiarazione negativa del terzo pignorato

    Le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →). Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ottenere l’assegnazione della somma, ometta di dichiarare al Giudice dell’Esecuzione di aver ricevuto la dichiarazione negativa del terzo pignorato (e ciò anche a prescindere dall’asserita falsità della predetta dichiarazione stessa), così ottenendo di evitare le formalità, i provvedimenti e gli oneri anche probatori di cui all’art. 549 c.p.c.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020

  • La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti

    L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità ex art. 7 cdfArt. 7 cdf – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostitutiL’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma res…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, il sostituto aveva dichiarato il falso in udienza su istruzioni del dominus).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020

  • Sul dovere di verità dell’avvocato

    Le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →). Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ottenere l’accoglimento di una propria istanza (nella specie, l’esenzione dal termine di cui all’art. 482 c.p.c.), attribuisca a controparte comportamenti di rilievo penale pur nella consapevolezza dell’intervenuto proscioglimento, seppur con sentenza non ancora passata in giudicato e comunque taciuta al proprio giudice.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020

  • L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita

    Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al momento di assumere l’incarico, ometta di accertare l’identità del cliente e, dopo aver appreso la falsità delle generalità dallo stesso dichiarate, ometta di rinunciare tempestivamente al mandato (Nel caso di specie, l’avvocato aveva raccolto la procura alle liti e agito in giudizio per conto di un soggetto, poi risultato inesistente, peraltro senza successivamente rinunciare al mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni 1 e mesi 5).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 9 ottobre 2020

  • Violazione del dovere di verità: sanzione disciplinare aggravata per la falsificazione di firma in atti giudiziari

    La consapevole e reiterata violazione del dovere di verità (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →), attraverso la falsificazione di firme e la predisposizione di atti apparentemente ascrivibili a terzi avvocati, costituisce gravissimo illecito disciplinare che giustifica la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione (nella specie, per la durata di anni tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 85 del 24 giugno 2020

  • Decesso della parte assistita e dovere deontologico di verità

    Vìola l’art. 50 co. 5 cdf (dovere di verità) l’avvocato che omette di dichiarare, nell’atto introduttivo del giudizio, l’avvenuto decesso dell’attore, fatto suscettibile di essere assunto come presupposto di un provvedimento del Tribunale adito.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. di Francia, rel. Vecchi), decisione n. 49 del 3 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • Il concorso nel confezionamento di documenti falsi

    Vìola i doveri di cui agli art. 1 co. 1 cdfArt. 1 cdf – L’avvocatoL’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. L’avvocato, nell’es…Leggi il testo completo →, art. 6 co. 2 cdfArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo →, art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → e art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → l’avvocato che collabora alla predisposizione di un documento attestante falsamente fatti utili al suo assistito al fine di utilizzarlo per fargli conseguire benefici altrimenti valutabili ed utilizza tale documento nel procedimento penale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pastorelli), decisione n. 84 dell’11 settembre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense

    Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nella specie, l’avvocato aveva creato falsi provvedimenti giurisdizionali della Corte di Appello, che aveva consegnato al terzo pignorato e al creditore procedente ottenendo così la sospensione dell’efficacia esecutiva del pignoramento; creava altresì ulteriori provvedimenti giurisdizionali in copia conforme nonché false relazioni di notifica).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gulieri), decisione n. 1 del 22 febbraio 2016

    Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI

  • Sospensione per l’avvocato che produca documenti “nuovi” in violazione delle preclusioni processuali

    L’intenzionale violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, costituisce comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza, sanzionabile con applicazione analogica dell’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → che disciplina il ”Dovere di verità” (Nel caso di specie, l’avvocato aveva depositato in giudizio un documento solo con la comparsa conclusionale, ammettendo che la tardiva produzione documentale non era dovuta a negligenza, bensì quale vero e proprio “stratagemma per impattare ed attirare l’attenzione del giudice in modo dirompente ai fini del giudizio” in quanto tesa a “provare la falsità dei testi di controparte”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza n. 188 del 19 dicembre 2019

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 241, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 62, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188.

  • Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente

    Il dovere di fedeltà nei confronti del cliente e quello di difesa impongono all’avvocato un impegno totale a favore della parte assistita, ma l’ampiezza di tale dovere non può sconfinare nell’illecito (Nel caso di specie, l’avvocato aveva depositato in giudizio un documento solo con la comparsa conclusionale, quindi oltre i termini delle preclusioni processuali, al fine di provare l’asserita falsità di alcune deposizioni testimoniali).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza n. 188 del 19 dicembre 2019