Tag: cdf (nuovo) art. 48

  • La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 187 del 13 maggio 2024

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 2/2024, CNF n. 148/2023, CNF n. 221/2022, CNF n. 18/2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente e più risalente orientamento, secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato (cfr. CNF n. 117/2014, CNF n. 101/2014, CNF n. 170/2013).

  • La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 2 del 22 gennaio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 148 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 221 del 25 novembre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 18 del 1 febbraio 2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento (secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato,) sostenuto dalla giurisprudenza più risalente, tra cui: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 117, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • Corrispondenza riservata: illecita anche la produzione in giudizio avvenuta per mera disattenzione

    La violazione del divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza riservata costituisce illecito deontologico (art. 48 cdf), il quale non è scriminato dalla circostanza che il comportamento stesso sia dipeso da asserita distrazione, giacché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 305 del 19 dicembre 2023

  • La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: presupposti e ratio

    L’art. 48 cdf vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 305 del 19 dicembre 2023

  • Le proposte transattive scambiate con i colleghi non sono producibili né riferibili in giudizio anche in assenza di una espressa clausola di riservatezza

    L’art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 252 del 14 novembre 2023

  • La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega

    La norma deontologica di cui all’art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale. Di tal chè il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. La norma, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all’attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 252 del 14 novembre 2023

  • La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 148 dell’11 luglio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 221 del 25 novembre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 18 del 1 febbraio 2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento (secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato,) sostenuto dalla giurisprudenza più risalente, tra cui: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 117, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • Corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: l’obbligo deontologico prevale sul dovere di difesa, salvo eccezioni espresse

    L’art. 48 cdf vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Standoli), sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 315, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 215, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 11 giugno 2016, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 23 luglio 2013, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98.

  • La ratio dell’art. 48 codice deontologico

    La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdf) è evidentemente quella di garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate -con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Standoli), sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023

  • Corrispondenza riservata: il divieto deontologico viene meno se indirizzata anche a terzi

    L’art. 48 cdf riguarda la corrispondenza intercorsa “esclusivamente” tra colleghi, sicché il relativo divieto non opera allorché la corrispondenza stessa sia indirizzata anche a terzi (nella specie, pure al cliente). In questi casi, difatti, a prescindere dall’apposizione della formula “riservata personale”, il contenuto deve considerarsi pubblico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Standoli), sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023

    NOTA:
    Sull’analoga e simmetrica inoperatività del divieto deontologico ex art. 48 cdf anche nel caso in cui il terzo non iscritto all’albo sia il mittente della corrispondenza dallo stesso qualificata come “riservata”, cfr. Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 febbraio 2011, n. 31.