Le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →). Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ottenere l’assegnazione della somma, ometta di dichiarare al Giudice dell’Esecuzione di aver ricevuto la dichiarazione negativa del terzo pignorato (e ciò anche a prescindere dall’asserita falsità della predetta dichiarazione stessa), così ottenendo di evitare le formalità, i provvedimenti e gli oneri anche probatori di cui all’art. 549 c.p.c.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020