Costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione dell’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →, utilizzi -fuori o dentro il processo- un documento che sappia essere falso, in violazione dei principi di dignità e decoro propri della classe forense e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso (Nel caso di specie, trattavasi di documento consegnato dal Cliente all’Avvocato e da questo fatto valere nelle trattative stragiudiziali con l’assicurazione al fine di ottenere il risarcimento del danno ancorché conscio che non riguardasse il sinistro).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 445 del 02 Dicembre 2024 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 1 del 09 Gennaio 2020 (censura)