La corrispondenza “riservata” può essere prodotta in sede disciplinare a fini difensivi

Il divieto di cui all’art. 48 cdf non riguarda la corrispondenza “riservata” prodotta, a fini difensivi, in sede disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 393 del 22 dicembre 2025

NOTA
Analogamente, cfr. pure:

  • CNF parere n. 15/2011, secondo cui la corrispondenza “riservata” avente contenuto di rilievo penale può essere prodotta e fatta valere in sede penale e risarcitoria civile.
  • CNF parere n. 21/2025, secondo cui la corrispondenza “riservata” avente contenuto di rilievo deontologico può essere prodotta e fatta valere in sede disciplinare.
  • CNF parere n. 23/2025, secondo cui il divieto deontologico di cui all’art. 48 cdf non opera nel caso in cui la consegna della corrispondenza “riservata” sia richiesta dall’autorità giudiziaria o da eventuali soggetti delegati alla attività di indagine su fatti oggetto della corrispondenza stessa, anche al fine di evitare eventuali conseguenze penali derivanti dalla mancata collaborazione.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 393 del 22 Dicembre 2025 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 20 Marzo 2024 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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