Affinché l’attività contro un ex cliente sia consentita devono congiuntamente ricorrere tre condizioni: a) che sia trascorso un ragionevole periodo di tempo; b) che l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza; c) che non vi sia comunque la possibilità di utilizzare informazioni precedentemente acquisite. Pone pertanto in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente del quale abbia curato gli interessi fino a pochi mesi prima, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 luglio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi.
L’assunzione della contemporanea difesa di due soggetti portatori di interessi obiettivamente configgenti (nella specie, il fallimento ed una controparte del fallimento medesimo), determina l’esteriorizzazione di una situazione ambigua e violativa dei doveri professionali dell’avvocato, il quale deve astenersi dall’assumere incarico da soggetti che hanno interessi e posizioni processuali divergenti (art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →), nonché – più in generale – informare la propria condotta ed attività professionale ai parametri comportamentali della lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →).
L’illecito ex art. 37 c.d.f., norma che fa divieto all’avvocato di prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, prescinde, per la relativa configurazione, dalla ricorrenza di un danno, dando rilievo unicamente alla condotta dell’avvocato. La circostanza, in concreto, dell’assenza di un pregiudizio può al più rilevare ai fini della determinazione della sanzione disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 14 marzo 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 149
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi.
La proposizione del ricorso per la modifica dei patti e delle condizioni della separazione consensuale da parte del legale che nel giudizio di separazione abbia rappresentato e difeso entrambi i coniugi, comporta l’utilizzo di documenti e di informazioni necessariamente acquisiti nei confronti di entrambe le parti per regolare i rapporti consensualmente, con conseguente configurabilità della violazione dell’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 10 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 117
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi.
L’obbligo gravante sull’avvocato che abbia assistito entrambi i coniugi in controversie familiari di astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi, ha autonoma rilevanza sia rispetto alla previsione generale di cui al primo comma dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, sia rispetto a quella del successivo art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → ed ha carattere assoluto, tendendo a prevenire anche il solo pericolo di possibili posizioni di conflitto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 20 giugno 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MAURO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 116
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi
L’art. 37 can. II c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, nell’enunciare la regola per cui l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale sussiste anche se le parti in conflitto si rivolgano ad avvocati diversi che, pur non essendo partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale, esercitino tuttavia negli stessi locali, obbedisce all’esigenza di conferire alla disposizione sul conflitto di interessi la funzione di proteggere il bene giuridico non solo dell’indipendenza effettiva dell’avvocato, ma anche dell’apparenza di essa.
In caso di conflitto di interessi relativo a diritti disponibili, l’accettazione della parte non è idonea a scriminare il comportamento del professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 11 ottobre 2006)Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), sentenza del 9 giugno 2008, n. 59
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi
Costituisce violazione dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, determinando una situazione di conflitto di interessi, lo svolgimento di attività professionale forense giudiziale contro il Comune presso il quale si ricopra la carica di assessore, sia pure attraverso la formale copertura della firma di altro collega, falsificandone la firma. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 19 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 34
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Interessi personali di tipo economico – Pressioni al cliente per ottenere il ritiro dell’esposto presentato al Consiglio dell’ordine – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si ponga in conflitto economico di interessi con il proprio cliente e successivamente eserciti pressioni sullo stesso per indurlo a revocare l’esposto presentato al Consiglio dell’ordine contro di lui. (Nella specie è stato ritenuto responsabile disciplinarmente ed è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi due all’avvocato che aveva indotto in errore la propria cliente facendole locare un immobile alla propria convivente che poi si rifiutava di riconsegnarlo alla scadenza prevista e, successivamente al comportamento tenuto, esercitava pressioni affinché la cliente revocasse l’esposto presentato all’ordine professionale contro di lui). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 1 dicembre 2005).
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Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Acquisto di beni di clienti tramite una società di capitali – Conflitto di interessi – Ipotesi di insussistenza.
E’ deontologicamente corretto e non configura gli estremi del conflitto di interessi il comportamento del professionista che divenga proprietario di quote di beni venduti dal cliente per il tramite di una società di capitali di cui egli possieda una quota di partecipazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 3 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 152
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Norme deontologiche – Dovere di fedeltà e indipendenza – Conflitto di interessi – Patrocinio infedele – Avvocato che assuma le funzioni di arbitro – Rapporti con una delle parti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma la funzione di arbitro se abbia o abbia avuto rapporti professionali con una delle parti che possano pregiudicarne l’autonomia e ledere i doveri di indipendenza e imparzialità propri della funzione arbitrale ricoperta, o se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. (Nella specie in considerazione del nuovo testo dell’art. 55 c.d.f.Art. 55 cod. prev. – Arbitrato.L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza…Leggi il testo completo → la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 11 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 121
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Conflitto di interessi – Attività contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente, di cui aveva curato gli interessi fino a pochi mesi prima, con la possibilità di utilizzare informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato. Infatti la norma che disciplina il conflitto di interessi e che fa divieto all’avvocato di prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale è volta ad assicurare che il mandato professionale possa essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza e garantire che il rapporto fiduciario e il correlativo vincolo di riservatezza, che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere incrinato da successivi incarichi professionali assunti dallo stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 29 agosto 2005).