Produzione di corrispondenza riservata: l’assenza di danno non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare

L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di produzione in giudizio di corrispondenza riservata tra colleghi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 102 del 26 marzo 2026

NOTA
In senso conforme, con specifico riferimento all’illecito di cui all’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →, per tutte, CNF n. 147/2022.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 26 Marzo 2026 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 17 Settembre 2024 (censura)