Tag: cdf (nuovo) art. 50

  • L’uso consapevole di documenti falsi

    Integra condotta disciplinarmente rilevante anche l’utilizzazione di documenti apocrifi da parte dell’avvocato che pure non sia stato autore materiale del falso stesso(1). In tal caso, tuttavia, l’illiceità della condotta presuppone la consapevolezza della falsità (art. 50 cdf), con onere della relativa prova -che può essere data anche per presunzioni- a carico del giudice della deontologia, stante la natura accusatoria del procedimento disciplinare (Nella specie, trattavasi di certificati medici la cui falsità veniva accertata in sede penale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 256 del 15 settembre 2025

    NOTA
    (1) In senso conforme, per tutte, CNF n. 116/2016.

  • Uso di un documento falso: il dies a quo prescrizionale

    La prescrizione dell’azione disciplinare in materia di utilizzo di un documento falso (art. 50 cdf) decorre dalla cessazione della permanenza dell’illecito, che coincide con il momento in cui il professionista cessa di utilizzare il documento, ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza che ne accerti e dichiari la falsità.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Federici), SS.UU., ordinanza n. 32824 del 16 dicembre 2025

  • Violazione del dovere di verità e di correttezza: l’avvocato è responsabile deontologicamente se fa proprie le informazioni non veritiere ricevute dal cliente, senza un minimo controllo

    L’avvocato non è un mero nuncius del cliente sicché non può prestare fede acriticamente alle dichiarazioni o affermazioni della parte assistita, che è infatti tenuto a verificare con la diligenza necessaria a tutelare i principi di lealtà, correttezza e colleganza, giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente (Nel caso di specie, in una vicenda giudiziale matrimoniale, l’avvocato aveva prodotto alcune foto di controparte a bordo di un’auto di lusso, asserendo che fosse stata acquistata in spregio “ai numerosi tentativi di rappresentare una realtà economica differente da quella reale”, così come riferitogli dal proprio assistito, senza tuttavia peritarsi di verificare che ciò corrispondesse a realtà).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 232 del 29 agosto 2025

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 221/2017.

  • L’individuazione della sanzione disciplinare nel caso di illecito deontologico a forma libera o atipico

    In presenza di violazioni di precetti deontologici generali, per cui non sia prevista una sanzione precisa in funzione di condotte tipiche (cfr. art. 20 co. 2 cdf), la sanzione ben può essere individuata facendo riferimento alle previsioni sanzionatorie per ipotesi tipiche secondo un procedimento analogico in relazione agli interessi degni di tutela che l’illecito ha pregiudicato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 23 luglio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 199/2025, CNF n. 472/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 65/2021.

  • L’individuazione della sanzione disciplinare nel caso di illecito deontologico a forma libera o atipico

    In presenza di violazioni di precetti deontologici generali, per cui non sia prevista una sanzione precisa in funzione di condotte tipiche (cfr. art. 20 co. 2 cdf), la sanzione ben può essere individuata facendo riferimento alle previsioni sanzionatorie per ipotesi tipiche secondo un procedimento analogico in relazione agli interessi degni di tutela che l’illecito ha pregiudicato(1). Così, rispetto ai reati di frode, ben può farsi riferimento all’illecito tipico di cui all’art. 50 cdf in tema di dovere di verità, giacché la condotta fraudolenta si connota per una immutatio veri simile a quella presa in esame dall’art. 50 cdf e, in entrambi i casi, l’interesse tutelato è espressione del generale principio di affidamento che permea tutta la professione forense e che vuole che gli altri consociati debbano poter fare affidamento su una condotta del professionista che utilizzi elementi conoscitivi genuini e veritieri.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 199 del 15 luglio 2025

    NOTA:
    1) In senso conforme, CNF n. 472/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 65/2021.

  • L’obbligo di indicare i provvedimenti già ottenuti

    Nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, l’avvocato deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto (art. 50 co. 6 cdf), ma limitatamente a quelli di cui sia a conoscenza, con relativo onere a carico di chi sostenga l’accusa disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 132 del 2 maggio 2025

    NOTA:
    L’espressa limitazione ai precedenti provvedimenti “di cui sia a conoscenza” è ora esplicitata nel nuovo art. 50 cdf, come modificato dalla Delibera CNF n. 636 del 21 marzo 2025 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1° settembre 2025).

  • Il divieto di utilizzare documentazione falsa non riguarda soltanto il processo in senso stretto

    Il divieto di introdurre o utilizzare documenti o prove false (art. 50 cdf) non è strettamente limitato al “processo”, trovando infatti applicazione in ogni “procedimento” quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, ferma restando in ogni caso la potenziale rilevanza deontologica di condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse (Nel caso di specie, la falsificazione riguardava una procura alle liti utilizzata per l’invio di una raccomandata di impugnazione di un licenziamento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 83 del 28 marzo 2025

  • Il dovere di verità e lealtà dell’avvocato, fuori e dentro il processo

    Laddove l’avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdf, che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall’art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall’art. 88 cpc con specifico riguardo al processo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 83 del 28 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 445/2024 e Cass. n. 41990/2021.
    In arg. cfr. pure CNF n. 127/2024 e CNF n. 9/2019, secondo cui, qualora l’illecito fosse commesso al di fuori del processo/procedimento di cui al Titolo IV cdf, l’illecito stesso sarebbe sanzionabile ex art. 9 cdf. Analoga questione riguarda l’art. 52 cdf (Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti), collocato nel medesimo Titolo IV, per gli illeciti commessi fuori dal processo/procedimento (per la tipicità, CNF n. 64/2025; per l’atipicità, CNF n. 68/2025).

  • Sospensione per l’avvocato che falsifichi la data della procura alle liti (quand’anche col consenso del cliente)

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 50 cdf, il comportamento dell’avvocato che, quand’anche col consenso del cliente, alteri ovvero falsifichi la data della procura alle liti rilasciatagli dal cliente (nella specie, per utilizzarla indebitamente in altre sedi, giacché il giorno della apparente sottoscrizione il cliente si trovava all’estero e la firma non poteva pertanto essere autenticata dall’avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni uno mesi sei).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 83 del 28 marzo 2025

  • La formazione e l’utilizzo di atti falsi sono illeciti permanenti

    L’utilizzo in giudizio di un documento falso (nella specie, un riconoscimento di debito) costituisce illecito deontologico (art. 50 cdf) di natura permanente, in quanto i suoi effetti si protraggono per tutto il tempo in cui l’incolpato si avvalga del documento stesso, sicché la cessazione della condotta coincide con la conclusione di quel giudizio. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 370/2024, CNF n. 315/2024, CNF n. 332/2023, CNF n. 250/2022, Cass. n. 24378/2020, CNF n. 142/2019.