Il divieto di utilizzare documentazione falsa non riguarda soltanto il processo in senso stretto

Il divieto di introdurre o utilizzare prove false (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →) non è strettamente limitato al “processo”, trovando infatti applicazione in ogni “procedimento” quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, ferma restando in ogni caso la potenziale rilevanza deontologica di condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 445 del 2 dicembre 2024

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 445 del 02 Dicembre 2024 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 1 del 09 Gennaio 2020 (censura)